La Costituzione è un insieme di regole che definiscono e limitano le relazioni di potere all’interno di una comunità politica. La nascita della Costituzione come corpo unitario, anche se non necessariamente sotto forma di documento scritto, è strettamente legata all’ascesa dello Stato moderno come autorità centralizzata.
Le definizioni di costituzione variano nelle diverse lingue e tradizioni culturali:
Abstracts delle voci di “Constitution” nei dizionari di scienza politica, in M. Calise e T. Lowi, Hyperpolitics – An Interactive Dictionary of Poltical Science Concepts, Chicago, Chicago University Press, 2010.
Per un inquadramento introduttivo, accedi al testo integrale di:
V. Crisafulli e A. Sandulli, Costituzione, in Enciclopedia del Novecento, Roma, Treccani, 1975
L’asse verticale descrive la tensione fra le due principali parti di una Costituzione: la descrizione formale del funzionamento degli organi dello Stato (state) e la dimensione normativa espressa attraverso i principi del costituzionalismo, vale a dire le libertà individuali e la limitazione del potere (liberty).
La distinzione serve anche a tenere separate l’accezione antica da quella moderna di Costituzione. Mentre per una lunga tradizione di pensiero politico, la parola Costituzione è stata un sinonimo di struttura o forma di governo, negli ultimi due secoli acquista un significato garantista, divenendo un sistema di protezione dei diritti dei cittadini. Si configura, dunque, come un limite posto all’arbitrarietà del potere politico.
E’ questa la distinzione presentata da Charles Howard McIlwain nella sua opera ormai classica «Constitutinalism, anciente and modern».
L’asse orizzontale ritrae i soggetti della costituzione nelle diverse epoche storiche e contesti politici.
Il costituzionalismo di Ancien Régime difendeva le libertà collettive, come i privilegi assicurati a gruppi corporati o a specifici ceti. A partire dal diciottesimo secolo la legge fondamentale protegge invece le libertà individuali sulla base di una concezione universalistica di cittadinanza.
Come vedremo, le democrazie di massa spostano però di nuovo il pendolo del costituzionalismo verso il collettivismo, con le carte costituzionali che iniziano ad accogliere domande sociali di specifici gruppi o classi.
Per una riscostruzione del percorso evolutivo delle costituzioni, si veda la voce di enciclopedia di C. Friedrich, Constitutions and Constitutionalism.
In questo quadrante, si presenta il prototipo del costituzionalismo premoderno, che rappresenta un documento firmato da diverse parti contraenti per stabilire i privilegi di alcuni gruppi e le modalità affinchè questi siano attribuiti ed esercitati. La Magna Carta ne rappresenta un noto esempio, seguito a partire dal tredicesimo secolo in altri numerosi paesi europei:
«from England to Hungary, from Spain to Poland and Sweden, we find charters, resembling Magna Carta, which provide for restraints upon the princes and division of governmental power between several states, i-e. groups or classes, in the community» (Friedrich 1950, p. 129).
Il primo costituzionalismo premoderno mostra dunque una natura pluralista e diffusa, ben lontana dagli sviluppi accentrati e monisti del diciottesimo secolo. L’opera di Gierke, Political Theories of the Middle Age (1900), è un lucido affresco della natura composita dell’universo politico medievale.
Questo quadrante pone l’attenzione su come le libertà definite nelle carte costituzionali trovano un’effettiva garanzia nel sistema giudiziario sviluppato nei singoli paesi. In particolari le corti giudiziarie (court) rappresentano la sede dove le prescrizioni formali delle costituzioni trovano concreta realizzazione.
Questa posizione sembra recepire la lezione inglese per la quale «a working constitution results only from a painstaking process of judicial interpretation and enforcement of individual rights. This be also an aswer to the often quoted paradox that the motherland of constitutionalism never had a constitution as a unified body» (Calise e Lowi 2010, p. 85).
A tale proposito una ricca tradizione di studi ha osservato come la costituzione di un paese non sia solo l’insieme delle regole astratte e formalmente espresse, ma anche il modo in cui tali principi sono interpretati e modificati nella concretezza della prassi politica.
