Il Governo può sostituirsi agli organi di:
Presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo
L’art. 8 L. 131/2003 La Loggia
Procedura
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su Proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un “congruo termine” per adottare i provvedimenti dovuti o necessari.
Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.
Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
Principi di sussidiarietà, leale collaborazione, proporzionalità.
Eccezione Regioni a statuto speciale.
Comuni, Province o Città metropolitane.
Il commissario e Consiglio delle autonomie locali qualora istituito ex art. 123 Cost.
Interventi d’urgenza.
Presupposti → Improcrastinabilità tutela finalità art. 120.
Competenza → Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali.
Comunicazione Conferenza Stato-Regioni o Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane. Potere richiesta riesame.
La Corte Costituzionale (sent.n.43/2004) ha chiarito che l’art.120 prevede solo un potere sostitutivo straordinario ed aggiuntivo in capo al Governo ma lascia la possibilità di altri interventi configurabili dalla legislazione statale o regionale.
Potere sostitutivo → è posto a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità.
La legge deve:
Crisi del concetto di controllo limitato alla legittimità ed opportunità degli atti.
Necessità controllo-impulso nella prospettiva della definizione programmatica degli obiettivi.
Oggetto del controllo di gestione (o sulla gestione) → non il singolo atto amministrativo ma la gestione amministrativa tout court.
Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia:
Il controllo di gestione è volto a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. (Art.196 TUEL).
Fonti → Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 n. 150 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 197 prevede le modalità:
Oggetto del controllo → l’intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle Comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane.
Periodicità → definita dal regolamento di contabilità dell’ente.
Fasi:
Il controllo di gestione sugli enti locali
Art. 234 TUEL ha previsto l’istituzione di un collegio di revisori dei conti , organo preposto ad effettuare il controllo sulla regolarità, sia sotto il profilo amministrativo che contabile, degli atti dell’ente che comportino spesa o che abbiano un riflesso diretto sulla situazione finanziaria dell’ente.
Svolge le seguenti funzioni (art.239):
Collegio composizione
Art. 234 TUEL del 2000
Nei comuni, nelle città metropolitane e nelle province.
Tre componenti scelti dal consiglio con modalità che tutelino anche la minoranza, scelti nell’ambito di particolari categorie professionali.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti, nelle unioni tra comuni e nelle comunità montane:
Inoltre effettua controlli assegnati dalle successive leggi finanziarie: rispetto del patto di stabilità derivante dagli obblighi comunitari di rispetto dei limiti di spesa.
Costituzione art. 100.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei componenti.
La sentenza della Corte Cost. n. 29/1995 → riconosce alla Corte dei Conti la qualifica di organo indipendente al servizio dello Stato-Comunità, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.
La riforma del titolo V della Costituzione ha rafforzato tale ruolo.
Art.119 Cost.: autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali.
L. n. 131/2003: attribuisce alla Corte dei Conti, nei confronti degli enti locali, un controllo finanziario per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio, anche in relazione ai vincoli comunitari, ed un controllo di gestione per collaborare al perseguimento di sempre più avanzati livelli di efficienza e di efficacia.
Istituzione presso ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte che dovrà riferire agli organi rappresentativi delle rispettive comunità locali.
Sezione delle Autonomie che svolge anche compiti consultivi.
Finanziaria 2006:
la Corte dei Conti ha predisposto le linee guida per la redazione uniforme delle relazioni richieste ai revisori distinguendo gli enti a secondo della loro dimensione demografica.
Previsione modalità per rendere possibile la collaborazione dell’organo di revisione contabile con le sezioni regionali della Corte dei Conti.
Obblighi di trasmissione di relazione sul bilancio preventivo e rendiconto.
In caso di accertamento di “comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria”, la sezione farà seguire una formale dichiarazione (pronunce dichiarative) ed un’azione di risanamento.
Particolare attenzione al rispetto del patto di stabilità.
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
8. Le Fonti del diritto - parte quinta
9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
15. Il sistema dei controlli – parte prima
16. Il sistema dei controlli - parte seconda
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
8. Le Fonti del diritto - parte quinta
9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
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