La fonte endogena “regolamento provinciale e regolamento comunale” disciplinati dall’art. 7 del TUEL.
È ivi previsto
“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”.
Sono quindi tracciati i limiti e l’ambito d’applicazione.
Premessa.
Per natura potere regolamentare si rinvia a quanto detto supra.
Importante ruolo dei regolamenti provinciali e comunali sia rispetto all’attività di tali enti – quindi rispetto all’azione politico-amministrativa – sia rispetto al rapporto con le altre fonti del diritto.
Collocazione nel sistema delle fonti.
Fonte secondaria.
Nel contesto delle fonti endogene.
Dal Tuel deriva la subordinazione allo Statuto.
Lo strumento è formalmente atto amministrativo.
L’impatto esterno dello stesso ne conferisce natura normativa (rectius, caratteristiche tipiche atto normativo).
Limiti:
L’articolo 7 TUEL specifica che il regolamento incontra i limiti tracciati dai principi fissati dalle leggi dello Stato e delle regioni – secondo la ripartizione sancita in Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale e i limiti dianzi enunciati – nonché dello Statuto dell’ente.
Antinomie giuridiche.
Competenza.
Sindacabili dal giudice ordinario e amministrativo:
Limite rapporti esauriti.
Organo competente Consiglio in via generale e Giunta limitatamente all’ordinamento degli uffici e dei servizi, pur nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Fonti di riferimento.
Art.42 Tuel “Attribuzioni dei consigli”
Il consiglio, che è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza ad adottare “regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3″.
Pubblicità → lo Statuto fissa le modalità di pubblicità e accesso.
La legge La Loggia articolo 4 attua l’articolo 114, secondo comma, e l’articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.
“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare”.
L’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
Riserva regolamentare.
Comuni, Province e Città metropolitane disciplinano con regolamento:
Limiti → (come già detto e qui ribadito) legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
Statuti
Potere normativo degli altri enti locali (es. unioni di Comuni, Comunità montane).
1. Regolamenti per il funzionamento degli organi
Il riferimento è agli organi di governo. Ad esempio il regolamento interno del consiglio comunale o provinciale. Anche delle circoscrizioni, allorquando previste dalla legge.
2. Regolamenti per il funzionamento degli uffici: competenza Giunta; criteri generali Consiglio.
3. Regolamenti per l’organizzazione e i funzionamento delle istituzioni: il riferimento è in particolare alle istituzioni che operano nell’ambito delle politiche sociali.
4. Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli organismi di partecipazione. Ricordiamo che l’art. 8 Tuel rubricato Partecipazione popolare dispone che i “comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto”.
5. Regolamenti per la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali. È la legge statale che delega il comune a disciplinare la materia. es. soggetti passivi e aliquote. Il regolamento potrà, nei limiti tracciati dalla legge statale, anche derogare alla legge statale.
Regolamenti di contabilità. Ciascun ente locale applicherà quanto disposto dal Tuel pur in considerazione delle specificità della propria organizzazione.
Regolamenti per l’esercizio delle funzioni. Categoria molto ampia. Sono comprese sia le funzioni c.d. proprie sia quelle delegate.
Si annoverano tra questi i regolamenti edilizi.
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
8. Le Fonti del diritto - parte quinta
9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
15. Il sistema dei controlli – parte prima
16. Il sistema dei controlli - parte seconda
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
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9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
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