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Stefano D'Alfonso » 17.Il sistema dei controlli - parte terza


Potere sostituivo ex art. 120 Cost.

Il Governo può sostituirsi agli organi di:

  1. regioni;
  2. città metropolitane;
  3. province;
  4. comuni.

Presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo

  • mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa dell’Unione europea;
  • pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica;
  • quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica;
  • la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Attuazione Art. 120 Cost.

L’art. 8 L. 131/2003 La Loggia

Procedura
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su Proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un “congruo termine” per adottare i provvedimenti dovuti o necessari.

Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

Attuazione Art. 120 Cost. (segue)

Principi di sussidiarietà, leale collaborazione, proporzionalità.

Eccezione Regioni a statuto speciale.

Comuni, Province o Città metropolitane.

Il commissario e Consiglio delle autonomie locali qualora istituito ex art. 123 Cost.

Interventi d’urgenza.

Presupposti → Improcrastinabilità tutela finalità art. 120.

Competenza → Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali.

Comunicazione Conferenza Stato-Regioni o Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane. Potere richiesta riesame.

Giurisprudenza costituzionale

La Corte Costituzionale (sent.n.43/2004) ha chiarito che l’art.120 prevede solo un potere sostitutivo straordinario ed aggiuntivo in capo al Governo ma lascia la possibilità di altri interventi configurabili dalla legislazione statale o regionale.

Potere sostitutivo → è posto a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità.
La legge deve:

  • Prevedere adeguate garanzie procedimentali per l’esercizio del potere sostitutivo, in conformità al “principio di leale collaborazione”;
  • Disciplinare un procedimento nel quale l’ente sostituito sia messo comunque in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento e di interloquire nello stesso procedimento;
  • Extrema ratio.

I controlli sulla gestione

Crisi del concetto di controllo limitato alla legittimità ed opportunità degli atti.

Necessità controllo-impulso nella prospettiva della definizione programmatica degli obiettivi.

Oggetto del controllo di gestione (o sulla gestione) → non il singolo atto amministrativo ma la gestione amministrativa tout court.

Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia:

  • idoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati;
  • rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti.

Nozione di Controllo di gestione

Il controllo di gestione è volto a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. (Art.196 TUEL).

Fonti → Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 n. 150 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Modalità di Controllo di gestione

L’art. 197 prevede le modalità:

Oggetto del controllo → l’intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle Comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane.

Periodicità → definita dal regolamento di contabilità dell’ente.

Fasi:

  1. predisposizione piano dettagliato di obiettivi;
  2. rilevazione dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
  3. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.

Modalità di Controllo di gestione (segue)

Il controllo di gestione sugli enti locali
Art. 234 TUEL ha previsto l’istituzione di un collegio di revisori dei conti , organo preposto ad effettuare il controllo sulla regolarità, sia sotto il profilo amministrativo che contabile, degli atti dell’ente che comportino spesa o che abbiano un riflesso diretto sulla situazione finanziaria dell’ente.

Svolge le seguenti funzioni (art.239):

  • attività di collaborazione con l’organo consiliare;
  • pareri proposta di bilancio di previsione e variazioni;
  • vigilanza regolarità contabile, finanziaria ed economica;
  • referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  • verifiche ordinarie di cassa.

Modalità di Controllo di gestione (segue)

Collegio composizione
Art. 234 TUEL del 2000

Nei comuni, nelle città metropolitane e nelle province.

Tre componenti scelti dal consiglio con modalità che tutelino anche la minoranza, scelti nell’ambito di particolari categorie professionali.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti, nelle unioni tra comuni e nelle comunità montane:

  • un solo revisore scelto nell’ambito di particolari categorie professionali.

Inoltre effettua controlli assegnati dalle successive leggi finanziarie: rispetto del patto di stabilità derivante dagli obblighi comunitari di rispetto dei limiti di spesa.

La Corte dei Conti

Costituzione art. 100.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei componenti.

La riforma costituzionale

La sentenza della Corte Cost. n. 29/1995 → riconosce alla Corte dei Conti la qualifica di organo indipendente al servizio dello Stato-Comunità, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

La riforma del titolo V della Costituzione ha rafforzato tale ruolo.

Art.119 Cost.: autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali.

Riforma costituzionale

L. n. 131/2003: attribuisce alla Corte dei Conti, nei confronti degli enti locali, un controllo finanziario per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio, anche in relazione ai vincoli comunitari, ed un controllo di gestione per collaborare al perseguimento di sempre più avanzati livelli di efficienza e di efficacia.

Istituzione presso ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte che dovrà riferire agli organi rappresentativi delle rispettive comunità locali.

Sezione delle Autonomie che svolge anche compiti consultivi.

Legge finanziaria 2006

Finanziaria 2006:
la Corte dei Conti ha predisposto le linee guida per la redazione uniforme delle relazioni richieste ai revisori distinguendo gli enti a secondo della loro dimensione demografica.

Previsione modalità per rendere possibile la collaborazione dell’organo di revisione contabile con le sezioni regionali della Corte dei Conti.

Obblighi di trasmissione di relazione sul bilancio preventivo e rendiconto.

In caso di accertamento di “comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria”, la sezione farà seguire una formale dichiarazione (pronunce dichiarative) ed un’azione di risanamento.

Particolare attenzione al rispetto del patto di stabilità.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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