L’organizzazione delle istituzioni politiche della Quinta Repubblica costituisce, nella sua assoluta peculiarità, un prototipo sul quale è stata costruita una nuova categoria nella classificazione delle forme di governo: quella del semipresidenzialismo.
Si tratta di una categoria inventata da Maurice Duverger negli anni ‘70, in base alla quale il governo può essere raffigurato come un’aquila a due teste, essendo la sua struttura basata su un dualismo di fondo.
Proprio questa caratteristica fa di questa forma di governo un sistema dall’equilibrio instabile.
Nella ripartizione delle funzione esecutive, infatti, si fronteggiano il Capo di Stato e il Capo del Governo entrambi legittimati dall’elezione popolare diretta, nel caso del Presidente della Repubblica, e indiretta (fiducia parlamentare) nel caso del Primo ministro.
Stemma ufficiale della Repubblica Francese. Fonte: Wikipedia
Il Presidente della Repubblica viene eletto dal 1962 con il metodo del suffragio universale diretto con elezione a doppio turno, la durata del mandato essendo stata di sette anni fino al 2000 allorché è stato ridotto a cinque anni da una legge costituzionale.
Una funzione soprattutto arbitrale sembra essere riservata al Presidente dalla Costituzione della Quinta Repubblica, anche se l’ampiezza dei suoi poteri effettivamente esercitabili appare contrarsi qualora gli risulti avversa la maggioranza dei deputati.
Comunque è innegabile il fatto che i poteri riservatigli dalla Costituzione per garantire al Presidente lo svolgimento delle sue funzioni si risolvono in una piena affermazione del suo ruolo pure durante la coabitazione con una maggioranza parlamentare ostile, il suo ruolo politico attivo riservandogli un’autonomia nella decisione non riscontrabile solitamente nelle repubbliche parlamentari relativamente al Capo dello Stato.
Nicolas Sarkozy, presidente francese. Fonte: Wikipedia
Quando si analizza il funzionamento della forma di governo semipresidenziale in Francia non si può non essere indotti a registrare il susseguirsi dei diversi equilibri affermatisi con lo svolgersi del tempo.
Così come è difficile potere esercitare una previsione di lunga gittata circa l’ipotesi che la durata del mandato del Presidente della Repubblica, portata in linea di tendenza a coincidere con quella della legislatura, possa rivelarsi destinata a ridurre i casi nei quali possa darsi una coabitazione.
L'Eliseo. Fonte: Wikipedia
La debolezza dell’organo parlamentare è favorita, e seguita a manifestarsi in maniera cronica, a causa di numerosi fattori a cominciare da quello costituito dal potere di scioglimento dell’Assemblea nazionale da parte del Presidente della Repubblica.
Anche se il rapporto fiduciario tra il parlamento e il governo sussiste, non è previsto dalla Costituzione un termine tassativo entro il quale il governo, una volta nominato, debba presentarsi davanti all’Assemblea per richiedere un voto di fiducia, la quale è presunta laddove solamente la sua assenza deve essere dimostrata dall’approvazione con maggioranza assoluta di una specifica mozione.
L'Assemblea Nazionale. Fonte: Wikipedia
D’altronde, il legame fiduciario intercorre solamente con l’Assemblea nazionale ma non con il Senato e questa soltanto può essere oggetto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica.
Occupa un ruolo particolarissimo il Senato il cui sistema elettorale risulta legato all’organizzazione delle collettività territoriali, il modello tenuto presente dalla Costituzione essendo stato quello del cosiddetto bicameralismo imperfetto con prevalenza dell’Assemblea nazionale solo organo legato al Governo mediante un rapporto fiduciario passibile di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica e dotato di una prevalenza finale nella volontà.
Il Senato. Fonte: Wikipedia
Il modello partitico previsto dalla Costituzione sembra essere stato completamente messo in discussione con il passare del tempo.
Le due accoppiate bipolari – costituite dai due partiti tradizionalmente alleati a sinistra, il partito socialista e quello comunista, simmetrici ai due partiti abitualmente alleati a destra, quello gollista e il liberale – si sono progressivamente elise.
Con il risultato che, con il procedere degli anni, contrariamente a quanto ci si aspettava, la puntuale applicazione del sistema maggioritario non ha dimostrato di sapere rendere più stabile il sistema politico mediante una riuscita affermazione del bipartitismo, spingendo quest’ultimo solamente ad aderire a uno scarno schema bipolare.
Il quadro complessivo disposto permette di definire la Francia, per quanto riguarda la distribuzione del potere in senso verticale, uno Stato unitario decentralizzato.
Il carattere di organizzazione giuridica politica e sovrana è riconosciuto esclusivamente allo Stato. Nessun potere decisionale concretamente autonomo è riservato agli organi delle collettività locali che non vengono ricomprese nell’ordine politico e il cui sviluppo è concepito solamente in funzione dello scopo di perseguire una migliore organizzazione amministrativa.
