Il principio della sovranità separata tra gli Stati e la Federazione si rinviene anche nell’organizzazione del sistema giudiziario.
Ciascuno Stato, infatti, è individualmente dotato di propri organi preposti all’amministrazione della giustizia, pertanto, negli Stati Uniti d’America la giustizia è amministrata da cinquantuno diversi e separati ordini giudiziari: quelli dei cinquanta Stati e quello dello Stato Federale.
Al vertice di ciascun ordine si pone una Corte Suprema statale e la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America è sola al vertice di tutto l’ordinamento.
Il rapporto tra i tribunali statali e federali, è piuttosto complicato.
Anche se la Costituzione degli Stati Uniti e le leggi federali prevalgono sulle leggi dello Stato nel caso di un conflitto tra la legge federale e statale, i tribunali dello Stato non sono subordinati ai tribunali federali.
Si tratta, piuttosto, di due serie parallele di tribunali con competenze differenti e spesso sovrapposte.
Il sistema delle corti statali prevede sempre alcune corti a “competenza generale”, quindi, tutte le controversie che possono essere sollevate, in base alle leggi statali o federali, possono essere introdotte in uno dei tribunali di stato, tranne nel caso in cui la legge federale attribuisca espressamente la competenza esclusiva ai tribunali federali.
A differenza dei tribunali statali, infatti, le corti federali sono tribunali a competenza limitata, in quanto possono dirimere solo controversie costituzionali o derivanti da leggi federali.
Tuttavia, se confusione può sorgere per l’organizzazione territoriale e per i vari livelli di giurisdizione, la attribuzione delle competenze è più lineare.
I vari livelli di giurisdizione statale hanno competenza ratione materiae e ratione personae in ciascuno Stato, sempre ché si tratti di applicazione, interpretazione o violazione di leggi statali sia ordinarie sia costituzionali.
Pertanto, in materia di norme di uno Stato, la Corte Suprema di quello Stato è tribunale di ultima istanza.
I Tribunali federali devono rinviare ai tribunali statali la loro interpretazione delle leggi statali e, talvolta, certificano una questione di diritto statale a un tribunale dello Stato in una causa pendente dinanzi ad esso, nel caso non vi sia un’interpretazione uniforme delle leggi statali.
La Corte Suprema degli Stati Uniti, poi, può riesaminare la decisione definitiva dei giudici dello Stato, quando una parte abbia esaurito tutti i rimedi fino all’appello alla più alta Corte dello Stato, nel caso in cui i giudici ritengono che il caso coinvolga questioni di diritto costituzionale o dal diritto federale.
Normalmente in uno stato di medie dimensioni, ogni anno, una o due decisioni delle corti statali sono sottoposti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.
La maggior parte dei casi sottoposti alla Corte Suprema degli Stati Uniti per un riesame della decisione presa dai tribunali statali riguarda la garanzia dei diritti costituzionali degli imputati presso le corti penali degli Stati.
Gli organi di giustizia federale sono in tutto 108 distinti in:
Al loro vertice è posta la Corte Suprema degli Stati Uniti, l’unico organo previsto dal costituente all’articolo III della costituzione che, però, rimanda a legge ordinaria del Congresso l’istituzione di Corti Federali inferiori.
La Costituzione sancisce la competenza delle Corti federali si estende a:
È possibile affermare, dunque, che, coerentemente con il principio federale, attengono alla sfera delle Corti federali tutte le materie che gli Stati hanno demandato al governo federale.
Tutti i giudici federali sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti su consenso e parere favorevole dei due terzi dei Senatori e, nonostante il procedimento di nomina sollevi perplessità sulla indipendenza ed autonomia dei giudici, queste ultime sono garantite dalla Costituzione stessa là dove sancisce:
La nomina del giudice Sonia Sotomayor. Fonte: Politicamericana
In forza dell’articolo I della Costituzione, oltre le Corti federali, dette anche costituzionali, sempre a livello federale il Congresso ha istituito altri tribunali speciali, detti legislativi in forza dell’articolo I della Costituzione.
Tra questi i più importanti sono:
Per apprezzare compiutamente il ruolo delle Corti negli Stati Uniti d’America, è importante tener presente che, sebbene il sistema si fondi prevalentemente su leggi scritte, il diritto vigente è quello desumibile dalle interpretazioni delle Corti stesse.
La tradizione giuridica statunitense, infatti, è della common law, pertanto, la legge è ciò che la Corte dichiara essere legge e questa interpretazione è vincolante per tutte le Corti inferiori a quella che la ha pronunciata in base al principio dello stare decisis.
L’unica Corte che non è vincolata neanche al proprio precedente è la Corte Suprema, che, come già detto, è al vertice dell’ordinamento giudiziario federale.
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Maria Elisabetta de Franciscis e Rosella Zannini, Judicial Policy-Making, in Italy: The Constitutional Court, in "West European Politics", Vol.15, N.3, Luglio 1992, pp. 68-79.
Maria Elisabetta de Franciscis, The Legacy of the Common Law Convegno organizzato dal Research Committee on Comparative Judicial Studies dell'Associazione Internazionale di Scienza Politica (IPSA), 18-20 Luglio 1999, in “Rassegna Parlamentare”, Anno XLII, n.1, 2000, pp. 121-126.
Maria Elisabetta de Franciscis e Mary L. Volcansek, La responsabilità e l'indipendenza del giudice in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d'America, in “Innovazione e Diritto” n.5, 2007, pp. 18-38.
Maria Elisabetta de Franciscis, Il potere di Designazione: Evoluzione della costituzione statunitense. Collana della Facoltà di Scienze Politiche della Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Pisanti, 2009.