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Maria Elisabetta de Franciscis » 13.Ulteriori limiti alla sovranità degli Stati


Vincoli alla sovranità statale

La Costituzione impone altri due vincoli all’esercizio della sovranità statale.

L’ultimo comma dell’articolo I, sezione 10, infatti, sancisce il divieto di approvare “leggi che portino deroga alle obbligazioni derivanti da contratti”.

Questo divieto rappresenta uno strumento che il costituente intendeva utilizzare per evitare che, con l’entrata in vigore della nuova Costituzione, l’emissione di una nuova moneta e la determinazione di misure e pesi uniformi su tutto il territorio, i governi statali, che avessero stipulato contratti con privati, invece di procedere ad emendare gli atti adeguandoli ai nuovi parametri, tentassero di disconoscerli.

Il divieto, però, è caduto in desuetudine in quanto il governo federale ha preferito far ricorso ad una interpretazione estensiva del Bill of Rights.

Il dollaro, banconota degli Stati Uniti d’America

Il dollaro, banconota degli Stati Uniti d'America


Vincoli alla sovranità statale

In un’altra serie di sentenze, Williams v. North Caroline (325 U.S. 226, 1945); Sherrer v. Sherrer (334 U.S. 343, 1948) e Johnson v. Muelberger (340 U.S. 581, 1951), tuttavia, la Corte ha provveduto anche a stabilire dei limiti all’applicazione del principio affermando che una sentenza emessa da un tribunale statale, è impugnabile in un altro Stato nel caso in cui:

  • ci siano dubbi di giurisdizione
  • non vi sia stata comparizione del convenuto o del suo legale
  • al convenuto non sia data facoltà di impugnare la competenza del tribunale

È da notare, tuttavia, che nell’obbligo non rientrano le autorizzazioni o le concessioni come la patente di guida e le abilitazioni professionali.

Acquisizione territoriale degli Stati Uniti. Fonte: North Junior High School

Acquisizione territoriale degli Stati Uniti. Fonte: North Junior High School


Vincoli alla sovranità statale

Il secondo vincolo alla sovranità degli Stati è il divieto imposto dall’ultima linea dell’Emendamento XIV, sezione 1 (del 1868) di rifiutare “ad alcuno nell’ambito della sua sovranità, l’eguale protezione delle leggi“.

Questo limite consiste non tanto in un divieto quanto in un precetto trattandosi dell’affermazione del principio d’eguaglianza.

Esso ha una forte motivazione storica e sociale non solo perchè, all’unisono con l’Emendamento XII e con il successivo Emendamento XV, ha consentito l’abolizione della schiavitù ma anche perchè, come per tutti i diritti del Bill of Rights, è stato oggetto di una ampia ed elastica interpretazione da parte della Corte Suprema che ha consentito l’abolizione delle discriminazioni razziali, l’introduzione dell’imposta progressiva sul reddito e delle leggi poste a tutela del lavoro femminile e di quello dei minori e, infine, ha permesso di obbligare gli Stati a definire in maniera più equa la delimitazione delle circoscrizioni elettorali.

Il decentramento

La Costituzione degli Stati Uniti, dunque, prevede un bilanciamento di potere tra i due livelli di governo, quello federale e quello statale.

Ratificando la Costituzione ogni Stato ha accettato di trasferire una parte della sua sovranità al governo centrale, rinunciando ad alcuni poteri, di condividerne altri e conservarne alcuni propri (come l’educazione, la salute, i trasporti e le infrastrutture).

Nel corso del tempo l’interpretazione della Costituzione è cambiata e alcune di queste prerogative sono cambiate, la tendenza generale è stata per l’accentramento così, oggi, il governo federale svolge un ruolo molto più importante di una volta.

Questa evoluzione tuttavia, ha causato lo sviluppo di un fitto dibattito sui diritti degli Stati che riguarda la portata e la natura dei poteri e la sovranità degli Stati in relazione a quella del governo federale.

Gli Stati Uniti. Fonte: Global Fire Power

Gli Stati Uniti. Fonte: Global Fire Power


Organizzazione degli Stati membri

Gli Stati sono liberi di organizzare i loro governi nel modo che preferiscono, purché conformi all’unico requisito imposto dalla Costituzione degli Stati Uniti cioè mantenere una forma repubblicana di governo (articolo IV).

