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Stefano D'Alfonso » 4.Le Fonti del diritto


Perché approfondire le fonti del diritto

Necessità inquadramento generale fonti del diritto.
Analisi spazi di autonomia degli enti locali:

  • politica;
  • normativa;
  • organizzativa;
  • amministrativa;
  • finanziaria o contabile.

Il Nuovo Titolo V della Costituzione

L. cost. n. 3/2001 trasformazione dell’ordinamento repubblicano.
Ripartizione del potere normativo tra gli enti che costituiscono la Repubblica:

  • Stato
  • Regioni
  • Province
  • Città metropolitane
  • comuni

Principale riferimento costituzionale.
Titolo V “Le regioni, le provincie, i Comuni”.

Il Nuovo Titolo V della Costituzione (segue)

Articolo 114Novità

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Equiparazione?

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Potestà statutaria.

Potestà regolamentare enti locali

Articolo 117
“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.

Necessità d’inquadramento della potestà statutaria e regolamentare sul più ampio piano delle fonti del diritto.
Per rispondere alle seguenti domande:

  • Quali sono i rapporti con le altre fonti del diritto?
  • Quali i limiti che ogni fonte – così statale e regionale – incontra quando interviene nella materia degli enti locali?
  • Quali i limiti delle fonti degli enti locali.

Definizione fonti del diritto

Analisi sintetica singole fonti.
Rapporti tra le fonti per comprendere i confini entro i quali gli enti richiamati esercitano la propria sovranità attraverso la potestà normativa.
Definizione
Sono fonti del diritto tutti quegli atti o fatti ai quali l’ordinamento giuridico conferisce il potere di creare diritto.
Innovare e modificare l’ordinamento vigente.
Antinomie giuridiche.

La Costituzione

Principi e regole che disciplinano il sistema delle fonti e i relativi rapporti.
Originariamente l’immagine della piramide → vertice Costituzione.
Oggi ordinamento policentrico.
Pluralità di fonti espressione autonomia costituzionalmente riconosciuta di più enti.
Ma ancora una volta: entro reciproci limiti?

La Costituzione (segue)

Costituzione occupa una posizione di vertice nel nostro ordinamento.
Costituzione rigida.
Corte costituzionale giudica la legittimità costituzionale.
Costituzione punto fermo attorno al quale ruotano le diverse competenze normative degli enti competenti a disciplinare la materia degli enti locali.

Classificazione delle fonti

Classificazione delle fonti in:

  • esogene‘ → fonti esterne agli ordinamenti degli ee.ll. Non sono, quindi, di diretta emanazione degli organi degli enti locali;
  • endogene‘ → le fonti interne degli ee.ll.

Fonti esogene

Il processo d’integrazione europea.
L’intervento normativo dell’Unione non altera la ripartizione delle competenze interne ai singoli stati, quindi, nel nostro caso, nella Repubblica italiana.
Fonti comunitarie (tra queste):

  • regolamenti;
  • direttive.

Attuazione atti comunitari

Fonti comunitarie di diretta attuazione.
Necessità di adeguamento del diritto interno a quello comunitario.
Recepimento direttive.
Adeguamento a atti e sentenze.
La legge 11/2005 (c.d. Buttiglione).
I modelli regionali di adeguamento.
L’impatto sugli enti locali.

Potere sostitutivo

Obbligo in capo allo Stato di rispettare l’ordinamento comunitario.
Governo può sostituirsi a organi delle:

  • regioni;
  • province;
  • comuni.

Articolo 120, co. 2. Costituzione.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Le fonti primarie

Ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni.
Fonte Costituzione articolo 117:

  1. esclusiva (co. 2);
  2. concorrente (co. 3);
  3. residuale (co. 4).

Ribaltamento principio originario.

Differenze per le regioni a statuto speciale.

Requisiti minimi di uniformità

Art. 117, co. 2, lett. p)
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  • legislazione elettorale;
  • organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni Province e Città metropolitane.

Le fonti primarie statali

  1. Legge.
  2. Decreti legislativi.
  3. Decreti legge.

Ruolo centrale della legge in quanto ruolo centrale del Parlamento.
La legge approvata dal Parlamento.
Articoli 70-74.
Procedimento:

  • iniziativa legislativa;
  • approvazione;
  • promulgazione e pubblicazione.

Le fonti primarie statali (segue)

Il decreto legislativo
La delega all’esercizio della funzione legislativa.
I contenuti della delega.

Decreto legge
Requisiti.
Procedimento.

Le fonti regionali: lo statuto

Lo statuto regionale.
Regioni ad autonomia differenziata (c.d. regioni a statuto speciale). Legge costituzionale.
Regioni di diritto comune. Art. 123 Cost. Modificato con legge cost. 1/1999.
Procedimento aggravato. Legge regionale e non più statale. Conseguenza: posizione sovraordinata rispetto alle leggi regionali.
Gli statuti devono disciplinare la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento, l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Le fonti regionali: la legge regionale

La fonte legislativa regionale è prevista in Costituzione.
Procedimento ricalca quello legislativo statale.
Differenze di procedimento in ogni statuto e nei regolamenti interni dei consigli regionali.
Art. 127 controllo di legittimità.
Innovazione.
La legge regionale e materie ex art. 117 Cost. e degli statuti speciali.
La legge regionale deve altresì rispettare i limiti dell’ordinamento comunitario, i principi costituzionali e lo statuto regionale.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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