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Giuliana Di Fiore » 6.Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione centrale.


Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fino a prima degli anni ‘80 le competenze amministrative in materia ambientale erano disperse tra una pluralità di centri di potere ministeriale (Lavori pubblici, Agricoltura, Marina mercantile, Interni, Beni culturali, Sanità e Trasporti), a discapito dell’organicità ed efficienza di qualsivoglia politica.
Dopo l’istituzione del Ministero dell’ambiente con la l. 349/86, tutte le competenze in materia sono state accorpate in capo ad esso. Tali competenze possono riassumersi così:

  • individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali, della biodiversità, della fauna, della flora;
  • gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati;
  • promozione di politiche di sviluppo sostenibile;
  • sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi all’impatto sull’ambiente;
  • difesa ed assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali.

L’organizzazione centrale

L’ art. 69 del D.lgs. 112/98 emanato in base alla legge delega n. 59 /97 ridefinisce le funzioni amministrative tra ministero e regioni ed enti locali assegnando al primo:

  • Adempimento degli impegni internazionali
  • Conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette
  • Compiti di informazioni circa lo stato dell’ambiente
  • Supporto tecnico alle progettazioni in materia ambientale
  • Fissazione di valori e standards di qualità e sicurezza
  • Protezione sicurezza e osservazione della qualità dell’ambiente marino e della fauna marina e terrestre
  • Vigilanza sorveglianza monitoraggio e controllo per le funzioni succitate

Il Ministero è suddiviso in sei Direzioni:

  • per la protezione della natura;
  • per la qualità della vita;
  • per la ricerca ambientale e lo sviluppo;
  • per la salvaguardia ambientale;
  • per la difesa del suolo;
  • per i servizi interni del Ministero.

Si avvale, inoltre, di strutture operative quali:

  • l’ICRAP (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) istituito con la l. 41/1982, che svolge attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico alle politiche di sviluppo sostenibile;
  • l’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici), istituita dall’art. 38 del d.lgs. 300/99, che nasce dalla fusione tra l’ANPA e il dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell”ambiente;

L’organizzazione centrale

ISPRA istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che in base al D.L. 25 giugno 2008, conv. in L. 6 agosto 2008 n.133 dovrà accorpare le funzioni dell’ APAT e dell’ ICRAM.

  • il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, istituito con Regolamento 413/95, competente per l’esecuzione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari1980/00/CEE 761/2001/CE;
  • il Corpo forestale dello Stato che, ai sensi della l. 36/04, concorre nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché del controllo del territorio.

Associazioni ambientaliste

Previste già dall’art. 13 della l. 349, esse devono:

  • avere carattere nazionale;
  • essere presenti in almeno cinque Regioni;
  • avere un ordinamento interno democratico;
  • dare garanzie di continuità della loro azione. Essa deve avere rilevanza esterna.

Associazioni ambientaliste

Quelle che presentano tali caratteristiche sono individuate con D.M del Ministro dell’ambiente*:

  • Il ruolo e le facoltà principali riconosciute a tali associazioni sono:
  • Ricorrere in sede giurisdizionale per l’annullamento di atti illegittimi
  • Intervenire nei giudizi civili di responsabilità per danno ambientale ,
  • Denunciare eventi lesivi dell’ambente
  • Usufruire di contributi
  • Potere di designare alcuni membri del Consiglio Nazionale dell’ Ambiente

L’art. 309 comma 2 del d. lgs 152/06 riconosce la titolarità dell’interesse collettivo come “legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione e di ripristino” ambientale*.

* La giurisprudenza tende in via interpretativa ad allargare il più possibile il novero delle associazioni ambientaliste.In questo senso il consiglio di Stato n. 182 del 1996 ha statuito che possono agire in giudizio non solo le associazioni riconosciute con D.M., ma anche quelle in possesso dei requisiti sufficienti in base all’accertamento del giudice.

Organi consultivi

Il Ministero si avvale, inoltre, di due organi consultivi:

- la Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale, relativa alle opere previste dall’art. 6 della l. 349/86. Essa provvede a:

  • Eseguire l’ istruttoria dei progetti presentati
  • Dare parere sui progetti presentati
  • Svolgere le attività tecniche per la VAS

- Consiglio nazionale per l’ambiente, previsto dall’art 12 della l. 349/86 e presieduto dal Ministro; dura in carica tre anni ed esercita poteri di consulenza e di proposta. In particolare:

  • dà pareri ed avanza proposte nelle materie ambientali;
  • può proporre iniziative al Ministro dell’ambiente per il raggiungimento delle finalità di sensibilizzazione;
  • esprime il proprio parere sulla relazione sullo stato dell’ambiente che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.
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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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