In pratica, ogni Stato ha adottato un sistema di potere tripartito replicando il modello adottato per il governo federale.

Sebbene Stati abbiano scelto di imitare il modello federale, in alcuni Stati vi sono differenze significative.

I 50 Stati. Fonte: New York Post

I 50 Stati. Fonte: New York Post


Organizzazione degli Stati membri

Esempio: struttura del governo del New Jersey. Fonte: State of New Jersey

Esempio: struttura del governo del New Jersey. Fonte: State of New Jersey


Organizzazione degli Stati membri

Una tra le differenze più significative è rappresentata dalla legislatura unicamerale del Nebraska che, a differenza delle legislature degli altri 49 Stati, ha una sola camera.

Un’altra differenza importante tra gli Stati è che molti Stati rurali hanno legislature part-time, mentre gli Stati più popolosi tendono ad avere legislature a tempo pieno.

Il Texas, secondo Stato più grande per popolazione, rappresenta un’eccezione a questo dato, infatti, se si escludono le sedute straordinarie, per legge la legislatura del Texas ha un calendario che prevede attività per centoquaranta giorni ogni due anni.

Inoltre, se a livello federale vi è un Presidente, il quale seleziona un Gabinetto responsabile nei suoi confronti, molti Stati hanno un esecutivo plurale, con membri dell’esecutivo eletti direttamente dal popolo e che agiscono come membri del Gabinetto dello stato a fianco del Governatore.

Nebraska State Capitol

Nebraska State Capitol


Organizzazione degli Stati membri

La maggior parte degli Stati, infine, basa il proprio sistema giuridico sul sistema inglese di common law (con alcune modifiche sostanziali e incorporando alcune innovazioni in tema di civil law), con la notevole eccezione della Louisiana, il cui sistema giuridico trae origine principalmente dal diritto francese.

Gli Stati possono anche organizzare i loro sistemi giudiziari in modo diverso dal sistema giudiziario federale, purché tali sistemi tutelino, relativamente alle questioni procedurali, il diritto costituzionale dei cittadini al giusto processo.

La maggior parte di essi presenta una struttura articolata in un Tribunale Distrettuale, una Corte d’Appello e una Corte Suprema.

Tuttavia, Oklahoma e Texas hanno istituito separatamente i più alti tribunali penali.

La pena di morte in Texas. Fonte: Time

La pena di morte in Texas. Fonte: Time


Il giudiziario in Texas

Struttura dei tribunali texani. Fonte: Court of Texas

Struttura dei tribunali texani. Fonte: Court of Texas


La pena di morte

La pena capitale negli Stati Uniti viene applicata raramente, in pratica solo per omicidio aggravato, e varia da Stato a Stato.

La pena di morte esisteva già nel periodo coloniale in quanto già contemplata dalle leggi dei paesi d’origine dei coloni per poi entrare nelle carte coloniali prima e nelle costituzioni statali poi.

I metodi di esecuzione e i crimini punibili con questa sanzione variano in base alla giurisdizione statale e hanno subito notevoli variazioni nel corso del tempo: alcuni Stati, infatti, hanno abolito la pena capitale, altri ne hanno sospeso l’utilizzo, altri ancora stanno cercando di estenderne l’applicabilità.

Nel 2008 ci sono state 37 esecuzioni, il numero più basso dal 1994 (anche a causa del contenzioso riguardo alla modalità di inflazione della pena che è l’iniezione letale), nel 2009 le esecuzioni sono state 52 negli Stati Uniti, 51 per iniezione letale e 1 da sedia elettrica in Virginia.

Il Texas ne ha eseguito il maggior numero, 24, seguita da Alabama con 6; Ohio 5, Virginia, Oklahoma e Georgia 3; Florida, South Carolina e Tennessee 2; e Missouri e Indiana 1.

L’unità di Huntsville, Texas

L'unità di Huntsville, Texas


La pena di morte

La pena di morte negli Stati Uniti. Fonte: Death Penalty

La pena di morte negli Stati Uniti. Fonte: Death Penalty


La pena di morte

Dal 1972 al 1976, la pena capitale è stata sospesa a seguito della decisione della Corte Suprema in Furman v. Georgia, 408 US 238 (1972).

