Il d.lgs 16 gennaio 2008 n.4 (modifica del 152/06) ha ribadito i principi generali ed indefettibili che devono conformare la produzione di atti normativi, di indirizzo e coordinamento nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia ambientale:
Principio dell’azione ambientale
1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonchè al principio «chi inquina paga».
CORTE COSTITUZIONALE – 14 marzo 2008, n. 62
RIFIUTI – Competenza statale – Intervento regionale – Rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato – Art. 19, c. 3, lett. b) L.P. Bolzano n. 4/2006 – Rifiuti pericolosi – Esenzione dall’obbligo del formulario – Illegittimità costituzionale – Contrasto con l’art. 193 d.lgs. n. 152/2006.
Nel settore dei rifiuti, riconducibile alla più ampia materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire [...], così nell’esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005; altresì, sentenze n. 380 del 2007, n. 12 del 2007, n. 247 del 2006), che non possono in alcun modo essere derogati o peggiorati (sentenza n. 378/2007).
CORTE COSTITUZIONALE – 14 marzo 2008, n. 62
RIFIUTI – Competenza statale – Intervento regionale – Rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato – Art. 19, c. 3, lett. b) L.P. Bolzano n. 4/2006 – Rifiuti pericolosi – Esenzione dall’obbligo del formulario – Illegittimità costituzionale – Contrasto con l’art. 193 d.lgs. n. 152/2006.
In applicazione di tali principi, deve rilevarsi l’illegittimità costituzione dell’art. 19, c. 3, lettera b), della L.P. Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, che, nella parte in cui ha introdotto un’esenzione per i rifiuti pericolosi dall’obbligo del formulario d’identificazione, contrasta con l’art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, destinato in ogni caso a prevalere. Il legislatore statale, invero, ha istituito un regime più rigoroso di controlli sul trasporto dei rifiuti pericolosi, in ragione della loro specificità (artt. 178, comma 1, e 184 del d. lgs. n. 152 del 2006) e in attuazione degli obblighi assunti in àmbito comunitario, in base ai quali «per quanto riguarda i rifiuti pericolosi i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto [...] riguardano l’origine e la destinazione dei rifiuti» (art. 5, comma 2, della direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi), poiché «una corretta gestione dei rifiuti pericolosi richiede norme supplementari e più severe che tengano conto della natura di questi rifiuti» (quarto considerando della direttiva citata). Il formulario d’identificazione, strumento indicato dall’art. 5, comma 3, della citata direttiva 91/689/CEE, in mancanza del quale la legge statale, ove i rifiuti siano pericolosi, commina sanzioni penali (art. 258, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006), consente di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, onde evitare che questi siano avviati per destinazioni ignote. La relativa disciplina statale, proponendosi come standard di tutela uniforme in materia ambientale, si impone nell’intero territorio nazionale e non ammette deroghe.
Regioni
Il Capo III del dpr. 112/98 rubricato come Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti disciplina le funzioni amministrative di regione ed enti locali.
Il d. lgs. assegna specifiche funzioni alle Regioni, in ragione dei diversi ambiti.
Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA)
Previste dalla l. 61/1994, contestualmente all’ANPA (ora APAT), svolgono funzioni pubbliche a livello locale e sono istituite dalle Regioni che si preoccupano anche delle loro articolazioni territoriali, svolgenti, a loro volta, attività di supporto e consulenza alle province ed ai comuni. Tra le principali attribuzioni delle ARPA:
Città Metropolitane
Province
Comuni
La L. 142/90 individuò nove aree metropolitane che con tempi e modalità prestabilite avrebbero dovuto sostituire l’amministrazione provinciale.
Incontrando le resistenze delle regioni, delle province e dei comuni minori, la disciplina fu poi modificata dalla L 265/1999 ed infine dal D.Lgs 267/200.
Secondo l’attuale normativa l’individuazione delle aree metropolitane e la creazione delle città metropolitane sono dipendenti dalla volontà e dall’iniziativa degli enti locali interessati.
L’ art 24 D.Lgs. 267/2000 prevede nelle aree metropolitane l’esercizio coordinato di funzioni.La regione può
infatti definire, previa intesa con gli altri enti interessati, ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle
funzioni degli enti locali, attraverso forme associative di cooperazione in materie a forte <contenuto ambientale> tra le quali:
Art. 19 del D.Lgs 267/2000
“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.” (T.U.E.L. 267/2000).
A livello locale, le camere di commercio svolgono un ruolo importante, specialmente nell’ambito dei rifiuti.
Infatti, nell’ottica della semplificazione e dell’integrazione dei molteplici adempimenti gravanti sulle imprese dal punto di vista della compatibilità ambientale, esse, in particolare:
ASL
Alle Aziende sanitarie locali, ovviamente, sono affidate funzioni in materia di tutela dell’ambiente connesse con quelle di tutela sanitaria. In particolare di:
2. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Internazionale
3. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Comunitario
4. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Nazionale
5. Il Diritto dell'Ambiente. I livelli di governo nella materia dell'ambiente.
6. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione centrale.
7. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione locale.
8. Il Diritto dell'Urbanistica. Urbanistica e governo del territorio
2. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Internazionale
3. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Comunitario
4. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Nazionale
5. Il Diritto dell'Ambiente. I livelli di governo nella materia dell'ambiente.
6. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione centrale.
7. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione locale.
8. Il Diritto dell'Urbanistica. Urbanistica e governo del territorio
9. La pianificazione territoriale
I podcast del corso sono disponibili anche su iTunesU e tramite Feed RSS.