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Antonella Miletti » 2.Le nozioni preliminari del diritto privato – parte seconda


C) L’applicazione e l’interpretazione della legge. L’applicazione della legge

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che non sia disposto altrimenti (art.10 Preleggi).
Riguardo all’efficacia della legge nel tempo va detto che essa non dispone che per l’avvenire: non ha effetto retroattivo.
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Le leggi sono abrogate:

  • da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore;
  • per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti;
  • perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

L’interpretazione della legge

L’operatore del diritto (giudice, avvocato, notaio, studioso delle scienze giuridiche, etc.) deve preliminarmente cercare di interpretare la norma giuridica e conseguentemente applicarla correttamente al caso concreto. L’interpretazione, a seconda del soggetto che la compie, si distingue in:

  • dottrinale, se è compiuta dalla dottrina, ossia dagli studiosi del diritto;
  • giudiziale, se è compiuta dai giudici in una questione che gli è stata sottoposta;
  • autentica, se proviene dallo stesso organo che ha emanato la norma.

Rispetto al modo in cui si interpreta una norma va detto che l’interpretazione può essere:

  • letterale, se ci si sofferma sul significato letterale delle parole;
  • logica, se se ne coglie anche l’aspetto finalistico e sistematico cui tende la norma, la sua ratio legis.

Nonostante il principio in claris non fit interpretatio, è evidente che la lettura di una qualunque norma non può prescindere da nessuno dei due momenti esegetici. L’interpretazione a questo punto darà i suoi frutti e sarà:

  • dichiarativa, quando si limiterà solo a rendere più chiari i concetti contenuti nella norma;
  • estensiva, quando ne estenderà il significato;
  • restrittiva, quando restringerà il significato della norma.

L’analogia

L’art.12 delle Preleggi stabilisce che, nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.
Ma se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis); se il caso rimane ancora dubbio, si deciderà secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris).

D) La tutela giurisdizionale civile

Il cittadino che esiga il rispetto di ciò che ritiene un suo diritto e che in fase di contraddittorio stragiudiziale non si vede riconosciuto, può invocare l’intervento dell’autorità giudiziaria tramite il ricorso all’operato di un avvocato (essendo estremamente limitati i casi in cui possa stare in giudizio da solo).
Qualora ritenga di poter vantare un diritto egli si farà parte attiva nell’iniziare un processo giudiziario e assumerà le vesti del cd. attore ponendo in essere la cd. vocatio in ius, cioè la chiamata in giudizio della controparte, il cd. convenuto, tramite un atto che contenga chiaramente l’indicazione delle parti, l’oggetto della domanda ed ogni altro elemento utile allo svolgimento della causa (art.163 c.p.c.), con invito a comparire davanti al giudice competente.
Il convenuto può costituirsi in giudizio con la cd. comparsa di risposta opponendo semplicemente delle eccezioni o presentando a sua volta domanda riconvenzionale.
Dopo aver esaminato attentamente il caso concreto e le leggi ad esso applicabili, il giudice emetterà una sua decisione, la cd. sentenza.

La sentenza

La sentenza può essere:

  • di accertamento o dichiarativa (se si limita ad accertare una determinata situazione);
  • di condanna (se condanna una delle parti ad un qualcosa);
  • costitutiva (se comporta delle modificazioni rispetto alla situazione giuridica preesistente; ad es. art.2932 c.c.);

La sentenza del giudice vincola solo le parti in causa.
Il giudice nel decidere la lite potrà fare riferimento solo alla legge (in base al cd. principio di legalità).
Non vi è alcun obbligo del giudice a sottostare ai precedenti della Suprema Corte di cassazione; ma è evidente che qualora dovesse discostarsi dalle sue posizioni la parte soccombente proporrà appello dinanzi ad essa.
Il diritto giurisprudenziale è il cd. diritto vivente, un diritto adeguato ai mutamenti e alla evoluzione della società così come interpretati dai giudici.

Competenza del giudice e appello

L’art.25 della Cost. detta il principio secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Le competenze dei giudici vengono esattamente determinate e ripartite:

  • per territorio (di solito il foro del convenuto cui però si può in alcuni casi derogare),
  • per materia (che è prevalente e si basa sull’oggetto del contendere),
  • per valore (in base al valore presunto della lite).

Giudici di primo grado sono:

  • il Giudice di pace, cui spettano determinate competenze per valore e per materia;
  • il Tribunale in funzione monocratica, cui residua tutto ciò che non è competenza del primo.

La parte soccombente, se non soddisfatta in primo grado, potrà proporre appello, cioè potrà rivolgersi in seconda istanza o alla Corte d’appello per le sentenze emesse dal Tribunale o a quest’ultimo per le sentenze emesse dal Giudice di pace.
La parte soccombente in questo secondo grado di giudizio potrà rivolgersi alla Suprema Corte, la Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità, cioè non entra nel merito delle questioni ma controlla solo che i giudici nel loro operato abbiano esattamente interpretato ed applicato la legge.