In questo caso, la Corte pur dichiarando incostituzionale le leggi statali che in un cospicuo gruppo di casi avevano comportato l’esecuzione della pena capitale, in quanto “punizione crudele e inusuale” vietata dall’ottavo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, ed esprimendo preoccupazioni circa l’applicazione generalizzata della pena di morte (in particolare per problemi di discriminazione razziale in materia di applicazione della pena) non escludevano la possibilità che gli Stati emanassero una legge costituzionale sulla pena di morte.

Dopo Furman, quindi, 37 Stati hanno emanato statuti che istituivano nuovamente la pena capitale, alcuni dei quali prevedono una condanna a morte solo per alcuni tipi di omicidio (in Furman v. Woodson North Carolina, 428 US 280 (1976), Roberts v. Louisiana, 428 US 325 (1976), 431 US 633 (1977), tuttavia, la Corte ha chiarito che esplicitamente proibiva qualsiasi Stato da punire una specifica forma di omicidio con una pena di morte obbligatoria), altri Stati hanno istituito un nuovo tipo di processo con norme procedurali più restrittive.

La pena di morte

È importante da questo punto di vista sottolineare che, pur essendo la pena di morte inflitta da un processo statale, dopo una condanna a morte definitiva presso i tribunali statali, il prigioniero può ancora far ricorso in base all’Habeas Corpus federale che consiste in un riesame di garanzia, l’unico modo per portare una condanna a morte in una corte federale.

Il ricorso è disciplinato dall’Antiterrorism and Effective Death Penalty Act del 1996, che ha limitato notevolmente il campo di applicazione della sanzione.

Lo scopo è quello di garantire che i tribunali dello Stato, attraverso il processo di revisione diretta e il Collateral Review, abbiano rispettato i diritti costituzionali dell’imputato, oltre a rappresentare un’ultima occasione per presentare nuove prove d’innocenza.

Questa revisione è molto importante nella pratica; il 21% dei casi di pena di morte, infatti, sono invertiti attraverso questo procedimento.

Il porto d’armi

Come risultato di un costante aumento del tasso di criminalità negli ultimi anni, negli Stati Uniti si è sviluppato un acceso dibattito pubblico sui meriti della regolamentazione federale delle armi da fuoco.

Secondo le stime dell’FBI, nel 2006 il numero di crimini violenti negli Stati Uniti è salito a 1.417.745, un aumento del 1.9 % rispetto all’anno precedente e, complessivamente le armi da fuoco sono state utilizzate nel 67.9 % dei crimini commessi nella Nazione.

Le stragi che si sono susseguite nei campus universitari hanno contribuito ad accrescere il terrore di una Nazione ormai irrimediabilmente segnata da tutta una serie di stragi e di assassini politici, condannata a detenere, tra altri primati, anche quello per un tasso di crimini violenti più alto che in ogni altra nazione civilizzata.

Charlton Heston, ex presidente della NRA

Charlton Heston, ex presidente della NRA


Il porto d’armi

Alcuni sostengono che queste tragedie potrebbero essere evitate togliendo le armi mortali dalle mani di chi le usa e sempre più persone invocano un intervento del Governo Federale, ritenuto necessario per il controllo del crimine, anche solo per far rispettare le leggi statali e locali e l’attenzione è focalizzata sul diritto al porto d’armi sancito dal Secondo Emendamento alla Costituzione Federale inteso come mezzo di salvaguardia dei diritti degli individui contro l’intromissione da parte del Governo Federale.

Bisogna sottolineare, però, che disposizioni analoghe al Secondo Emendamento inserite nelle Costituzioni degli Stati impongono ai Governi Statali gli stessi limiti che l’Emendamento impone al Governo Federale: qualunque cosa il Secondo Emendamento vieta al Congresso, la Dichiarazione dei Diritti della Virginia vieta al legislativo della Virginia.

Oggi le armi da fuoco sono sottoposte a regolamentazione da quasi 23.000 leggi federali, statali e locali.

La Campagna per la regolamentazione federale delle armi da fuoco. Fonte: Air Borne Arms

La Campagna per la regolamentazione federale delle armi da fuoco. Fonte: Air Borne Arms


Il porto d’armi

Le leggi e le ordinanze statali e locali variano notevolmente secondo la zona interessata ma, in generale, la regolamentazione delle armi da fuoco risulta essere più restrittiva nelle ampie aree metropolitane (per fare un esempio, la Stato dell’Illinois vieta il porto d’armi occultate, nello stesso Stato, però, tre sobborghi di Chicago, Morton Grove, Oak Park e Evanston, bandiscono completamente il possesso di pistole).

