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Fernando Bocchini » 7.Il diritto uniforme proveniente dagli Stati


La vocazione internazionalistica dei trasporti

Una vocazione internazionalistica del trasporto è da sempre connaturata all’ansia di conoscenza e di relazioni delle persone e alla ricerca di mercati dove approvvigionare le imprese di materie prime o collocare i beni prodotti. Gli sviluppi tecnologici e la progressiva globalizzazione hanno ancor più incentivato tale fenomeno.
Anche con riferimento al trasporto internazionale, i singoli tipi di trasporto sono egualmente regolati da apposite e specifiche convenzioni internazionali in ragione della specificità del mezzo di trasporto e della peculiarità dell’ambiente fisico attraversato, in vista della formazione di un diritto uniforme. Il fatto che i trasporti sempre maggiormente si svolgono tra soggetti che operano in Stati diversi, da tempo ha fatto emergere l’esigenza della formazione di un diritto uniforme dei trasporti, sicché ai soggetti e agli operatori del trasporto possa applicarsi un medesimo diritto anche se vivono ed operano in Stati differenti.


I modelli di formazione del diritto uniforme

Il percorso alla uniformità del diritto si è svolto attraverso itinerari diversi, non sempre di stampo statale. Anzi l’esperienza del commercio internazionale evidenzia la progressiva emersione di un diritto dei privati, che si affianca fino a sovrastare il diritto proveniente dagli Stati attraverso la stipulazione di convenzioni internazionali.
La marcia verso la uniformazione si è essenzialmente sviluppata in una duplice direzione: dall’alto, attraverso l’opera degli Stati; dal basso, attraverso l’opera di categorie e istituzioni private.

La normativa uniforme delle convenzioni internazionali

Le convenzioni internazionali in materia sono tante e progressivamente soggette a modifica per l’accoglimento di soluzioni umanamente più avanzate oltre che tecnicamente più elaborate. Peraltro, ai fini del conseguimento della uniformità del diritto, è necessario, non solo dare vita ad un testo giuridico unitario, ma anche offrire dello stesso una interpretazione comune nei singoli stati, in quanto l’uniformità è garantita anche dalla uniforme interpretazione e applicazione del testo.
Proprio con riguardo al diritto della navigazione, sono peraltro frequenti i casi di elaborazioni a cura di singole istituzioni di convenzioni internazionali che non entrano in vigore per l’assenza del numero minimo richiesto di ratifiche da parte dei singoli Stati o anche entrate in vigore ed operanti solo tra pochi Stati in quanto contengono soluzioni considerate eccessivamente onerose per le forze amatoriali. E’ possibile delineare un quadro di insieme avendo riguardo ai due fondamentali filoni in cui si articola il diritto della navigazione, e cioè il diritto marittimo e il diritto aeronautico.

L’incidenza dell’Europa

C’è inoltre da rilevare come ormai molto del diritto convenzionale degli stati europei è mediato e informato alla presenza delle istituzioni euoropee. E’ significativo l’Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo con L. 6 febbraio 2006 n. 50. Ha riguardo anche al trasporto l’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 1999, n. 302. E altri accordi in tal senso, riguardanti anche il trasporto, sono stati stretti con vari paesi balcanici, con paesi della disciolta Unione Sovietica e con paesi del continente africano.

Trasporto marittimo

Più istituzioni hanno operato per la elaborazione di convenzioni internazionali di diritto marittimo. In particolare, in passato, il Comité Maritime International (CMI); più di recente l’Intarnational Maritime Organization (IMO) e le due organizzazioni permanenti delle Nazioni unite: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) e United Nations Commission on International Trade Law (UNICITRAL).
Tra le convenzioni più rilevanti si segnalano:

  • Convenzione sul trasporto marittimo di passeggeri e bagagli, firmata ad Atene il 13 dicembre 1974, modificata dal Protocollo di Londra del 1° novembre 2002, non in vigore in Italia.
  • Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell’Aja-Visby);
  • Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978 (c.d. Regole di Amburgo), cui è stata data adesione con L. 25 gennaio 1983, n. 40, non ancora in vigore.
  • Convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificate e rese esecutive con L. 6 aprile 1977, n. 185.

Trasporto aeronautico

Tra le Convenzioni più rilevanti si segnalano:

  • Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva con L. 10 gennaio 2004, n. 12 (sostituisce la Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo internazionale del 12 ottobre 1929);
  • Convenzione internazionale sul salvataggio, fatta a Londra il 28 aprile 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 12 aprile 1995, n. 129 (che ha sostituito la Convenzione per l’Unificazione di Alcune Norme di Legge relative all’assistenza ed al salvataggio in mare, fatta a Bruxelles il 23 settembre 910).

Trasporto terrestre

Il trasporto terrestre toccato dal diritto uniforme è essenzialmente quello ferroviario e quello stradale per essere suscettibili di impegnare soggetti e aree appartenenti a Stati diversi.
Si riportano di seguito le convenzione di maggiore rilevanza in quanto più diffusamente applicate:

  • Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i seguenti atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); appendice A – regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); appendice B – regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi, (ratificata e resa esecutiva con L. 18 dicembre 1984, n. 976), modificata dal Protocollo di Vilnius delm 3 giugno (non ratificato dall’Italia).
  • Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada CMR), con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (resa esecutiva con L. Legge 06-12-1960, n. 1621), e Protocollo di modifica della Convenzione, adottato a Ginevra il 5 luglio 1978 (reso esecutivo con L. 27 aprile 1982, n. 242).

Trasporto multimodale

Come si è visto, è il trasporto effettuato essenzialmente a mezzo container che impegna più tipi di trasporto e dunque coinvolge più regimi di responsabilità dei vettori coinvolti. Si stenta allo stato a trovare una convergenza su un testo normativo unitario.
L’unica convenzione che si segnala è la seguente:

  • Convenzione relativa al trasporto internazionale multimodale di merci, firmata a Ginevra il 23 maggio 1980, non ancora in vigore.
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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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