Fondamento della responsabilità → analogo a quello civilistico del neminem laedere contenuto nell’art.2043 c.c.
Costituzione.
Art. 28 “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici”;
Art. 97, comma 2 “Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”.
Sentenza Cassazione ss.uu. 22 luglio 1999, n. 500 e legge n. 205/2000 → riconoscimento diritto cittadino al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione, riportando in primo piano la questione della diretta responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione che quei danni possono cagionare con il loro comportamento.
Nell’ambito dell’unico genus della responsabilità si possono individuare le seguenti differenti tipologie:
Superamento del principio di immedesimazione organica.
Rafforzamento del senso di responsabilità dei pubblici dipendenti.
I soggetti individuati dall’art. 28 Cost. → persone legate alla P.A. da un rapporto di impiego o di servizio, tra le quali anche chi ricopre cariche elettive.
Estensione agli amministratori e dipendenti degli enti locali art 93 e definizione amministratori art. 77 TUEL.
L’art. 28 Cost. stabilisce che la responsabilità consegue agli “atti compiuti”: alle azioni; alle omissioni; gli atti amministrativi posti in essere; alle operazioni materiali compiute.
Il criterio per l’imputazione al soggetto della condotta lesiva non viene menzionato nell’art. 28 Cost.
Responsabilità dei funzionari e dei dipendenti → criterio soggettivo o della colpevolezza (infra).
Costituzione → danno/violazione di diritti.
T.U. n.3/1957 disciplina condotta che può determinare responsabilità:
Disciplina del procedimento per far rilevare una responsabilità
Coordinamento con la legge n.241/1990.
Condotta individuale o collegiale.
Responsabilità dei membri degli organi collegiali.
“Assente ingiustificato” → non può essere chiamato a rispondere (al più un profilo di colpa).
L’astensione obbligatoria → equiparabile all’assente giustificato.
L’astensione volontaria → risponde come chi ha votato.
Criterio soggettivo o della colpevolezza:
limitazione della responsabilità verso terzi solo per dolo o per colpa grave.
Definizioni art. 43 c.p.
Dolo: previsione e volontà dell’evento.
Colpa: negligenza, imprudenza ed imperizia ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline che hanno permesso il verificarsi dell’evento.
Colpa grave: violazione di quei doveri di comportamento che anche le persone meno diligenti e caute sogliono osservare.
Comportamento colposo nell’adozione di un provvedimento amministrativo:
Nozione
E’ la responsabilità in cui incorre il funzionario o il dipendente che, per inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, abbia cagionato un danno economico alla pubblica amministrazione.
Non esiste una perfetta coincidenza con la responsabilità civile sopra esaminata benché molti principi siano comuni.
Natura pubblicistica del rapporto di servizio o di impiego ha giustificato a lungo le differenze che, però, anche a seguito della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro con la P.A. , stanno venendo meno.
Nelle fonti normative che disciplinano la materia il soggetto della responsabilità in esame è individuato nell’impiegato pubblico.
La responsabilità è personale e non si estende agli eredi se non nei casi “di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”.
L’art. 52 del TU n.1214/1934 cita “i funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari,compresi quelli dell’ordinamento giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo”.
Ampliamenti dell’ambito soggettivo ad opera della giurisprudenza.
Funzionario onorario (ma anche componenti di commissioni e collegi in seno alla PA estranei a questa) basta un mero rapporto di servizio anche se manca la retribuzione.
Amministratori degli Enti Pubblici Economici e di società per azioni- Corte di Cassazione (ord. N.19667/2003).
Ratio natura pubblica delle risorse impiegate e dei fini perseguiti.
La riforma del 1996 ha previsto che ciascun soggetto risponde della produzione del fatto dannoso per la parte effettivamente svolta mentre la solidarietà è prevista per l’ipotesi di condotta dolosa e per i concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento.
Oltre alla sussistenza di un rapporto di impiego
Elementi costitutivi della responsabilità amministrativa sono:
Danno: qualsiasi diminuzione del patrimonio che lo Stato abbia subito in conseguenza dell’atto illecito del funzionario.
(cd.) Danno erariale può essere:
Fonti normative specificano il concetto di danno erariale:
Danno può essere cagionato:
Responsabilità dei componenti dei collegi
“Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole.
Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”.
“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.
Dolo.
Colpa grave.
Valutazione dell’imperizia.
Causa di giustificazione speciale dell’”errore professionale scusabile”.