La decentralizzazione permette allo Stato di trasferire poteri decisionali a enti territoriali dallo stesso istituiti e amministrati da autorità elette localmente, ma i cui atti sono sottoposti a un rigoroso controllo di legalità da parte degli organi statali.
La revisione costituzionale del 2003 che ha rivisto il rapporto fra lo Stato centrale e le comunità territoriali sembra esprimere un principio generale astratto più che traduzione concreta giacchè le disposizioni che ne conseguono denotano la scelta di una linea molto misurata che mantiene in piedi il sistema classico del decentramento francese basato sull’omogeneità giuridica del Paese.
In Francia la Costituzione serve a mettere in rilievo il potere politico dello Stato.
Lo Stato, mediante la legge espressione massima della sovranità statuale, garantisce la non arbitrarietà dell’azione di governo e la salvaguardia dei diritti individuali, con il risultato di mettere in discussione la stessa concezione della supremazia della Costituzione rispetto alla legge perciò del limite dalla prima opposto all’attività del legislatore, sentendosi quest’ultimo investito del ruolo di legittimo rappresentante della volontà generale.
Processi del governo francese. Fonte: Wikipedia
La rigidità costituzionale pone limiti logici alla possibilità di revisione.
Dal presupposto della centralità della legge deriva, poi, una specifica concezione del principio di legalità che si traduce in una posizione di preminenza gerarchica del potere legislativo e dei suoi atti su tutti gli altri poteri e atti relativi con la prevalenza costante della volontà del legislativo su quella dell’esecutivo.
Nella prospettiva di un ridimensionamento del ruolo politico del parlamento, il tentativo di privare la legge parlamentare della tradizionale centralità si è scontrato, d’altronde, con l’adozione da parte del Consiglio Costituzionale di una interpretazione estensiva proprio del dominio della legge.
Sono disciplinate l’elezione a suffragio universale dell’Assemblea nazionale e del Presidente della Repubblica e la partecipazione di tutti i cittadini alle consultazioni referendarie, permanendo l’elezione del Senato a suffragio indiretto.
Il referendum viene considerato lo strumento messo a disposizione del Presidente della Repubblica per attuare l’esercizio del potere presidenziale dotato della capacità di indirizzo politico perciò alternativo all’esercizio della funzione legislativa.
Il referendum è pure visto solitamente quale classico istituto di democrazia diretta in quanto strumento messo a disposizione del cittadino per partecipare all’esercizio del potere politico.
Peraltro, un carattere particolare che incide profondamente sul senso del quesito referendario discende dal fatto che il ricorso a tale strumento in Francia non possa mai derivare da un’iniziativa autonoma del corpo elettorale, la partecipazione popolare alla formazione della volontà legislativa oppure alla volontà costituzionale essendo sempre dovuta all’iniziativa di una pubblica autorità a cominciare dal Presidente della Repubblica.
L’effettivo godimento dei diritti fondamentali risulta sempre condizionato dalla diretta applicabilità delle norme nelle quali essi sono enunciati.
Se, da una parte, è stato riconosciuto al giudice costituzionale il potere di annullare la legge contrastante con una norma contenuta in una delle Dichiarazioni, dall’altra parte ciò non conduce al fatto che i diritti proclamati possano godere di una tutela diretta e immediata.
Una diversa interpretazione, peraltro, si è manifestata fra il Consiglio Costituzionale e il Consiglio di Stato sull’effettiva imperatività delle norme.
Soprattutto la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha reso difficile la possibilità concreta di riconoscere efficacia diretta alle disposizioni costituzionali e dei Preamboli intese alla tutela dei diritti fondamentali.
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino. Fonte: Wikipedia
Il Presidente della Repubblica garantisce l’indipendenza dell’autorità giudiziaria e presiede il Consiglio Superiore della magistratura in precedenza integralmente nominato da lui e da lui oggi solamente presieduto, la vicepresidenza essendo affidata al Ministro della Giustizia cui sono attribuiti compiti vicari nel caso dell’assenza del Presidente.
Il Consiglio di Stato si trova collocato al vertice della giustizia amministrativa.
Al Consiglio Costituzionale è attribuito il controllo sulla regolarità dell’elezione del Presidente della Repubblica, il controllo sulla regolarità dell’elezione dei membri del Parlamento, il controllo sulla regolarità dello svolgimento del referendum più il controllo preventivo di costituzionalità di tutte le leggi organiche e dei regolamenti delle assemblee parlamentari, l’autorità della sua giurisdizione essendo riconosciuta dalle due strutture portanti del sistema giurisdizionale francese quali si trovano a essere la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato. Fonte: Wikipedia
1. La Costituzione degli Stati Uniti d'America
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Silvio Gambino (a cura di), Forme di Governo. Esperienze europee e nord-americana, Giuffrè editore, 2007.
Enrico Grosso, Si governano così: La Francia. Il Mulino, 2006.