Enti locali che insistono sul medesimo territorio:
es. comuni, province, comunità montane, unioni dei comuni.
Incremento di costi.
Più unità amministrative con costi di gestione rappresentati da amministratori locali e strutture burocratiche.
Polverizzazione → presenza di moltissimi piccoli e piccolissimi comuni.
L’importanza della valorizzazione e del sostegno dei piccoli comuni.
Legge n. 142/1990 prevedeva istituti intesi al riaccorpamento degli enti locali. Le regioni dovevano programmare la fusione dei comuni, sentite le popolazioni locali.
Lo Stato sosteneva economicamente la fusione.
Tale riforma prevedeva alcuni strumenti:
Le prime due ipotesi avevano matrice ‘organizzativa’, le seconde ‘istituzionale’. Insuccesso della politica di aggregazione.
Riforma con la legge n. 265/1999 quindi con il TUEL. La materia va letta contestualmente alle Bassanini.
TITOLO II. SOGGETTI, Capo V Forme associative e quindi le Convenzioni (art. 30), i Consorzi (art. 31), le Unioni di comuni (art. 32), l’Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni (art. 33) e gli accordi di programma (art. 34), è necessario richiamare tre enti locali:
Città metropolitane ‘devono’ essere istituite in quanto enti che costituiscono la Repubblica ex art. 114 Cost. ed alle quali, inoltre, è espressamente attribuita l’autonomia, che si realizza attraverso l’esercizio della potestà statutaria e regolamentare nonché attraverso l’autonomia amministrativa (art. 118), impositiva e finanziaria (art. 119).
Per le città metropolitane varrà quanto detto per i comuni e le province.
L’attuale situazione è paradossale.
Il Titolo II Soggetti, CAPO III disciplina le AREE METROPOLITANE.
Articoli 22 e 23 disciplinano, rispettivamente, le Aree metropolitane e le città metropolitane.
Sono aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
Le regioni avrebbero dovuto provvedere. In caso di omissione sarebbe intervenuto lo Stato.
Nelle aree metropolitane il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all’attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.
Nuovo riferimento normativo → legge di delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 contiene all’art. 23 normativa transitoria per la prima istituzione della città metropolitana.
Soggetti competenti per la proposta d’istituzione delle città metropolitane:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;
c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.
Le città possono essere istituite nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni dianzi citati, a questi sottraendosi Roma città capitale e aggiungendosi Reggio Calabria.
La proposta di istituzione contiene la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo; l’articolazione del territorio della città metropolitana è in comuni; una proposta di statuto provvisorio.
Parere della regione.
Referendum tra tutti i cittadini della provincia.
Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.
La provincia di riferimento cessa di esistere.
La legge che disciplinerà le funzioni fondamentali definirà la disciplina per l’esercizio dell’iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell’area metropolitana.
La finalità è di assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l’inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.
Sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana.
Con legge sarà disciplinato il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite.
La L. n. 42/2009 (art.15) disciplina il finanziamento delle città metropolitane.
Con decreto legislativo occorrerà:
Per la prima volta in Costituzione. Legislatore definisce la materia. Speciale autonomia
Le ragioni della differenziazione → legge sul federalismo fiscale disciplina la prima applicazione con norme transitorie
Finalità → miglior assetto delle funzioni in risposta alle peculiarità della capitale, sede degli organi costituzionali, delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
Ulteriori funzioni amministrative oltre quelle già del comune: beni storici, artistici, ambientali e fluviali; sviluppo economico e sociale con riferimento al settore produttivo e turistico; edilizia pubblica e privata; servizi urbani; protezione civile.
Ulteriore forma di decentramento prevista dal Tuel (art. 17). Recentemente sottoposta a modifica.
Il legislatore con la finanziaria 2010 ha inteso sopprimerle.
Finalità → riduzione costi dell’amministrazione e della politica.
Immediato intervento normativo di rimodulazione e di limitazione di quanto disposto in finanziaria. Oggi è prevista la possibilità di istituirle ma solo nei comuni con popolazione consistente.
L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
Nel 2010 è stato disposto che nessuna indennità sia dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
Nel 2005 è stato modificato il quadro del decentramento amministrativo nella città. Lo Statuto del comune (Art. 82) prevede l’istituzione delle “Municipalità”.
Le Municipalità sono: «soggetti titolari di più ampie ed accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale»; ambiti di partecipazione, consultazione e gestione di servizi, nonché di esercizio delle funzioni conferite dal Comune.
Organi di governo della municipalità: il Presidente, il Consiglio e la Giunta.
Per una lettura del regolamento comunale in materia di municipalità.
Per un’analisi più dettagliata: la riforma del decentramento (Comune di Napoli).
Favoriscono la partecipazione dei cittadini, delle famiglie, delle associazioni all’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale attraverso: lo sportello dei servizi; la Consulta per le pari opportunità; la consulta dei cittadini stranieri; la consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato; l’assemblea pubblica; il referendum consultivo; la presentazione di istanze, petizioni e proposte.
Nell’ambito degli strumenti di partecipazione:
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
8. Le Fonti del diritto - parte quinta
9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
15. Il sistema dei controlli – parte prima
16. Il sistema dei controlli - parte seconda
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
8. Le Fonti del diritto - parte quinta
9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
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