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Giuliana Di Fiore » 7.Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione locale.


L’organizzazione locale

Il d.lgs 16 gennaio 2008 n.4 (modifica del 152/06) ha ribadito i principi generali ed indefettibili che devono conformare la produzione di atti normativi, di indirizzo e coordinamento nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia ambientale:

Principio dell’azione ambientale
1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonchè al principio «chi inquina paga».

Principio dello sviluppo sostenibile

  1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
  2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
  3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinchè nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.
  4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

Giurisprudenza

CORTE COSTITUZIONALE – 14 marzo 2008, n. 62
RIFIUTI – Competenza statale – Intervento regionale – Rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato – Art. 19, c. 3, lett. b) L.P. Bolzano n. 4/2006 – Rifiuti pericolosi – Esenzione dall’obbligo del formulario – Illegittimità costituzionale – Contrasto con l’art. 193 d.lgs. n. 152/2006.

Nel settore dei rifiuti, riconducibile alla più ampia materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire [...], così nell’esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005; altresì, sentenze n. 380 del 2007, n. 12 del 2007, n. 247 del 2006), che non possono in alcun modo essere derogati o peggiorati (sentenza n. 378/2007).

Giurisprudenza

CORTE COSTITUZIONALE – 14 marzo 2008, n. 62
RIFIUTI – Competenza statale – Intervento regionale – Rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato – Art. 19, c. 3, lett. b) L.P. Bolzano n. 4/2006 – Rifiuti pericolosi – Esenzione dall’obbligo del formulario – Illegittimità costituzionale – Contrasto con l’art. 193 d.lgs. n. 152/2006.

In applicazione di tali principi, deve rilevarsi l’illegittimità costituzione dell’art. 19, c. 3, lettera b), della L.P. Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, che, nella parte in cui ha introdotto un’esenzione per i rifiuti pericolosi dall’obbligo del formulario d’identificazione, contrasta con l’art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, destinato in ogni caso a prevalere. Il legislatore statale, invero, ha istituito un regime più rigoroso di controlli sul trasporto dei rifiuti pericolosi, in ragione della loro specificità (artt. 178, comma 1, e 184 del d. lgs. n. 152 del 2006) e in attuazione degli obblighi assunti in àmbito comunitario, in base ai quali «per quanto riguarda i rifiuti pericolosi i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto [...] riguardano l’origine e la destinazione dei rifiuti» (art. 5, comma 2, della direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi), poiché «una corretta gestione dei rifiuti pericolosi richiede norme supplementari e più severe che tengano conto della natura di questi rifiuti» (quarto considerando della direttiva citata). Il formulario d’identificazione, strumento indicato dall’art. 5, comma 3, della citata direttiva 91/689/CEE, in mancanza del quale la legge statale, ove i rifiuti siano pericolosi, commina sanzioni penali (art. 258, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006), consente di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, onde evitare che questi siano avviati per destinazioni ignote. La relativa disciplina statale, proponendosi come standard di tutela uniforme in materia ambientale, si impone nell’intero territorio nazionale e non ammette deroghe.

L’organizzazione locale

Regioni
Il Capo III del dpr. 112/98 rubricato come Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti disciplina le funzioni amministrative di regione ed enti locali.
Il d. lgs. assegna specifiche funzioni alle Regioni, in ragione dei diversi ambiti.

Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA)
Previste dalla l. 61/1994, contestualmente all’ANPA (ora APAT), svolgono funzioni pubbliche a livello locale e sono istituite dalle Regioni che si preoccupano anche delle loro articolazioni territoriali, svolgenti, a loro volta, attività di supporto e consulenza alle province ed ai comuni. Tra le principali attribuzioni delle ARPA:

  • fornire un supporto tecnico alla pianificazione ed agli interventi regionali;
  • gestire le informazioni a livello locale;
  • provvedere ai controlli e alle azione di prevenzione ambientale;
  • organizzare programmi di educazione e formazione ambientale al livello regionale.

L’organizzazione locale

Città Metropolitane
Province
Comuni

  • Legge 142/1990 “Ordinamento delle autonomie Locali”
  • Leggi 59 /1997 e 127/1997 “leggi Bassanini”. D.lgs 112/98
  • D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
  • D.dlgs 152/06

Città Metropolitane

La L. 142/90 individuò nove aree metropolitane che con tempi e modalità prestabilite avrebbero dovuto sostituire l’amministrazione provinciale.

Incontrando le resistenze delle regioni, delle province e dei comuni minori, la disciplina fu poi modificata dalla L 265/1999 ed infine dal D.Lgs 267/200.

Secondo l’attuale normativa l’individuazione delle aree metropolitane e la creazione delle città metropolitane sono dipendenti dalla volontà e dall’iniziativa degli enti locali interessati.

L’ art 24 D.Lgs. 267/2000 prevede nelle aree metropolitane l’esercizio coordinato di funzioni.La regione può
infatti definire, previa intesa con gli altri enti interessati, ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle
funzioni degli enti locali, attraverso forme associative di cooperazione in materie a forte <contenuto ambientale> tra le quali:

  • La pianificazione territoriale
  • La tutela e la valorizzazione dell’ambiente e il rilevamento dell’inquinamento atmosferico
  • Gli interventi di difesa del suolo e di tutela idrigeologica
  • Raccolta, distribuzione e depurazione delle acque
  • Lo smaltimento dei rifiuti

Province

Art. 19 del D.Lgs 267/2000

  • Difesa del suolo
  • Tutela e valorizzazione dell’ambiente
  • Prevenzione delle calamità
  • Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
  • Tutela e valorizzazione delle risorse energetiche
  • Valorizzazione dei beni culturali
  • Protezione della flora e della fauna
  • Parchi e riserve naturali
  • Caccia e pesca nelle acque interne
  • Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale
  • Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emisioni atmosferiche sonore
  • Servizi di igiene pubblica e profilassi pubblica

Comuni

“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.” (T.U.E.L. 267/2000).

Camere di commercio

A livello locale, le camere di commercio svolgono un ruolo importante, specialmente nell’ambito dei rifiuti.
Infatti, nell’ottica della semplificazione e dell’integrazione dei molteplici adempimenti gravanti sulle imprese dal punto di vista della compatibilità ambientale, esse, in particolare:

  • ricevono le dichiarazioni ambientali;
  • si occupano dell’albo degli operatori;
  • raccolgono e conservano dati rilevanti per l’ambiente, grazie alla creazione di una banca dati.

ASL
Alle Aziende sanitarie locali, ovviamente, sono affidate funzioni in materia di tutela dell’ambiente connesse con quelle di tutela sanitaria. In particolare di:

  • vigilanza tecnica;
  • controllo nel campo della prevenzione e dell’igiene ambientale.
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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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