Corte di Giustizia delle Comunità europee

In alcuni specifici casi i cittadini dell’U.E. possono rivolgersi direttamente alla Corte di Giustizia della Comunità europea.
Essa ha sede a Lussemburgo.
Ha il compito di controllare che la legislazione europea sia uniformemente applicata su tutto il territorio dell’Unione e controlla che i Tribunali dei vari Paesi membri non decidano in maniera differente questioni uguali.
I suoi giudici sono i giudici dei vari Stati, uno per ogni Paese dell’U.E. Essi sono assistiti da otto avvocati generali, che come i giudici devono essere assolutamente imparziali.
Sono nominati dalla Corte di giustizia su indicazione dei vari governi e rimangono in carica per sei anni, che possono essere rinnovati.
Decide su casi di non corretta o non uniforme applicazione del diritto comunitario, non ottemperanza da parte di uno Stato membro degli obblighi dell’U.E., su ricorso per annullamento di una norma comunitaria sospettata di illegittimità, in casi di ricorsi per carenza di qualche organo della comunità che non ha deciso su alcune questioni, o su questioni di risarcimento danni intentate da qualsiasi cittadino o impresa dell’Unione lamentati in seguito all’azione o omissione della Comunità.
Accanto alla Corte vi sono il Tribunale di primo grado e il Tribunale della funzione pubblica.

Arbitrato e transazione

Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale una parte, in virtù di un precedente compromesso o clausola compromissoria (atti con cui le parti decidono che le loro eventuali controversie siano decise da arbitri), dichiara all’altra parte la propria intenzione di avvalersi di ciò promuovendo il procedimento arbitrale o arbitrato, con la nomina degli arbitri (art.2691 c.c.).
Le parti possono anche decidere di accordarsi con l’istituto della transazione, che l’art.1965 del c.c. stabilisce essere quel contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

I sistemi di civil law e common law

Il nostro è un sistema di civil law, in cui la decisione del giudice è vincolante solo per le parti in causa ed i giudici sono tenuti a decidere in base alla normativa vigente.
Esso si distingue dai sistemi di common law, in vigore nei Paesi anglosassoni, in cui il precedente giudiziario vincola i giudici che si trovano a dover decidere su casi simili.
Infatti, fonte del diritto sono in gran parte le sentenze giurisprudenziali precedenti, cui i giudici devono necessariamente adeguarsi.

E) La classificazione dei diritti. Diritto pubblico e diritto privato

E’ necessario distinguere tra due discipline giuridiche di grande importanza e cioè il diritto pubblico ed il diritto privato.

Il diritto pubblico si interessa della disciplina delle attività che riguardano l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici, laddove essi si occupano di interessi superiori. Il che giustifica la loro situazione di superiorità e autorità nei confronti dei cittadini. L’eventuale sanzione potrà di regola essere inflitta d’ufficio.

Il diritto privato disciplina i rapporti tra i singoli soggetti, che si trovano in una situazione di eguaglianza, l’uno nei confronti dell’altro. L’eventuale sanzione sarà solo ad impulso della parte lesa. Le norme di diritto privato sono, di norma, derogabili.
Laddove un soggetto pubblico agisce non per perseguire interessi superiori ma come un qualsiasi cittadino, le norme cui sarà sottoposta la fattispecie saranno quelle privatistiche.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo

Diritto oggettivo: è tutto il sistema delle norme vigenti in un ordinamento.

Diritto soggettivo: è il potere che l’ordinamento accorda ad un soggetto per realizzare i propri interessi giuridicamente rilevanti.
Il soggetto è libero di esercitare o meno tale potere; ma se egli ha la volontà di soddisfare un suo interesse, sa che l’ordinamento glielo potrà garantire.
Con l’unico limite del divieto di abuso del diritto: il titolare di un diritto non può abusare dello stesso per il raggiungimento di scopi illeciti, valutati in concreto secondo le circostanze.

Classificazione dei diritti soggettivi

I diritti soggettivi si distinguono in diritti assoluti e diritti relativi.

I diritti assoluti sono quelli con cui l’ordinamento appresta una tutela esclusiva riguardo ad un bene determinato, con l’obbligo di tutti di astenersi dal fare alcunchè possa turbare l’esercizio del diritto.
Questi diritti possono essere fatti valere nei confronti di chiunque (erga omnes).

I diritti relativi sono così detti perché si rivolgono solo nei confronti di una determinata persona che con la sua prestazione (di fare o non fare) è tenuta a soddisfare l’interesse della controparte.
E’ necessaria la cooperazione della parte passiva nel cui patrimonio si trova il bene che è nella pretesa della parte attiva.

Diritti assoluti

I diritti assoluti si distinguono in diritti della personalità e diritti reali.
I diritti della personalità sono i diritti personalissimi che ciascun individuo può vantare: il diritto al nome, all’immagine, all’identità personale, all’integrità fisica, alla riservatezza, allo status familiare, etc.
I diritti reali sono i diritti che conferiscono al titolare un potere che può esercitare in via immediata e assoluta sulla cosa, e che è tutelato erga omnes.
A loro volta si distinguono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.

Rapporto giuridico

A fronte di un diritto vi è sempre una situazione di obbligo altrui.
Si crea così una relazione intersoggettiva tra titolari di diritti e di obblighi che viene detta rapporto giuridico.
Vi sono due categorie di soggetti:

  1. una attiva che si trova in una posizione di vantaggio e per il soddisfacimento del cui interesse viene imposto un determinato dovere ad un altro soggetto;
  2. una passiva che subisce l’imposizione di un dovere, di un obbligo per soddisfare l’interesse della parte attiva.

L’interesse legittimo

Si ha interesse legittimo ogni qual volta il privato ha un interesse giuridicamente rilevante che coincide con un interesse generale della collettività (ad esempio all’espletamento corretto ed imparziale di un concorso).
Vi è stata nel 1999 una sentenza della Cassazione a sezioni unite, la n.500, che ha riconosciuto che nel caso di responsabilità della Pubblica amministrazione per attività amministrativa illegittima, la competenza sulla questione spetterà al giudice civile che disporrà anche la risarcibilità dei danni ai privati.
Di norma la competenza in materia è del Tribunale amministrativo regionale (TAR) o del Consiglio di Stato.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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