In origine → attività di riscontro e vigilanza attuata alla stregua di un precedente parametro di valutazione e in vista della possibile irrogazione di una sanzione.
Trasformazione → il controllo quale direzione o indirizzo in cui la verifica è funzionale all’esercizio della potestà di direzione.
Forma di controllo di tipo aziendalistica → confronto dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi prefissati.
Controllo interno: quello che la Pubblica Amministrazione esercita su se stessa.
Controllo esterno: esercitato da organismi diversi dalla Pubblica Amministrazione.
Nell’ambito del controllo esterno si distingue anche in:
Controllo sugli atti: è volto ad evitare la formazione o l’efficacia di atti illegittimi o inopportuni e si distingue in:
Controllo sugli organi: sul comportamento delle persone fisiche preposte agli uffici o sulla condotta dell’organo e mira ad incidere sul comportamento di questi (scioglimento, rimozione, sospensione).
Principali provvedimenti cui dà luogo il controllo sugli atti:
Art.130 Cost: I controlli sugli atti degli enti locali minori
Abrogato nel 2001
Il sistema costituzionale prevedeva un organo regionale -Comitato regionale di controllo (Co.Re.Co.)- preposto al controllo di legittimità sugli atti degli enti locali e solo in casi determinati dalla legge un controllo di merito (richiesta motivata di riesame della deliberazione).
Ratio legis
→ controllo sugli enti locali non allo Stato ma alle regioni.
→ sostegno agli enti locali ex articolo 5 Cost.
Critiche in dottrina.
Legge n.62 del 1953 cd. Legge Scelba
Istituzione presso ogni capoluogo di regione di un Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO) sulla provincia composto da:
Durata: 5 anni analogamente al Consiglio Regionale di cui segue le sorti.
Gli statuti regionali potevano prevedere l’estensione del controllo anche sugli atti dei comuni ovvero prevedere che il controllo fosse svolto in forma decentrata nei capoluoghi di provincia. (art.56 L.n.62/1953).
Oggetto del controllo
Controllo di legittimità sugli atti
Controllo di merito
Natura meramente burocratica dei controlli di cui alla L.n.62/1956 in quanto controllo solo formale sul rispetto di regole e procedimenti ma non anche sui risultati della gestione. Progressiva politicizzazione dell’attività di controllo determinata dalla stessa composizione del CORECO.
Il legislatore del 1990 mira alla razionalizzazione del sistema attraverso interventi di correzione su:
Oggetto del controllo: preventivo di legittimità sugli atti e non sull’attività (abrogato il controllo di merito).
Modifica nella composizione del CORECO: si tenta di accentuare la professionalità.
Controllo necessario:
Controllo eventuale:
Innovazione del sistema dei controlli
Limitazione del controllo di legittimità sugli atti degli enti locali che si esercita esclusivamente sugli:
Controllo eventuale preventivo sulle deliberazioni della Giunta subordinato alla sua iniziativa.
Controllo eventuale su deliberazioni del Consiglio e della Giunta in materia di appalti ed affidamento servizi e forniture per importi superiori alla soglia comunitaria e concernenti assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.
Difensore civico comunale e provinciale.
Controllo sostitutivo
In caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge si provvede a mezzo di un commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal CORECO.
La disciplina innanzi descritta è stata trasfusa nel TUEL con pochissime modifiche:
Capo I del Titolo V artt. da 124 a 140.
Il sistema dei controlli sugli atti prevede:
“Controllo necessario” (art.126)
“Controllo eventuale”: (art.127) difensore civico
La figura del difensore civico, come supra osservato, è stata di recente soppressa.
Controllo preventivo su atti -in caso di rischi di infiltrazioni di tipo mafioso- Prefetto (art.135).
Legge costituzionale n. 3/2001
abrogato l’art. 125 comma I e 130 cost., i quali prevedevano l’esercizio da parte di organi dello Stato e delle regioni del controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni regionali e degli enti locali.
Intesa tra Governo, Regioni e Enti locali: presa d’atto della cessazione dei controlli previsti dalle suddette norme a far data dalla entrata in vigore della legge costituzionale.
Il sistema attualmente vigente segue due line direttive:
Istituzione di nuovi organi preposti all’esame dell’efficienza e al riscontro sull’operato dell’amministrazione. (controllo di gestione):
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
8. Le Fonti del diritto - parte quinta
9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
15. Il sistema dei controlli – parte prima
16. Il sistema dei controlli - parte seconda
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
3. Le premesse delle riforme. Dagli anni '90 al Tuel
5. Le Fonti del diritto - parte seconda
6. Le Fonti del diritto - parte terza
7. Le Fonti del diritto - parte quarta
8. Le Fonti del diritto - parte quinta
9. Città metropolitane. Roma città capitale. Decentramento comunale
10. Comunità montane. Unioni dei comuni, Forme associative.
11. Organi Comune Provincia. Forma governo
12. Elezioni. Status amministratori
14. Funzioni e Servizi pubblici locali
17. Il sistema dei controlli - parte terza
18. La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
I podcast del corso sono disponibili anche su iTunesU e tramite Feed RSS.