Il concetto di costituzione materiale, così come teorizzato da Carl Schmitt, e in Italia da Costantino Mortati, segnala lo scarto fra le disposizioni delle carte costituzionali e la loro applicazione.
Leggi un brano dalla Dottrina della Costituzione di Schmitt.
Si veda anche l’articolo di Fioravanti dedicato al concetto di costituzione materiale.
Questo è il quadrante del moderno costituzionalismo, così come emerge dal clima culturale e politico dell’illuminismo e della rivoluzione francese. Al cuore di questo costituzionalismo troviamo l’idea che il potere dello Stato deve essere limitato attraverso due strumenti: la difesa dei diritti individuali, uguali per tutti i cittadini, e la limitazione delle prerogative dell’esecutivo attraverso forme di controllo giudiziario e parlamentare.
Ben si inserisce in questo quadro la nota teoria di Montesquieu della divisione dei poteri fra esecutivo, legislativo e giudiziario, che fu utilizzata come modello e guida delle nuove carte costituzionali, con la loro enfasi sulla regolamentazione dell’apparato dello Stato.
Leggi un brano da Lo Spirito delle leggi di Montesquieu.
A fine settecento i padri fondatori americani applicano le idee di Montesquieu alla costituzione della nascente democrazia degli Stati Uniti, facendo propria in particolare la concezione per la quale gli organi dello Stato devono assumere prerogative e fonti di legittimazione autonome.
Il loro pensiero è raccolto in una famosa collezione di ottantacinque articoli cui si dà il nome di Federalist Papers.
In questo quadrante lo schema del costituzionalismo classico conosce un cambiamento nel passaggio alla democrazia di massa.
Le costituzioni scritte dopo la seconda guerra mondiale divennero molto più lunghe e articolate, così da rispondere ad obiettivi sociali ed economici di ampio respiro. In questa fase è molto importante il ruolo dei partiti politici nel presentare e imporre le domande della collettività.
Ben si inserisce in questo quadrante anche la costituzione italiana, scritta dopo la seconda guerra mondiale, come mostra il saggio di Maurizio Fioravanti nella Storia dello Stato Italiano a cura di Raffaele Romanelli.
La presentazione di un concetto non è solo circoscritta alla sua matrice. Grazie ad un comune schema logico e ad un vocabolario condiviso, possiamo ritovare lo stesso lemma anche in altre matrici di Hyperpolitics, che ne completano la definizione attraverso la collocazione in diversi contesti semantici. Le matrici collegate arricchiscono così la presentazione del concetto in esame.
«These are no mere cross-references, as there are in most dictionaries by use of the generic see also annotation. Thanks to the use of the matrixs logical pattern and interface as a common framework for all definitions, links in our hyperdictionary always refer to a specific quadrant, with all other keywords in that quadrant contributing to clarification of contexts, and in which set of relationships partyis being used in a given matrix» (Calise e Lowi 2010, p. 18).
Si veda la Prefazione e la User’s Giude del volume di Hyperpolitics per alcuni approfondimenti sulla sua metodologia.
Ritroviamo ad esempio il concetto di costituzione sull’asse verticale della matrice di Corporation, dove, in contrapposizione a contract, contribuisce a descrivere una linea di tensione presente in ogni corporation.
«At first, the tension between these two poles mainly concerned political liberties, as corporations needed sound statutory footing to be able to enjoy all privileges of their quasi-public status. This inevitably implied a conflictual relationship with the state as the ultimate constitutional authority. [...] With the advent of the modern business corporation, the tension between contract and constitution turned into an economic one. During the past two centuries, corporations repeatedly moved from one pole to the other, depending on which one would provide the greatest and/or most stable benefits. At first, the granting of a public statute, or charter of incorporation, was a prerequisite for corporate development. Thanks to the public authority delegated through statute charters, corporations enjoyed a privileged access to the most relevant sectors of American life. Then, as corporations consolidated their economic power, it became all the more important to place corporate privileges under the protection of contract law (Horwitz 1977).?» (Calise e Lowi 2010, p.92)
Accedi liberamente all’abstract e alla matrice di Corporation sul sito di Hyperpolitics.
