In una fase o nell’altra del suo sviluppo, ogni paese ha elaborato una “teoria” di sé come eccezionale.
Negli Stati Uniti questa teoria dell’eccezionalismo ha acquistato le caratteristiche di una vera e propria ideologia nazionale e ciò si deve principalmente al fatto che, mentre negli Stati Uniti i Padri Fondatori hanno scritto una Costituzione che imbastisce un assetto istituzionale che ancora oggi, a distanza di più di duecento anni, si può dire stabile, nessun altro Paese ha goduto di altrettanta stabilità.
Planisfero politico. Fonte: Wikimedia commons
In Francia ad esempio il processo costituente ha avuto le caratteristiche di una sequenza continuamente segnata da interruzioni.
Questa sequenza costituente fu segnata da quattro tempi nei quali andarono componendosi le costituzioni rivoluzionarie, il primo e l’ultimo rappresentati da due costituzioni vere e proprie: Costituzione monarchica del 1791 e la Costituzione repubblicana dell’anno III; il secondo e il terzo tempo rappresentati, rispettivamente dal progetto costituzionale girondino e dall’inapplicata Costituzione dell’anno I.
Video: La III repubblica
La rivoluzione francese. Fonte: Leonardo
In questo processo costituente articolato in quattro fasi spicca una analogia con il processo rivoluzionario americano: la cancellazione dell’istituto monarchico.
Tuttavia, se nel caso degli Stati Uniti esso fu rimpiazzato da un presidente titolare di un forte potere esecutivo, nel caso della Francia, l’allocazione di questo potere rappresentò sempre un problema.
L’influenza intellettuale che la Francia e il suo sistema politico e istituzionale hanno esercitato sul diritto costituzionale europeo è straordinariamente forte e persistente.
Ciò nonostante, il sistema francese rappresenta una “eccezione costituzionale” sotto molteplici aspetti: la sua inclassificabile forma di governo, la sua ostilità allo sviluppo di autonomie politiche e territoriali, la tardiva e a lungo negletta introduzione di un giudizio di legittimità costituzionale.
Video: Referendum 1958
Il termidoro. Fonte: Storicamente
La struttura istituzionale della V Repubblica presenta delle caratteristiche del tutto peculiari che non consentono di inquadrarla né nella forma di governo presidenziale né in quella parlamentare.
Infatti, se da un lato al centro dell’organizzazione dei pubblici poteri si trova il parlamento, identificato come il luogo in cui risiede la rappresentanza della volontà della nazione, dall’altro l’ordinamento è fortemente condizionato dall’esigenza di potenziamento del potere esecutivo e, in particolare, delle funzioni del presidente della repubblica.
È questo il motivo per il quale il regime costituzionale francese è stato definito semipresidenziale.
Il gallo simbolo della Francia. Fonte: Skyrock
A differenza dell’esperienza costituzionale americana che concepisce la costituzione come limite all’esercizio del potere politico e affida la garanzia dei diritti all’attività giudiziaria, in Francia la costituzione è strumento di esaltazione del potere politico dello stato che, attraverso la legge, garantisce un governo non arbitrario e il rispetto dei diritti individuali.
In questo contesto va inquadrata la rigidità della costituzione francese.
La Costituzione è rigida in quanto il legislatore, attraverso l’esercizio ordinario del proprio potere, non può modificarne i contenuti o disporre in contrasto con essa.
La Costituzione, inoltre, enfatizza, sul piano normativo, il primato della legge.
Mentre negli Stati Uniti, però, tale rapporto di subordinazione è espressamente sancito dal riconoscimento in capo al giudice del potere di disapplicare la legge in contrasto con la costituzione, in Francia tale ruolo di garanzia del giudice è stato a lungo negato in quanto si riteneva che il Parlamento, espressione della volontà sovrana della nazione, non potesse essere limitato da alcuna volontà esterna.
Alla base di queste scelte istituzionali stanno le esperienze della III e della IV repubblica, che avevano posto in evidenza un’estrema instabilità dei governi, la durata media dei quali non superava il semestre, e il precipitare della situazione politica nel maggio ‘58, in piena guerra d’Algeria.
Queste vicende portarono alla ribalta la figura del generale De Gaulle, il vero e proprio artefice della Costituzione del 1958, che la sua fu definita una «Costituzione fotografia», così strettamente legata al suo autore da non potergli sopravvivere.
