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Maria Elisabetta de Franciscis » 7.La forma di stato: peculiarità del decentramento statunitense


Il federalismo

Il termine «federalismo» è relativamente nuovo: nei dizionari francesi e inglesi dell’Ottocento, infatti, è definito «neologismo».

L’espressione, sebbene non individuabile nella Costituzione americana, nasce negli Stati Uniti alla fine del Settecento per indicare un assetto istituzionale che presenta elementi di forte innovazione sia rispetto allo stato assoluto, caratterizzato da una notevole centralizzazione del potere, sia rispetto alle Confederazioni, regolate dalle norme di diritto internazionale.

Video: Inno nazionale

Immagine simbolo degli Stati Uniti d’America. Fonte: Florida Department of Agricolture

Immagine simbolo degli Stati Uniti d'America. Fonte: Florida Department of Agricolture


Il federalismo

Tre modelli a confronto. Fonte: Wellesley

Tre modelli a confronto. Fonte: Wellesley


Confederazioni e stati federali a confronto

Il sistema federale e confederale

Il sistema federale e confederale


Lo stato federale

Il tratto distintintivo della Costituzione del 1787, infatti, è la scoperta dello stato federale come forma idonea a far convivere inizialmente 13 sovranità, poi 50, nell’ambito del contesto più ampio ma unitario dello stato federale; la geniale invenzione del modello elaborato dai padri fondatori, dunque, fu quella di affiancare due potestà d’imperio separate ma coordinate l’una con l’altra in base a quanto disposto dalla Costituzione.

Giurisdizioni degli Stati Uniti d’America. Fonte: Capital

Giurisdizioni degli Stati Uniti d'America. Fonte: Capital


Lo stato federale

Così Madison nel n. 39 del Federalist affermava che nel sistema federale “le autorità locali e municipali formano porzioni distinte ed indipendenti della sovranità, non più soggette entro le rispettive sfere all’autorità generale di quanto questa non sia soggetta a loro entro la propria sfera” e che il potere del governo federale “si estende solo ai pochi oggetti enumerati e lascia ai diversi Stati una residua sovranità inviolabile su tutti gli altri oggetti“.

The Federalist Papers. Fonte: Primary Documents in American History

The Federalist Papers. Fonte: Primary Documents in American History


Lo stato federale

Lo Stato federale, quindi, appare come uno stato composto con un proprio territorio, risultante dalla somma dei territori degli Stati federati, un popolo proprio, consistente dalla somma dei cittadini di quegli stessi stati e una potestà d’imperio che è esercitata direttamente nei confronti del popolo che diventa contemporaneamente soggetto alla sovranità dello Stato di cui fanno parte e a quella centrale dello Stato federale.

L’idea di far coesistere diversi centri territoriali di potere senza che vi sia un rapporto di subordinazione gerarchica fu espressa da Hamilton con l’idea di una divisione di sovranità tra governo federale e Stati realizzata attraverso un’alienazione parziale della sovranità da parte degli Stati.

Secondo Hamilton, infatti, “i governi statali manterrebbero, evidentemente, tutte le prerogative sovrane già in loro possesso, che non vengono demandate, in base alla costituzione, esclusivamente agli Stati Uniti“.

Città degli Stati Uniti. Fonte: Travel blog

Città degli Stati Uniti. Fonte: Travel blog


Lo stato federale

Lo Stato federale nel prototipo statunitense, pertanto, presenta alcuni caratteri essenziali:

  • le funzioni pubbliche, legislative, amministrative, giurisdizionali, sono ripartite tra livelli territoriali di governo diversi. Alla ripartizione dei poteri in senso funzionale si aggiunge così una ripartizione in senso verticale, realizzata in base alla tecnica dell’enumerazione delle materie: si enumerano nella Costituzione le materie di competenza dello Stato centrale, mentre le materie residuali restano di competenza degli Stati membri
  • gli Stati membri, in quanto dotati di autonomia costituzionale, hanno il potere di darsi costituzioni proprie
  • gli Stati membri godono di autonomia impositiva
  • gli Stati membri partecipano alla formazione degli organi della federazione, in particolare a quella delle seconde Camere
  • gli Stati membri, a maggioranza di 2/3, devono approvare eventuali revisioni della Costituzione
  • esistono organi di giustizia costituzionale che garantiscono il rispetto del riparto di competenze
  • gli Stati membri godono di un “diritto al territorio“: non possono essere disposte modifiche territoriali senza il loro consenso

