Al patto tra le colonie, sancito attraverso la prima costituzione scritta nella tradizione di Common Law della storia moderna, si deve non solo l’invenzione dello Stato federale ma anche la nascita del primo esempio di sistema presidenziale.
Privi di un re gli americani avevano dato vita ad un monarca elettivo che rappresentava l’istituzione esecutiva la cui origine e durata si previde completamente separata dal legislativo, il Congresso che se da un lato era impossibilitato a far cadere il presidente (attraverso un qualche voto di fiducia) a sua volta era esente dal pericolo di essere sciolto su iniziativa dell’esecutivo.
La forma di governo adottata negli Stati Uniti d’America, dunque,è la forma di governo presidenziale che si caratterizza per la prevalenza di un organo esecutivo monocratico che concentra in sé la funzione di Capo del Governo e quella di Capo di Stato e per l’assenza di un rapporto fiduciario tra esecutivo e legislativo.
Video: La forma di Governo
American Eagle. Fonte: Political Spot
La costituzione degli Stati Uniti, infatti, prevede una separazione tra le funzioni esecutiva, legislativa e giudiziaria, sia a livello federale sia a livello degli Stati membri e a livello federale attribuisce:
Triplice localizzazione dei poteri. Fonte: Teachers' Domain
Separazione dei poteri. Fonte: Our Courts
Tale separazione è bilanciata da una forma di coordinazione nota come “checks and balances” (verifiche e bilanciamenti). Infatti, se la norma dichiara incostituzionale la partecipazione di un organo nelle funzioni degli altri due, il principio dei checks and balances istituisce una fitta trama di rapporti in base alla quale ciascun organo può controllare e, quindi, interferire con l’attività degli altri due.
Pertanto:
Si può quindi affermare che la forma di governo statunitense è caratterizzata dal conflitto e dalla competizione che risolvono in un alto grado di cooperazione al fine di ottenere il miglior risultato nell’interesse generale.
Monete commemorative dei tre poteri. Fonte: Coin Collecting News
Il sistema dei Checks and Balances. Fonte: Crossroads Area Home School Association
Una preoccupazione dei Padri Fondatori fu quella di assicurare il rispetto del principio di rappresentatività attraverso la derivazione popolare dei vari organi costituzionali perciò il Senato e la Camera dei Rappresentanti da un lato e il Presidente dell’altro risultano elettivi ed esercitano le rispettive funzioni per un arco di tempo prestabilito.
Il “Federalista” numero 49 così si esprimeva riguardo l’esigenza di una legittimazione e sostegno continuo del popolo agli organi costituzionali «Questo modo di ragionare non manca certamente di forza ed esso serve, senza meno, a provare la necessità di delineare e lasciare aperta una via costituzionale alle consultazioni popolari, da usare in determinate circostanze di particolare rilievo ed eccezionalità. Ma esistono ostacoli formidabili alla proposta di far ricorso al popolo come risorsa ordinaria atta a mantenere i vari organi costituzionali entro i loro limiti».
Elezioni del medio termine 2006. Fonte: CBS
I cittadini degli Stati Uniti, dunque, designano i titolari delle cariche, sono chiamati ad esprimere un giudizio sulla gestione del potere che hanno affidato loro (recall) ma, una volta immesso nelle funzioni, l’eletto gode di piena garanzia di permanenza in carica dal momento che è totalmente sconosciuto l’istituto della fiducia (ovviamente fa eccezione la rimozione per i reati punibili per impeachment).
È da notare, inoltre, che per le più alte cariche della magistratura fu scelto il metodo della nomina da parte dell’esecutivo e della permanenza in carica a tempo indeterminato.
Composizione del Congresso dal 1789. Fonte: ldesign
Ai sensi dell’articolo II, sezione 1 della costituzione, il potere esecutivo è affidato al Presidente degli Stati Uniti d’America.
Il mandato presidenziale è di quattro anni e, dal 1951 con l’entrata in vigore dell’emendamento XXII, il Presidente è rieleggibile solo per un secondo mandato (i Padri Fondatori, infatti, non avevano imposto limiti alla rieleggibilità).
I requisiti per l’eleggibilità sono:
Il sigillo del Presidente degli Stati Uniti d'America. Fonte: Wikipedia
La struttura del governo federale. Fonte: Illinois Center for Information Technology and Web Accessibility
L’azione del Presidente risulta agevolata dalla garanzia di stabilità offerta dall’ufficio a termine fisso, tuttavia, possono insorgere problemi soprattutto se, in seguito alle mid term elections, il Presidente e la maggioranza congressuale siano espressione di indirizzi politici differenti e manchi una volontà di cooperazione tra i due organi.
C’è da dire, però, che il presidente in quanto titolare, seppure non esclusivo, della funzione d’indirizzo politico oltre che responsabile della concreta applicazione delle leggi, ha finito con l’acquisire una netta preminenza rispetto agli altri organi costituzionali tanto da dare il nome alla stessa forma di governo.
Barack Obama, 44° Presidente degli Stati Uniti
L’organizzazione delle istituzioni politiche francesi della Quinta repubblica costituisce, nella sua assoluta peculiarità, un prototipo, sul quale è stata costruita una nuova classificazione delle forme di governo: quella del semi-presidenzialismo.
Si tratta di una categoria inventata da Maurice Duverger negli anni Settanta, che ha goduto, nei decenni successivi, di una non comune fortuna.
Volendo schematizzare, i caratteri essenziali della forma di governo semipresidenziale sono i seguenti:
Secondo l’immagine di Duverger, il potere esecutivo nella forma di governo semipresidenziale può essere raffigurato come un’aquila a due teste, cioè come una struttura di tipo diarchico caratterizzata da un dualismo reale o potenziale nell’esercizio delle funzioni di governo.
Il modello semipresidenziale trova un suo naturale antenato nei tradizionali sistemi dualistici dello Stato liberale ottocentesco, che stanno all’origine della stessa forma di governo parlamentare.
1. La Costituzione degli Stati Uniti d'America
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24. L'Iter Legis
25. Il Sistema Giudiziario Statunitense
26. Il Giudiziario Federale: la Corte Suprema degli Stati Uniti
27. La Bill of Rights e il Federalismo
28. La Bill of Rights: i Dieci Emendamenti
Maria Elisabetta de Franciscis, Il Presidente degli Stati Uniti d'America, Costituzione e Prassi, Editoriale Scientifica, 1996.
Maria Elisabetta de Franciscis, Potere di revoca del mandato da parte del corpo elettorale in caso di disapprovazione dell'operato degli amministratori: Il Recall, in “Innovazione e Diritto” n. 6, 2007, pp. 19-42.