Accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla trasparenza e sul procedimento amministrativo per situazioni giuridiche soggettive collegate ad atti adottati dal comune.
Art. 10 TUEL “Diritto di accesso e di informazione”.
Regolamento:
Deve essere garantito il diritto di accesso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione.
La normativa sull’accesso impatta con la disciplina della tutela dei dati personali.
Codice in materia di protezione dei dati personali. (c.d. CODICE DELLA PRIVACY) d.lgs n. 196/2003
Definizione di “trattamento” (art. 4). Molto ampia.
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
Art. 11
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
I presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
Bilanciamento di interessi.
Orientamenti giurisprudenziali: Prevalenza del diritto di accesso.
Riferimento art. 17 Tuel
Circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
La disciplina è cambiata di recente.
Nel 2009 e 2010 interventi normativi volti a ridurre i costi della politica e più in generale della p.a.
In precedenza l’art. 17 Tuel prevedeva:
I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento.
I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono istituire le circoscrizioni.
Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione.
Riduzione costi politica. L’ambito degli enti locali. Le circoscrizioni di decentramento.
Tre interventi legislativi arco temporale molto ristretto:
1. L. 23 dicembre 2009, n. 191 (FINANZIARIA 2010);
2. D.l. 25 gennaio 2010, n. 2 Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;
3. L. di conversione 26 marzo 2010, n. 42.
Prima soppressione tout court. Successivamente progressiva riduzione rigidità interventi.
Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale «tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti.
Resta invece inalterata la disciplina per i comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.
Procedimento previsto per l’approvazione e la modifica dello Statuto.
Gli statuti sono deliberati dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Maggioranza qualificata e dilatazione dei tempi. Ratio legis: richiesta una maggioranza più ampia; consenso più diffuso; si tende a ricomprendere anche l’opposizione e le minoranze nella determinazione dello statuto.
Triplice livello di pubblicazione.
Comune Affissione all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi.
Regione Pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione.
Ministro dell’interno inviato per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Il Ministero dell’interno cura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
Appare utile visitare la sezione del sito Ministero dell’interno dedicata agli enti locali, ed ivi quella dedicata alla raccolta degli statuti provinciali e comunali classificati per regione.
Norma introdotta per la prima volta con Tuel.
Prima di competenza statale (Ministro).
Valore simbolico.
Limiti. Eventuali simboli in contrasto con il dettato costituzionale (es. unità nazionale) potrebbero condurre all’applicazione dell’art. 141 TUEL “Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali”.
Quanto ulteriormente previsto dal TUEL.
Assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
Promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Questione anche affrontata dalla Corte costituzionale. Ha dichiarato illegittima la l. 81/1993 sul punto. Sentenza 422/1995.
In particolare la Corte specifica l’illegittimità costituzionale della “norma di legge che imponga nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati, pur riconoscendosi che misure siffatte, costituzionalmente illegittime se imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove siano liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. Come è significativamente avvenuto con l’appello del Parlamento europeo (risoluzione n. 169 del 1988) affinchè siano stabilite quote di riserva per le candidature femminili, appello indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai parlamenti nazionali, con implicita conferma, in questo campo, dell’impraticabilità, della via di soluzioni legislative”.
Il principio rinviene copertura costituzionale: art 51.
Contesto storico prima della Costituzione.
Solo nel 1945 alle donne è riconosciuto elettorato attivo e passivo: d.lgs.lgt. 1 febbraio 1945, n. 23 per l’elezione dell’Assemblea costituente.
Così l’art. 117 Cost. – per le regioni – prevede “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.
Meritevole di richiamo la recente sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale regionale della Campania n. 4/2009
Art. 4, co. 3 “Scheda elettorale”
“L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza (…). Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza”.
La Corte costituzionale è intervenuta in materia.
Fondamento legislazione regionale sulla parità di accesso alle cariche elettive art. 5 “Valore della differenza di genere”, comma 3, Statuto Regione Campania.
«Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l’accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive».
Finalità → ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi nel Consiglio regionale, in armonia con l’art. 51, primo comma, Cost.
Si riportano alcuni contenuti della sentenza della Corte costituzionale.
Interpretata la norma.
“Doppia preferenza è meramente facoltativa per l’elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell’uno o dell’altro sesso.
Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza.
Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l’invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell’elettore”.
La regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare.
La nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, che però non impone. Si tratta quindi di una Misura promozionale ma non coattiva.
È Rispettato art. 48 Cost. → non vi è compressione o condizionamento scelte elettore ma solo fissazione criteri per l’esercizio della scelta.
I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati.
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
8. Le Fonti del diritto - parte quinta
9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
15. Il sistema dei controlli – parte prima
16. Il sistema dei controlli - parte seconda
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
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9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
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