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Giuliana Di Fiore » 9.La pianificazione territoriale


La pianificazione territoriale

La pianificazione è l’attività attraverso la quale si definiscono gli assetti complessivi del territorio.
Procedendo in maniera parallela all’evoluzione dell’urbanistica verso il più ampio concetto di governo del territorio, anche la pianificazione ha visto ampliarsi il proprio dominio di riferimento dovendo contemplare e contemperare, nelle proprie scelte, una varietà di interessi sempre maggiore.

Data la necessità di tutelare interessi di dimensioni diverse, l’attività di pianificazione si distribuisce tra i diversi livelli di governo.

Il modello rigorosamente gerarchico su cui, per lungo tempo (l. 1150/42), è stato fondato il rapporto tra i diversi livelli di pianificazione, è oggi mitigato dall’operatività dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118 Cost.) e da quelli introdotti sul piano della legislazione regionale come, ad esempio, quello di flessibilità previsto dalla l. r. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 recante “Norme sul governo del territorio”.

In base a tale ultimo principio (art. 11) “Le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati”.

La pianificazione territoriale II

I piani territoriali sono il risultato delle attività di pianificazione e scaturisce da un complesso procedimento di formazione cui partecipano soggetti pubblici e privati.

In figura, un quadro dei principali piani territoriali e dei relativi strumenti di attuazione.


La pianificazione territoriale III

Organizzazione gerarchica degli strumenti di pianificazione territoriale

Organizzazione gerarchica degli strumenti di pianificazione territoriale


La pianificazione territoriale IV

Il livello comunale

Il livello comunale


La pianificazione territoriale V

La pianificazione comunale nella L. R. Campania 22 dicembre 2004, n. 16

La pianificazione comunale nella L. R. Campania 22 dicembre 2004, n. 16


La convenzione di lottizzazione: nozione e contenuto

Nozione
È lo strumento con il quale il Comune autorizza i privati a costruire secondo il progetto approvato e riceve in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero le aree destinate a tale scopo.
Essa può risultare da una serie di atti negoziali con efficacia obbligatoria reale, che si integrano a vicenda per lo scopo ed il contenuto, nell’ambito di un negozio complessivo.

Contenuto
La convenzione di lottizzazione si articola in due parti:

  • Una parte necessaria, destinata alla pianificazione attuativa intesa come applicazione delle norme contenute nel PRG e nelle leggi di settore. Il contenuto di questa parte è indisponibile e non negoziabile.
  • Una parte disponibile di natura negoziale, relativa ai modi ed ai tempi di esecuzione del piano, dedicata, in particolare, alla cessione gratuita delle aree; all’assunzione, da parte dei proprietari, degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; alle garanzie finanziarie.

Lottizzazione: nozioni e tipologie

Per lottizzazione si intende “qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall’entità del frazionamento fondiario e dal numero di proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell’insediamento”.

Si possono distinguere tipologie diverse di lottizzazione:

Lottizzazione di iniziativa pubblica:
Si ha quando il Comune provvede d’ufficio a predisporre un piano per la lottizzazione di una data area. In questo caso il piano è equiparabile ai piani attuativi del PRG e si pone come presupposto per il rilascio della concessione ai proprietari delle aree lottizzate.

Lottizzazione convenzionata:
Si ha quando il piano di lottizzazione viene proposto dai privati interessati, accompagnato da uno schema di convenzione che regola quei rapporti tra P.A. e privati che scaturiscono dalla lottizzazione. Una volta approvato dal Consiglio comunale, il piano ha valore e vigenza di strumento urbanistico di attuazione.

Il permesso di costruire: nozione ed ambito di applicazione

Disciplinato dagli artt. 10 e ss. del d.p.r. 380/2001, il permesso di costruire è il provvedimento autorizzatorio attraverso il quale l’amministrazione comunale consente ai privati di realizzare interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Ai sensi del citato art. 10, appartengono a questa categoria di interventi:

  • Interventi di nuova costruzione
  • Interventi di ristrutturazione urbanistica

Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d’uso.

NOTA: Le regioni possono individuare con legge ulteriori interventi (connessi o meno a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti) che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire.

La Denuncia di Inizio Attività: Funzione ed ambito di applicazione

Disciplinata dagli artt. 22 e 23 del d.p.r. 380/2001, la DIA è uno strumento di semplificazione dell’attività amministrativa che, in ambito urbanistico, consente ai privati di realizzare, senza richiedere il rilascio di un permesso di costruire, specifiche categorie di interventi:

1. Interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 6 del d.p.r. 380/2001
(Attività edilizia libera)

2. Interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 d.p.r. 380/2001
(Interventi subordinati a permesso di costruire)

3. Varianti a permessi di costruire che:

  • non incidono sui parametri urbanistici e le volumetrie
  • non alterano la sagome dell’edificio
  • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

La Denuncia di Inizio Attività: contenuto e documentazione allegata

Ai sensi dell’art. artt. 23 del d.p.r. 380/2001, oltre a comunicare all’avvio dell’intervento, la DIA deve essere accompagnata da una serie di documenti ed informazioni:

1. Elaborato progettuale
Descrive in termini tecnici la natura dell’intervento che si sta per intraprendere

2. Dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato
Assevera: la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

3. Indicazione dell’impresa a cui si intende affidare i lavori

La Denuncia di Inizio Attività: ipotesi particolari

I commi 3 e 4 dell’art. 23 d.p.r. 380/2001, disciplinano i casi in cui l’immobile destinatario dell’intervento sia sottoposto a vincoli.
La norma distingue due ipotesi per le quali sono previste discipline diverse:

1a IPOTESI
L’immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale.
DISCIPLINA
Il termine di 30 gg. trascorso il quale è possibile dare avvio all’attività, decorre dal rilascio dell’atto di assenso.
In caso di esito non favorevole, la DIA è priva di effetto.

2a IPOTESI
L’immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale ed il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non è allegato alla DIA.
DISCIPLINA
L’ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della l. 241/90. Il termine di 30 gg. trascorso il quale è possibile dare avvio all’attività decorre dall’esito della conferenza.
In caso di esito non favorevole, la DIA è priva di effetto.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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