Nella matrice di Federalism, il concetto di Constitution contribuisce invece a specificare «the level of formality in the relationship among components of a federal union, ranging from a highly institutionalized set of constitutional requirements to the minimal recognition of a higher power, or authority, to keep the units together?» (Calise e Lowi 2010, p.104).
Accedi liberamente all’abstract e alla matrice di Federalism sul sito di Hyperpolitics.
Nella matrice di Law, il concetto di Constitution definisce la legge costituzionale, «no longer a mere compilation (and possibly codification) of existing law, but is a higher law that allocates and distributes state power among existing (or new) institutions and also sets standards for the formal properties which a law must possess in order to be valid (Hayek 1973, 135)» (Calise e Lowi 2010, p.126).
«In effect, a constitution, properly understood in this quadrant, is higher law in two respects. First, it is higher law because its rules cannot be changed except by an extraordinary decision process far beyond the convenience of the powerful: e.g., a two-thirds rule, a long judicial review procedure, a massive referendum process, a multiple year multiple passage by the legislature. Second, it is higher law because it is law of laws, law about laws, law about the limits of laws (Kelsen 1992). Some constitutions embody ordinary laws, i.e., actual rules of conduct. The constitutions of the American states are filled with examples of ordinary law; they can be as long as two hundred pages. But these practices should not muddy the distinction between constitutional law and legislative or administrative law?» (Calise e Lowi 2010, p.126).
Accedi liberamente all’abstract e alla matrice di Law sul sito di Hyperpolitics.
Il termine Costitution caratterizza anche il quadrante in basso a destra di Legislature, che definisce l’Ottocento come il secolo d’oro dei parlamenti e del governo rappresentativo.
«the best case study in this quadrant is the United States during the entire nineteenth century and a good part of the twentieth. The U.S. Constitution created a regime of a mixed separation of powers, in which all the powers of the national government (the state) were assigned in Article I to Congress. It was the First Branch, coming first in Article I but also intended to be the superior branch, superior in power» (Calise e Lowi 2010, p.132).
Accedi liberamente all’abstract e alla matrice di Legislature sul sito di Hyperpolitics.
Constitution, insieme con Rights, definisce l’asse verticale della matrice di Liberalism.
«Almost every political dictionary definition of liberalism includes reference to limited government. But how is it to be limited? Limitations on conduct can be built into the system, as in a constitution, above and almost entirely beyond the convenience or discretion of the players. Although the constitutional principle of separation and division of powers is older than Montesquieu, his writing helped guide the construction of institutions with limitations on power along these lines. Constitution thus refers to a variety of formal arrangements through which the individual is brought into play within these separated institutions, set against each other as Newtonian constraints on power, known in the United States as checks and balances and, in other formulations, as mixed government and mixed regimes (Friedrich 1968 [1950], chapter 10). The rise of liberalism as a political creed in the wake of the French and American revolutions was marked by the attempt to establish constitutional charters in all monarchical absolutist regimes» (Calise e Lowi 2010, p.140).
Accedi liberamente all’abstract e alla matrice di Liberalism sul sito di Hyperpolitics.
Nella matrice di Policy, infine, il termine constitution si riferisce ad un particolare tipo di politica pubblica: quella costituente.
«Constitution and constituent are synonymous, to be defined as concerning the makeup of a thing. The concept has integrity as the first among policies because they are state-building policies. Constituent policies do not touch the public directly; they are concerned with the architecture of the state, including the distribution of powers, the specification of jurisdictions, conditions of rights (claims against the state). Constituent policies are policies toward the state, without directly touching the private sector. [...] Constituent policies are rules about rules; rules about jurisdictions; rules about budgets and accountability, personnel recruitment and qualification, ending with provisions concerning the accountability of the users of power. [...] Constituent policies construct (and reconstruct) the environment of conduct, the system within which all other policies are made and applied» (Calise e Lowi 2010, p.185).
Accedi liberamente all’abstract e alla matrice di Policy sul sito di Hyperpolitics.