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Emilia D'Antuono » 8.La Rivoluzione Procreativa


Etica e Bioetica

La Rivoluzione Procreativa

La Rivoluzione Procreativa

“La rivoluzione procreativa è l’esito di un enorme processo di trasformazione in cui grandi eventi tecnoscientifici hanno interagito con un epocale mutamento di mentalità, costumi e legislazioni determinando una situazione del tutto nuova rispetto alla trasmissione della vita ed alle interpretazioni che del nascere hanno elaborato la coscienza individuale e collettiva nel corso del tempo. Rivoluzione procreativa significa sostanzialmente: svolta scientifica, etica e giuridica, metamorfosi della rappresentazione individuale e pubblica dell’evento, un tempo imponderabile, della nascita.” E. D’Antuono, Diagnosi prenatale tra etica e bioetica, in La diagnosi prenatale, a cura di C. NAPPI, F. PETRAGLIA, Poletto 2006

Il senso del termine rivoluzione

  • Nuove libertà, nuovi diritti, nuovi doveri
  • Disgiunzione tra sessualità umana e procreazione
  • Il vissuto umano della sessualità tra «naturalità» e «storicità»
  • Il ricorso alle tecniche tra decisione e responsabilità

Problematiche etiche relative alla fecondazione omologa

  • Etica sessuale laica: sfera delle libertà
  • Etica sessuale cattolica: rifiuto della disgiunzione tra l’atto unitivo e quello procreativo
  • Interrogativo comune: la tematica del diritto alla vita e lo «statuto dell’embrione»
  • Problema fecondazione post mortem
  • Accesso per coppie di fatto

Problematiche etiche relative alla fecondazione eterologa

  • La donazione di gameti: il fantasma del “terzo”
  • Il peso insostenibile del dato biologico
  • Storicità dei sistemi di parentela
  • Adozione: l’autonoma dignità della filiazione “elettiva”

Problematiche etiche relative alla fecondazione eterologa

  • Anonimato del donatore e diritto del nascituro di conoscere le proprie origini biologiche
  • Problemi relativi alla donazione dei gameti
  • Pluralità di figure genitoriali (aspetti giuridici e psicologici)
  • Disconoscimento di paternità e problemi relativi al diritto di famiglia
  • Accesso per coppie anziane
  • Accesso per coppie omosessuali
  • Accesso per i singles
  • Problema della fecondazione post-mortem

Problematiche etiche relative alla maternità surrogata

  • Rischio di mercificazione del corpo umano e problema della liceità degli atti di disposizione di esso
  • Revocabilità del consenso e valore del contratto
  • Riflessi negativi sulla madre uterina
  • Moltiplicazione delle figure genitoriali e problemi nell’attribuzione di paternità e maternità

Diritto e vita

  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) Art. 3 – Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950) Art. 2 – Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge
  • Carta dei diritti fondamentali dell’UE (2000) Art. 2 – Ogni individuo ha diritto alla vita
  • Costituzione Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo
  • Codice penale - Libro II – Titolo XII – Capo I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale

La persona in senso giuridico

Il concetto di persona in senso giuridico è puramente convenzionale. Nell’ordinamento italiano è mutuato dal diritto romano.


La persona nell’ordinamento giuridico italiano

  • Art. 1 Codice civile: La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita
  • I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati al momento della nascita
  • Nascita → Acquisto capacità giuridica → Titolarità di diritti e doveri → PERSONALITA’ GIURIDICA

E l’embrione?

  • La mancanza di personalità giuridica non implica un’assenza di tutela
  • La tutela del nascituro è tuttavia più debole rispetto a quella assicurata all’individuo nato
  • Un dilemma etico: il caso del conflitto tra l’individuo non ancora nato e la persona in senso giuridico
  • Esigenza per il legislatore di bilanciare e contemperare fra loro interessi contrastanti e scegliere quelli maggiormente meritevoli di tutela

CNB, Sul destino degli embrioni, parere

La legge 194/78 sull’interruzione volontaria della gravidanza

  • La legge 194/78 è frutto di un travagliato iter durato circa dieci anni che divise profondamente il paese
  • Centralità della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 18.2.1975 secondo cui: «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi é già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare»

La legge 194/78

Entro i primi 90 giorni l’I.V.G. è ammessa quando si verifichino «circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e’ avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito» (art. 4)

Oltre il novantesimo giorno è consentita solo quando «a) la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; ovvero b) siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna» (art. 6)

La legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita

Iter analogo a quello della legge 194: profonde divisioni in parlamento e nella pubblica opinione, svariati tentativi falliti, difficoltosa approvazione, referendum.

Punti nevralgici della materia sono: il numero di embrioni creabili in vitro, la selezione e crioconservazione degli embrioni, la regolamentazione dell’accesso alle tecniche, il ricorso alla procreazione eterologa, i limiti da imporre a medici e scienziati nell’applicazione delle tecniche e nella sperimentazione.

Legge 40/2004, documento

M. FUSCO, La legge sulla provetta, saggio

Lo spirito della legge

Spirito della legge: contrariamente a quanto avvenuto nel 1978 il legislatore decide di porsi come primo obiettivo la tutela dell’embrione fin dal momento del concepimento

I punti cruciali

  • Primo riconoscimento di soggettività giuridica all’embrione (senza tuttavia cambiare l’art. 1 c.c.): «assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»
  • Conflitto con la legge 194/78 che opera un bilanciamento diametralmente opposto
  • Divieto di diagnosi preimpianto (dunque sull’embrione prima del trasferimento nel corpo materno), mentre l’ordinamento invece consente la diagnosi prenatale
  • Una possibile soluzione per via giudiziale: la sentenza di Cagliari

Problemi insoluti relativi alla legge 40/04

  • Non è espressione del pluralismo etico vigente nella nostra società
  • Ha un impianto normativo estremamente rigido che consente solo con difficoltà di adeguarsi al caso concreto ed alle conquiste della scienza e della medicina
  • Ignora la via del «diritto leggero»
  • Impedisce la ricerca sulle staminali embrionali
  • Incentiva il fenomeno del “turismo procreativo”

M. MORI, Sulla legge 40/2004, saggio

I materiali di supporto della lezione

V. FRANCO, Bioetica e procreazione assistita, Donzelli, 2005 (consigliato)

E. D'ANTUONO, Diagnosi prenatale tra etica e bioetica, in La diagnosi prenatale, a cura di C. NAPPI, F. PETRAGLIA, Poletto 2006 (citato)

S. RODOTA', Strategie per legiferare in bioetica, in «Bioetica», 1, 1994 (consigliato)

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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