Le leggi e le ordinanze locali e statali spaziano dalla completa proibizione delle armi da fuoco al divieto di modificare le caratteristiche tecniche delle armi, fino alla regolamentazione della pubblicizzazione delle pistole.

Le leggi statali sul controllo delle armi da fuoco disciplinano i casi di furto, lascito in eredità, deposito in pegno a garanzia di prestiti e regolamentano la detenzione da parte di stranieri, lo scarico delle armi da fuoco in aree pubbliche e l’alterazione dei numeri di serie o di altri marchi identificativi dell’arma.

Nonostante la doppia garanzia costituzionale, quindi, gli Stati hanno l’autorità di intervenire a regolamentare la materia del porto d’armi in base al “Police Power”, attribuito al Governo di ciascuno Stato dalle rispettive Costituzioni allo scopo di emanare leggi nell’interesse della salute, della sicurezza e del benessere pubblico (The City of New York v. Miln, 36 US (11 Pet) 132, 1837).

Il porto d’armi

Ferma restando la garanzia del Secondo Emendamento, il Governo federale, che nel sistema statunitense rappresenta un ente a poteri delimitati e circoscritti che esercita solo quei poteri per i quali gli Stati hanno acconsentito a limitazioni di sovranità di cui all’articolo I sezione 8 della Costituzione, delegati, invece, per legiferare in materia di porto d’armi, ha fatto ricorso a quei poteri che maggiormente hanno contribuito ad ampliare la sfera delle competenze del Governo Federale a discapito di quelle degli Stati, cioè il “Tax Power”, che rappresenta il potere impositivo del Governo Federale che discende dalla Tax and Spendine Clause, e il “Commerce Power”, che discende dalla Commerce Clause.

L’autorità del Governo Federale sulle armi da fuoco, dunque, risulta necessariamente e irrimediabilmente limitata, in quanto pur sempre vincolata alla natura dei poteri cui fa capo la normativa; invece, essendo gli Stati gli unici detentori di originarietà statuale e potestà di imperio, il potere di polizia dei Governi Statali risulta ampio e flessibile.

Molti Stati hanno emanato leggi con le quali si riservano la competenza di legiferare sulle armi da fuoco e le munizioni, altri lo hanno fatto per avere la possibilità di intervenire solo su alcune questioni come la licenza e la registrazione delle armi e, anche se allo scopo di un po’ di campo libero all’intervento degli Enti Locali (specialmente per le ampie aree urbane dove il tasso di criminalità supera di gran lunga quello delle aree rurali), ciò ha consentito l’intervento del Governo federale che, proprio nel periodo di affermazione di quel “Federalismo duale”(Gregory v. Ashcroft, 501 U.S. 452) che tanto ha rappresentato per l’evoluzione del federalismo Statunitense, ricorrendo ai poteri interpretati con maggiore elasticità dalla Corte Suprema, è intervenuto nella materia imponendo ulteriori limiti alla sovranità degli Stati.

I materiali di supporto della lezione

Massimo Teodori, Il Sistema Politico Americano, 1996.

AAVV., Il Decentramento politico negli Stati dell'Unione Europea, II edizione aggiornata, Maggioli editore, 2001.

Maria Elisabetta de Franciscis, Federalism in the United States: Sovereignty v.Autonomy, in <1989> Rivista di Diritto Pubblico e Scienze Politiche, Anno IV, n. 3-4/1994, pp. 779-801.

Maria Elisabetta de Franciscis, La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti in materia di pena di morte.(Note a margine di due recenti sentenze) in, "Rassegna Parlamentare", Anno XLV, Gennaio-Marzo 2003, n. 1, pp. 167-184.

Maria Elisabetta de Franciscis, In margine alle sentenze sul caso dei detenuti di Guantanàmo: la ragion di Stato e le garanzie processuali negli U.S.A., in, “Rassegna Parlamentare” Anno XLVII, n. 2, 2005, pp. 427-450.

Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Authority, 469 U.S. 528, 1985

National League of Cities v. Usery, 426 U.S. 833 (1976)

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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