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Stefano D'Alfonso » 2.Il quadro costituzionale


Caduta del fascismo

Obiettivo: superare l’ordinamento comunale previsto nel ventennio.

Gennaio del 1946 decreto luogotenenziale.

Soppressione Podestà e Consulta.

Riattivazione degli organismi elettivi.

Caduta del fascismo (segue)

Analisi da un punto di vista delle fonti

Il testo unico del 1934 non venne esplicitamente abrogato.

Mancato coordinamento tra i testi unici del 1915 e del 1934.

Anche fonti secondarie statali.

Difficoltà interpretative.

Interprete e antinomie.

Il quadro costituzionale del ‘48

Art. 114 Cost.
La Repubblica si riparte in regioni, province e comuni.

Art. 128 Cost.
Le province e i comuni sono “enti autonomi” nell’ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica che ne determinano le funzioni.

Art. 129
Le province e i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale (…) e le circoscrizioni provinciali possono essere divise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

Il sistema dei controlli

Art. 130 Cost. prevedeva il sistema dei controlli.

Era previsto un organo della regione (Co.Re.Co.).

Esercitava un controllo di legittimità sugli atti degli enti locali.

In casi previsti dalla legge poteva esercitare anche un controllo di merito.

Enti locali e Costituzione

Alle leggi della Repubblica competenza legislativa in materia di enti locali … ma in considerazione del criterio autonomistico sancito in Costituzione.

L’importanza del riconoscimento costituzionale dei principi e dei limiti.

Garanzie: rigidità della Costituzione (ex. Art. 138).

La forma di Stato regionale

L’Italia è divisa in 20 regioni:

  • 5 ad autonomia differenziata;
  • 15 di diritto comune.

Regioni dotate di potestà normativa al pari dello Stato.

Quelle a statuto speciale potestà legislativa esclusiva e concorrente.

Quelle di diritto comune potestà concorrente.

È inoltre prevista la potestà legislativa integrativo- attuativa.

Esercitano altresì funzioni amministrative.

Sono dotate di autonomia finanziaria.

Il rapporto tra comuni e regioni e Stato

Mancata attuazione del principio autonomistico sancito in Costituzione.

Probabilmente il costituente avrebbe dovuto più esplicitamente condizionare il legislatore statale e quello regionale.

Stato e regioni avrebbero dovuto legiferare considerando quale centrale il ruolo degli enti locali.

Ciò ebbe luogo solo molti anni dopo.

Il rapporto tra comuni e regioni

Regione → ruolo di programmazione.

Funzioni amministrative → enti locali.

Coincidenza con le caratteristiche del principio di sussidiarietà, formalizzato solo successivamente nella legislazione ordinaria e in quella costituzionale.

Mancata concretizzazione di tale disegno.

Per una lunga fase storica la responsabilità non è attribuibile alle regioni bensì allo Stato.

L’attuazione delle regioni

“Stato di sospensione” delle regioni sino agli anni ‘70.

Lo Stato, o forse sarebbe meglio dire i partiti di maggioranza, non hanno, infatti, attuato la Costituzione.

Motivi di diverso ordine, tra questi quelli di matrice politica.

L’attuazione delle regioni (segue)

Legge elettorale per le regioni n. 108/1968.

Statuti regionali approvati ex art. 123 Cost. nel 1971.

Decreti delegati del 1972.

Numerosi ritagli di competenza.

Corte costituzionale avalla indirizzo statale.

d.lgs. 616/1977.

‘Il disordine costituzionale’

Le regioni restano fuori dalle scelte politiche e dalle valutazioni istituzionali di diretto impatto regionale ma anche locale.

Forte spinta centralista da parte dello Stato.

Gli enti locali mal sopportano il ruolo centralista dello Stato.

I comuni si spingono più avanti delle regioni.

Esercitano funzioni amministrative in quanto enti naturalmente deputati all’amministrazione degli interessi locali.

La centralità dell’art.5 nel tempo

I principi sanciti nell’articolo 5 della Costituzione.

La Repubblica una ed indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali.

Attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo.

Adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Profili metodologici interpretativi

L’articolo 5 è tra i Principi fondamentali della Costituzione.

Centralità nel tempo e nell’evoluzione della forma di Stato.

Ha consentito due letture:

  • centralista
  • autonomista.

Intepretazione alla luce del Titolo V ante e post 2001.

Analisi della Costituzione materiale.

Necessità di riforma e riorganizzazione

Normativa frammentaria in materia di enti locali.

Lo Stato e le regioni, per quanto di propria competenza, intervenivano con proprie fonti normative

Conseguenza → proliferazione delle fonti.

Da un punto di vista qualitativo, inadeguatezza della normativa rispetto alle istanze che “provenivano dal basso”.

Non vi fu legislatura in cui non si discusse o non si propose una riforma sistematica dell’ordinamento degli enti locali.

Occorre aspettate gli anni ‘90.

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