Oggi le istituzioni della V repubblica hanno dimostrato una buona capacità di adattamento alle diverse situazioni e di poter offrire una soluzione accettabile ad uno dei problemi nodali dei governi occidentali: la stabilità dell’esecutivo.
Per quanto riguarda, invece, la Germania Federale, in questo secolo, essa ha conosciuto cinque regimi completamente diversi e contrastanti tra loro: l’impero guglielmino, la repubblica di Weimar, il nazionalsocialismo, il regime d’occupazione e la repubblica federale.
Dopo la sua improvvisa e rapida riunificazione, la nuova Germania, ingrandita di un terzo, si è data, anche per volontà degli alleati occidentali, un assetto istituzionale solido, stabile e rispettoso dei diritti umani che, nel corso del tempo, è divenuto un punto di riferimento in Europa.
La Trabant automobile di Berlino Est. Fonte: University of Minnesota
Del sistema precedente non è stato modificato quasi nulla e la Costituzione in vigore è ancora la Grundgesetz, la legge fondamentale approvata nel 1949 come carta provvisoria in attesa della riunificazione.
La Germania è una “democrazia che si difende”, la Legge fondamentale limita lo spazio ideologico entro cui possono muoversi i partiti politici, dovendo questo coincidere con quello della costituzione stessa.
La struttura federale dell’ordinamento e il suo modo di operare assicurano la necessaria partecipazione di molti soggetti alla gestione della cosa pubblica, garantendo così il pluralismo intrinseco al sistema.
Video: Ich bin ein berliner
Il sigillo federale. Fonte: Wikipedia
Sistema federale per antonomasia, la Germania, con il Cancellierato, costituisce un modello originale che, attualmente è messo a dura prova da spinte politiche contrastanti.
Sia la federazione che i Länder sono enti con potere indipendente e originario.
Anche se i Länder non derivano dalla federazione la loro potestà di imperio, l’articolo 28 della Costituzione stabilisce che il loro ordinamento costituzionale deve corrispondere ai princìpi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale nello spirito della Grundgesetz tedesca.
L’articolo 31, poi, riproduce la clausola di supremazia già nota alla Costituzione degli Stati Uniti, sancendo che il diritto federale prevale su quello statale.
La legge fondamentale tedesca stabilisce, infatti, che il potere della federazione è sussidiario a quello dei Lànder: l’esercizio dei poteri, dunque, spetta ai Länder, a meno che la Costituzione non disponga altrimenti (presunzione di competenza dei Länder).
La porta di Brandeburgo a Berlino. Fonte: Repubblica
Inoltre la costituzione stabilisce che essa stessa è:
1. La Costituzione degli Stati Uniti d'America
2. Particolarità del Costituzionalismo Statunitense
3. Il Costituzionalismo di Germania e Francia
4. Dal Compact all'Autodeterminazione
5. Dal Congresso Continentale alla Dichiarazione d'Indipendenza
6. Gli Articoli di Confederazione e la Costituzione a Confronto
7. La forma di stato: peculiarità del decentramento statunitense
8. Governo federale e governi statali: le competenze
11. Il federalismo cooperativo
12. L'evoluzione del Federalismo: competenze ripartite e concorrent...
13. Ulteriori limiti alla sovranità degli Stati
14. La forma di Governo: il sistema Presidenziale
15. Gli Ausiliari del Presidente
16. Formazione dell'Esecutivo: le Primarie
17. Formazione dell'Esecutivo: dalla Convention al Giuramento
18. L'Esecutivo Federale: i Poteri Enumerati
19. I Poteri del Presidente: i Poteri Impliciti
21. La First Family
22. Il Legislativo Federale: il Congresso degli Stati Uniti
23. Il Legislativo Federale: la Camera dei Rappresentanti e il Sena...
24. L'Iter Legis
25. Il Sistema Giudiziario Statunitense
26. Il Giudiziario Federale: la Corte Suprema degli Stati Uniti
27. La Bill of Rights e il Federalismo
28. La Bill of Rights: i Dieci Emendamenti
AAVV., Il Decentramento politico negli Stati dell'Unione Europea, II edizione aggiornata, Maggioli editore, 2001.
Sofia Ventura, Da Stato unitario a Stato federale, Il Mulino, 2008.
Enrico Grosso, Si governano così: La Francia. Il Mulino, 2006.
Francesco Palermo e Jens Woelk, Si governano così: la Germania. Il Mulino, 2006.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland