L’articolo II della Costituzione, oltre a predisporre il metodo elettorale, definisce i poteri del Presidente.
Nonostante lo sforzo dei Padri Fondatori di rendere questo articolo meno elusivo possibile, la clausola di apertura, “Il potere esecutivo sarà conferito ad un Presidente degli Stati Uniti d’America” (articolo II, sezione 1, cl. 1), ha dato adito a molte interpretazioni che, di volta in volta, ne modificano il ruolo e la funzione.
I luoghi del potere esecutivo. Fonte: Equilibri
Ad una lettura rigida del testo, infatti, si riconoscono al Presidente i poteri elencati alle sezioni 2, 3 e 4 dello stesso articolo, invece, con un’interpretazione elastica, si rinviene nella sezione 1 una clausola di investitura che autorizza il Presidente ad agire costituzionalmente anche laddove il testo tace (è questo il caso dell’emergency powers o poteri d’emergenza a cui i Presidenti del ventesimo secolo hanno fatto sempre più frequentemente ricorso) o a far ricorso, nell’interesse generale, a poteri attribuiti ad altri (ed è questo il caso dei war powers e della iniziativa legislativa).
Data la flessibilità interpretativa della Costituzione si possono distinguere, dunque, due forme di poteri attribuiti al presidente:
Per poteri enumerati si intendono le funzioni proprie del Presidente, cioè quelle che gli sono espressamente attribuite dall’articolo II, sezione 2.
Tra questi:
Il potere del Comandante in Capo dell’esercito (art. II, sezione 2, cl. 1), della marina e della milizia dei diversi Stati, quando questa sia chiamata a servizio attivo degli Stati Uniti.
I Padri Fondatori attribuirono volutamente questa funzione al Presidente per indicare la supremazia dell’autorità civile su quella militare, degli organi elettivi su quelli di carriera. Sebbene la Costituzione attribuisca al Congresso il potere di dichiarare guerra, il Presidente può disporre delle forze armate in situazioni equivalenti alla guerra, così nel 1950 il Presidente Truman, inviando truppe in Corea per una “azione politica” divenne il primo Presidente ad assumere il potere di guerra.
Inoltre il Presidente ha potestà sull’uso delle armi nucleari che, dunque, non possono essere utilizzate senza un suo ordine.
È da notare, infine, che tutte le sentenza pronunciate dalla Corte Suprema sulla clausola del comando delle forze armate sono concordi nel riconoscere che una competenza dell’esecutivo sussista nei casi di difesa nazionale, mentre negli altri casi, il Congresso ha la competenza nel dichiarare guerra mentre l’esecutivo ha la competenza a condurla.
Bush annuncia la fine della guerra, 1 maggio 2003. Fonte: NY Daily News
Il potere di richiedere l’Opinione dei Funzionari Principali (art. II, sezione 2, cl. 1) di ciascuno dei dicasteri dell’esecutivo su ogni argomento relativo ai doveri dei rispettivi uffici.
Questo potere, tuttavia, non rappresenta un obbligo per il Presidente e le opinioni, espresse per iscritto, non sono vincolanti.
L’autorità e la responsabilità dell’azione esecutiva, infatti, sono imputate esclusivamente al Presidente.
Il Presidente Kennedy alle prese con la crisi cubana. Fonte: Jfklibrary
Il potere di Perdono (art. II, sezione 2, cl. 1), concedendo la grazia o diminuzioni di pena per tutti i crimini compiuti contro gli Stati Uniti, può essere esercitato dal Presidente per tutti i reati conosciuti dalla legge e in qualsiasi momento dopo la commissione (prima del processo, durante e dopo) salvo nel caso di incriminazione del Presidente da parte della Camera.
Un episodio importante a riguardo fu la grazia concessa dal Presidente Ford antecedentemente all’istruttoria per impeachment a carico del Presidente Nixon, dimissionario per lo scandalo Watergate.
All’epoca furono sollevati dubbi sulla costituzionalità di questo potere incondizionato di perdono ma, avendo la Corte Suprema dichiarato questo potere illimitato nel caso Ex Parte Garland, la Corte del Michigan investita della questione lo dichiarò costituzionalmente legittimo.
La grazia concessa da Ford a Nixon. Fonte: Presidential Pardon
Il potere di Concludere Trattati (art. II, sezione 2, cl. 2) e di designare il corpo diplomatico è, invece, subordinato al parere e al consenso dei due terzi dei senatori.
Il Presidente, pertanto, è responsabile della condotta delle relazioni internazionali sia attraverso le normali relazioni diplomatiche sia stipulando trattati e, qualora la materia da trattare ricada tra le competenze del legislativo, il Congresso può autorizzare costituzionalmente il Presidente ad avviare il negoziato e l’accordo con gli altri Stati.
Anche se il Senato ratifica i trattati, il Presidente può aggirare l’intervento di questa camera negoziando executive agreements che diventano immediatamente operativi in quanto legge suprema della Nazione.
Il presidente Obama al G8 dell'Aquila. Fonte: G8 Italia 2009
Il potere di Nomina (art. II, sezione 2, cl. 2-3) delle tre categorie di funzionari federali di nomina presidenziale:
Il Presidente, dunque, designa i funzionari per i quali è richiesto il parere e il consenso del Senato e la caratteristica di queste categorie è che l’ufficio deve essere precedentemente stabilito per legge, mentre per i funzionari di grado inferiore, previsti in costituzione, la nomina è sottoposta alla volontà del Congresso.
Il potere di Revoca è speculare al potere di nomina ed è un importante strumento di controllo presidenziale.
I Poteri Amministrativi (articolo II, sezione 3) attribuiscono al Presidente il compito di fornire informazioni (eccetto quelle Top Secret) e la facoltà di richiedere atti legislativi al Congresso proponendo un programma di leggi nell’interesse della Nazione.
Già con l’inizio della campagna elettorale a settembre, infatti, il candidato alla presidenza presenta il proprio programma di governo dettagliato al popolo ed è sul programma che viene eletto Presidente ed è per l’attuazione del programma che al Presidente è concesso introdurre la maggior parte dei progetti di legge trasformandolo nel maggior legislatore degli Stati Uniti d’America e, infine, è sulla realizzazione del programma che viene rinnovato il mandato.
Si può fondatamente, pertanto, concludere che il Presidente è titolare della funzione di indirizzo.
Tuttavia, è opportuno ribadire che il potere legislativo è attribuito al Congresso, anche se nella prassi il Presidente ha assunto la titolarità di un vero e proprio influente potere di iniziativa legislativa attraverso il ricorso al programma di governo ed al potere di messaggio, inoltre, attraverso il potere di veto egli si inserisce concretamente nel procedimento legislativo.
1. La Costituzione degli Stati Uniti d'America
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18. L'Esecutivo Federale: i Poteri Enumerati
19. I Poteri del Presidente: i Poteri Impliciti
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23. Il Legislativo Federale: la Camera dei Rappresentanti e il Sena...
24. L'Iter Legis
25. Il Sistema Giudiziario Statunitense
26. Il Giudiziario Federale: la Corte Suprema degli Stati Uniti
27. La Bill of Rights e il Federalismo
28. La Bill of Rights: i Dieci Emendamenti
Maria Elisabetta de Franciscis, I Poteri del Presidente degli Stati Uniti d'America in materia Legislativa, in ""1989", Rivista di Scienze Politiche”, Anno 1, n. 1-2/1991, pp. 223-281.
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