Il decentramento

Dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America si evince chiaramente che l’intenzione del costituente era quella di creare un governo federale inteso come un ente a poteri definiti e circoscritti, infatti, sia negli Articoli di Confederazione che nella Costituzione federale, gli Stati membri avocano a sé la quasi totalità delle competenze devolvendo allo stato federale solo alcune materie che necessitano di una disciplina uniforme e che sono tassativamente individuate all’articolo I della Costituzione federale.

Inoltre il X emendamento sancisce che i “i poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati ovvero al popolo”.

Infine, dei tre livelli territoriali in cui sono ripartite le competenze nel sistema federale, cioè enti locali, Stati membri e Stato federale, le competenze dei primi e del terzo sono delegate agli Stati in quanto unici detentori di originarietà statuale e di potestà d’imperio.

Giurisdizioni degli Stati Uniti d’America. Fonte: Capital

Giurisdizioni degli Stati Uniti d'America. Fonte: Capital


Il decentramento

Lentamente, tuttavia, si è assistito ad una evoluzione del federalismo statunitense e, dunque, ad un mutamento nel rapporto tra le due sfere distinte di sovranità. Ciò si deve principalmente all’elasticità di una Costituzione derivata dalla tradizione giuridica di Common Law e all’intervento della Corte Suprema degli Stati Uniti che, con le sue pronunce, ha fatto si che il rapporto tra le due distinte sfere di sovranità si invertisse ampliandosi l’una a scapito dell’altra e viceversa.

Fondamentale a tal riguardo è stata l’interpretazione elastica in particolare:

  • dell’articolo I per quanto riguarda gli Implied Powers (poteri impliciti)
  • dell’articolo VI per i Resulting Powers o clausola della supremazia federale
  • dell’articolo IV per i rapporti interstatali

Grazie all’interpretazione più o meno estensiva di questi articoli, la sfera di competenze del governo federale si è ampliata a discapito di quella degli Stati e, da un iniziale federalismo duale in cui il principio residuale era a favore degli Stati membri, si è passati ad un federalismo duale in cui il principio residuale viene trasferito allo Stato federale e, da questo, ad un federalismo cooperativo per poi ritornare ad un federalismo duale che offre sempre maggiore spazio al governo federale per poi assistere, solo in tempi recenti, ad un ritorno alla forma originaria di federalismo duale.

La ripartizione delle competenze

La particolare forma di decentramento degli Stati Uniti d’America prevede una ripartizione di competenze che attribuisce al governo federale e agli Stati membri:

  • competenze esclusive
  • competenze ripartite
  • competenze concorrenti
La ripartizione di competenze. Fonte: PHS Library wiki

La ripartizione di competenze. Fonte: PHS Library wiki


La ripartizione di competenze

La ripartizione delle Competenze negli Stati Uniti d’America

La ripartizione delle Competenze negli Stati Uniti d'America


I materiali di supporto della lezione

AAVV., Il Decentramento politico negli Stati dell'Unione Europea, II edizione aggiornata, Maggioli editore, 2001.

Maria Elisabetta de Franciscis, Federalism in the United States: Sovereignty vs Autonomy, in "1989", Rivista di Diritto Pubblico e Scienze Politiche”, Anno 4, n. 3-4/1994, pp. 779-801.

Sofia Ventura, Da Stato unitario a Stato federale,Il Mulino, 2008.

Silvio Gambino (a cura di), Forme di Governo. Esperienze europee e nord-americana, Giuffrè editore, 2007.

Luca Stroppiana, Si governano così: gli Stati Uniti. Il Mulino, 2006.

Gore Vidal, L'invenzione degli Stati Uniti. I padri: Washington, Adams, Jefferson. Fazi editore, 2007.

Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Authority, 469 U.S. 528, 1985

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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