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Stefano D'Alfonso » 5.Le Fonti del diritto - parte seconda


La potestà regolamentare

Novità 2001 – specifico riferimento in Costituzione
Articolo 117, comma 6
Articolazione della potestà regolamentare:

  1. allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva salva delega alle Regioni;
  2. alle Regioni in ogni altra materia;
  3. ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Rinvio disamina regolamenti enti locali in quanto fonti endogene.

Regolamenti governativi

Art. 17 legge 400/1988
Tipologie (comma 1):
a) di esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
….di esecuzione dei regolamenti comunitari;
b) attuativi e integrativi delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) c.d. regolamenti autonomi o indipendenti;
d) organizzativi.

Nuova tipologia

Introdotta nel giugno 2009
Il Regolamento quale strumento del Governo per provvedere periodicamente:

  • al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti;
  • alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita;
  • all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

Ratio legis: semplificazione normativa, ‘disboscamento’, riordino normativo.

Procedimento d’approvazione

  • Deliberazione del Consiglio dei ministri.
  • Parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta.
  • Emanazione con decreto del Presidente della Repubblica.

La delegificazione

I regolamenti di delegificazione
Tali regolamenti disciplinano materie:

  • non coperte da riserva assoluta di legge;
  • già disciplinate da fonte primaria.

Previa legge statale:

  • determina le norme generali regolatrici della materia;
  • dispone l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

Deliberazione C.d.M.
Sentito il Consiglio di Stato.
Parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia (introdotto nel 2009, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta).
Rafforzamento ruolo del Parlamento.
Emanato con d.P.R.

Ancora sui regolamenti di delegificazione

Dal 2009 delegificazione anche strumento per innovare organizzazione e disciplina degli uffici dei Ministeri.
(Tra i ) Criteri:

  • previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
  • indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche.

Decreti ministeriali e interministeriali

Necessario che legge espressamente conferisca il potere di adottare decreti ministeriali e interministeriali.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
I decreti ministeriali (acronimo D.M.) possono essere adottati in materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro.
Decreti interministeriali per materie di competenza di più ministri.
Debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Pareri e visti per regolamenti

I regolamenti di cui al comma 1 e i regolamenti ministeriali e interministeriali devono:

  • recare la denominazione di “regolamento”;
  • previo parere del Consiglio di Stato;
  • visto e registrazione della Corte dei conti;
  • essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Testi unici compilativi

Art. 17 bis introdotto nel 2009
Testi unici (T.U.) compilativi
Raccolta disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei.

Criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

Schema T.U deliberato dal Consiglio dei ministri.
Parere Consiglio di Stato.
Emanato con decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R.), su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici del Consiglio di Stato.

Regolamenti regionali: ante 1999 e 2001

Le fonti secondarie non erano oggetto di specifica disciplina costituzionale.
Art. 121, comma 2, attribuiva, nelle Regioni a statuto ordinario, al Consiglio regionale l’esercizio delle “potestà legislative e regolamentari”.
Art. 121, co. 4: Presidente della Giunta regionale promulgava sia le leggi che i regolamenti.
Regolamenti e leggi di competenza consiliare.
La Giunta non disponeva di strumenti normativi.
Il sistema era comunque coerente rispetto al rapporto intercorrente tra Stato/regioni.

Prassi

  • Giunte e assessori adottavano atti nella forma amministrativa (circolari, delibere, etc.). Contenuto anche normativo (regolamenti ‘mascherati’).
  • Consiglio esercitava la potestà regolamentare. Procedimento eguale alla legge.
  • Eccezione alcune Regioni ad autonomia differenziata.

Era già prevista la competenza della Giunta in Statuto. Si trattava di regolamenti di esecuzione di leggi approvate dal Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta emanava e non promulgava.

Revisione costituzionale 1999

Legge Costituzionale 1/1999 modificato art.121.

La giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.

I regolamenti regionali

Prevalenza dell’ipotesi Giunta regionale
Illegittime leggi che attribuivano la competenza all’approvazione di regolamenti esecutivi della stessa legge alla Giunta.
Sentenza Corte costituzionale n. 313/2003.

Necessità di espressa previsione nello Statuto.
Discrezionalità del legislatore statutario.

Sent. 313/2003

Illegittimità costituzionale legge regionale Lombardia che disponeva che la Giunta regionale attuasse con regolamento la stessa legge.
“Nel silenzio della Costituzione, ed in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell’autonomia statutaria regionale, non può, infatti, accogliersi la tesi secondo cui l’art. 121, secondo comma, della Costituzione abbia implicitamente ma necessariamente attribuito tale potere alla Giunta regionale, sia poi tale attribuzione assoluta o derogabile dai nuovi statuti”.

Sent. 313/2003 (segue)

“La scelta organizzativa della Regione, del resto, non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione”.

I modelli: opzione consiliare

Il consiglio è competente all’adozione dei regolamenti.
La Regione Abruzzo.
Sezione IV- La potestà regolamentare
Art.36 L’iniziativa regolamentare.
1. L’iniziativa regolamentare appartiene a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.
Art.37 Il procedimento regolamentare.
1. Il progetto di regolamento presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio, dalla Commissione e dal Consiglio che, dopo la discussione sui criteri generali, l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Opzione Giunta

Estremo dell’intervallo modello della Puglia.
Potestà regolamentare alla Giunta.
Il Consiglio coinvolto nel procedimento.
Parere preventivo obbligatorio non vincolante delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia.
Termine di trenta giorni.
Silenzio assenso.
In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere.
Così l’Umbria.
Nota critica. Esclusione dal procedimento del Consiglio in caso di adozione di regolamenti regionali da parte della Giunta nelle materie di competenza esclusiva statale.

Il modello misto o di condivisione

Più diffuso modello misto o di reale condivisione.
Competenti Giunta e Consiglio.
Potestà regolamentare condivisa ma differenziata.
Differenziazione degli spazi di intervento.

Esempio → diffuso affidamento al Consiglio dei regolamenti delegati dallo Stato ex articolo 117, comma 6.
Così Calabria (art. 43), Lazio (art. 23), Liguria (art. 50), Lombardia (art. 41) e Toscana (art. 42).

Il modello misto o di condivisione (segue)

Potestà regolamentare a Giunta e competenza al Consiglio.
Esempio le regioni Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana prevedono: schema di regolamento sottoposto al parere obbligatorio della commissione consiliare permanente, entro un termine prestabilito.
Emilia-Romagna prevede il parere dell’assemblea e non della commissione.

Il modello della Regione Campania

Lo Statuto regionale della Regione Campania (articolo 56)
I regolamenti sono deliberati dalla Giunta regionale.
Approvazione Consiglio regionale.
Termine sessanta giorni.
Scadenza → regolamenti emanati e pubblicati.
Emanazione del Presidente della Giunta regionale.
Pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La delegificazione regionale in Campania

Delegificazione prevista dallo Statuto.
Materie: di competenza esclusiva della Regione.
Procedimento: la legge regionale può autorizzare la Giunta ad approvare regolamenti in materie già disciplinate con legge.
La legge regionale di autorizzazione:

  • determina le norme generali regolatrici della materia;
  • dispone l’abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell’entrata in vigore delle norme regolamentari.
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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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