Art.83 comma 1, RD n.2440/1923:
Il Giudice contabile può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.
La possibilità di ridurre l’addebito era stata prevista al fine di attenuare gli effetti della responsabilità adeguando la sanzione pecuniaria alla condotta colpevole tenuta.
Potere equitativo, discrezionale ed eccezionale.
La Corte dei Conti ha definito l’esercizio di tale potere “una parziale rinuncia al credito connessa alla valutazione del giudice contabile” si tratta di una valutazione sulla stessa responsabilità commisurando l’addebito all’entità della colpa. (Corte Conti SSUU n.54/1957).
Attualmente si tende a giustificare questo potere con il principio civilistico del rischio d’impresa in modo da limitare la responsabilità e le sue conseguenze alla sola parte di danno direttamente dipendente dal comportamento colposo con esclusione dei fatti organizzativi anomali e fatti oggettivi condizionanti l’attività.
Il giudizio di responsabilità amministrativa è introdotto su impulso del procuratore regionale della Corte dei conti.
Il Procuratore cita in giudizio i soggetti che ritiene responsabili e deve fornire la prova di tale responsabilità dando dimostrazione dell’esistenza di un danno erariale, della natura dolosa o colposa della condotta e dell’esistenza di un nesso di causalità.
Il petitum è la richiesta di condanna del soggetto asseritamente responsabile del danno erariale.
Rapporti con il giudizio penale e amministrativo.
Prescrizione (5 anni).
Fonti: Legge comunale e provinciale del 1915 e del 1934.
Differenza con la disciplina degli impiegati civili dello Stato.
La Costituzione del 1948 → organo della regione (Co.Re.Co.) controllo sugli atti degli enti locali senza disporre nulla riguardo agli organi.
L.n.62/1953 → inalterata disciplina del TU comunale e provinciale del 1915.
La L. n. 142/1990 ha disciplinato la materia (Capo IX artt.39 e 40 nonché artt.38, 49 e 64).
Disciplina trasferita senza sostanziali modifiche nel TUEL del 2000.
Differenze nel passato ordinamento fra impiegati civili dello Stato e dipendenti degli enti locali:
La diversità di disciplina è stata ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte dei Conti del tutto ingiustificata e foriera di privilegi per i dipendenti e gli amministratori degli enti locali.
Art.58, comma 1 L.n.142/1990:
stabiliva che “per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato”.
IL TUEL (art.93) ha ripetuto la medesima disposizione.
Effetti →
E’ la responsabilità in cui incorrono i soggetti che hanno il maneggio di denaro o di altri valori dello Stato.
Soggetti:
Quadro storico:
Originariamente la competenza ad esaminare le questioni di responsabilità contabile degli amministratori e dipendenti degli enti locali era stata attribuita al Consiglio di Prefettura; competenza conservatasi sino al 1996, allorquando la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della norma che la prevedeva.
La Corte dei Conti, con l’avallo della Corte di Cassazione, ha affermato la propria competenza in virtù del disposto dell’art.103 Cost che afferma la giurisdizione nella materia di contabilità pubblica.
Problemi interpretativi:
L’estensione della competenza della Corte dei conti anche sugli enti locali ha creato non poche difficoltà di coordinamento con la disciplina previgente.
La Corte dei Conti → oggetto del giudizio di conto non è solo il conto del tesoriere ma l’intera gestione dell’ente.
La difficoltà di far fronte a giudizi di conto che avessero ad oggetto l’intera gestione finanziaria dell’ente locale unitamente alla stretta connessione che si veniva a creare tra responsabilità contabile del tesoriere e responsabilità degli amministratori hanno determinato l’intervento legislativo di cui alla L.n.142/1990, poi integralmente ripreso nel TUEL.
Art.58, comma 2, L.n.142/1990 (ripreso dall’art.93 comma 2 TUEL):
“Il tesoriere ed ogni alto agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte de conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Necessità e non mera eventualità del giudizio di conto.
LEGGE 4 marzo 2009, n. 15 Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.
Controllo in itinere.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti previo concerto con il Presidente della Corte, possono effettuare controlli su gestioni nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali in corso di svolgimento.
L’intervento è previsto in caso di gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme.
Sono previste forme di collaborazione con gli organi di governo locale.
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
8. Le Fonti del diritto - parte quinta
9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
15. Il sistema dei controlli – parte prima
16. Il sistema dei controlli - parte seconda
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
8. Le Fonti del diritto - parte quinta
9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
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