Una vocazione internazionalistica del trasporto è da sempre connaturata all’ansia di conoscenza e di relazioni delle persone e alla ricerca di mercati dove approvvigionare le imprese di materie prime o collocare i beni prodotti. Gli sviluppi tecnologici e la progressiva globalizzazione hanno ancor più incentivato tale fenomeno.
Anche con riferimento al trasporto internazionale, i singoli tipi di trasporto sono egualmente regolati da apposite e specifiche convenzioni internazionali in ragione della specificità del mezzo di trasporto e della peculiarità dell’ambiente fisico attraversato, in vista della formazione di un diritto uniforme. Il fatto che i trasporti sempre maggiormente si svolgono tra soggetti che operano in Stati diversi, da tempo ha fatto emergere l’esigenza della formazione di un diritto uniforme dei trasporti, sicché ai soggetti e agli operatori del trasporto possa applicarsi un medesimo diritto anche se vivono ed operano in Stati differenti.
Il percorso alla uniformità del diritto si è svolto attraverso itinerari diversi, non sempre di stampo statale. Anzi l’esperienza del commercio internazionale evidenzia la progressiva emersione di un diritto dei privati, che si affianca fino a sovrastare il diritto proveniente dagli Stati attraverso la stipulazione di convenzioni internazionali.
La marcia verso la uniformazione si è essenzialmente sviluppata in una duplice direzione: dall’alto, attraverso l’opera degli Stati; dal basso, attraverso l’opera di categorie e istituzioni private.
Le convenzioni internazionali in materia sono tante e progressivamente soggette a modifica per l’accoglimento di soluzioni umanamente più avanzate oltre che tecnicamente più elaborate. Peraltro, ai fini del conseguimento della uniformità del diritto, è necessario, non solo dare vita ad un testo giuridico unitario, ma anche offrire dello stesso una interpretazione comune nei singoli stati, in quanto l’uniformità è garantita anche dalla uniforme interpretazione e applicazione del testo.
Proprio con riguardo al diritto della navigazione, sono peraltro frequenti i casi di elaborazioni a cura di singole istituzioni di convenzioni internazionali che non entrano in vigore per l’assenza del numero minimo richiesto di ratifiche da parte dei singoli Stati o anche entrate in vigore ed operanti solo tra pochi Stati in quanto contengono soluzioni considerate eccessivamente onerose per le forze amatoriali. E’ possibile delineare un quadro di insieme avendo riguardo ai due fondamentali filoni in cui si articola il diritto della navigazione, e cioè il diritto marittimo e il diritto aeronautico.
C’è inoltre da rilevare come ormai molto del diritto convenzionale degli stati europei è mediato e informato alla presenza delle istituzioni euoropee. E’ significativo l’Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo con L. 6 febbraio 2006 n. 50. Ha riguardo anche al trasporto l’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 1999, n. 302. E altri accordi in tal senso, riguardanti anche il trasporto, sono stati stretti con vari paesi balcanici, con paesi della disciolta Unione Sovietica e con paesi del continente africano.
Più istituzioni hanno operato per la elaborazione di convenzioni internazionali di diritto marittimo. In particolare, in passato, il Comité Maritime International (CMI); più di recente l’Intarnational Maritime Organization (IMO) e le due organizzazioni permanenti delle Nazioni unite: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) e United Nations Commission on International Trade Law (UNICITRAL).
Tra le convenzioni più rilevanti si segnalano:
Tra le Convenzioni più rilevanti si segnalano:
Il trasporto terrestre toccato dal diritto uniforme è essenzialmente quello ferroviario e quello stradale per essere suscettibili di impegnare soggetti e aree appartenenti a Stati diversi.
Si riportano di seguito le convenzione di maggiore rilevanza in quanto più diffusamente applicate:
Come si è visto, è il trasporto effettuato essenzialmente a mezzo container che impegna più tipi di trasporto e dunque coinvolge più regimi di responsabilità dei vettori coinvolti. Si stenta allo stato a trovare una convergenza su un testo normativo unitario.
L’unica convenzione che si segnala è la seguente:
1. Il trasporto nell'economia mobiliare e dei servizi
3. Il diritto della navigazione
4. Le fonti del diritto della navigazione
5. Il quadro normativo dei trasporti nel diritto interno
7. Il diritto uniforme proveniente dagli Stati
8. Il diritto uniforme emergente dai privati