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Antonio Tarasco » 3.La revocazione


La revocazione

  • Definizione
  • Caratteristiche: presuppone vizio di volontà o dei sensi del giudice
  • Disciplina civile applicabile: artt. 395 e 396 c.p.c.
  • Distinzione tra revocazione ordinaria (n. 4 e 5) e straordinaria (n. 1, 2, 3, 6) nell’ambito dell’art. 395, c.p.c.
  • Revocabilità delle sentenze
    • Sentenze del T.A.R.: art. 28, comma 1, legge T.a.r., rinvia ai casi di cui all’art. 395 e 396 c.p.c.
      • “Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli n. 395 e 396 del codice di procedura civile”.
    • Sentenze del Consiglio di Stato: art. 36, legge T.a.r., rinvia al solo art. 396 c.p.c.
      • “Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall’articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione”.

La revocazione (segue)

  • Problema della revocabilità delle sentenze del Consiglio di Stato anche ai casi contemplati nell’art. 395, c.p.c., ossia per errore di fatto e contrarietà ad una sentenza passata in giudicato.
    • Soluzione: secondo Consiglio Stato, sez. V, 28 aprile 2004, n. 2583, “la costante giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto che il riferimento ai casi, termini ed alle modalità di cui all’art. 396 c.p.c. nell’art.36 della legge n.1034/71 deve ritenersi effetto non della volontà del legislatore, ma di una palese svista, essendo del tutto irragionevole limitare i motivi di revocazione a quelli della revocazione straordinaria, mentre già il regolamento di procedura del Consiglio di Stato prevedeva anche la revocazione ordinaria (art. 81 r.d. n. 642/1907)”. Pertanto, il Consiglio di Stato ha concluso per la ammissibilità della richiesta di revocazione per tutti i motivi di cui all’art. 395 c.p.c.

Opposizione di terzo

  • Disciplina applicabile
    • Art. 404, comma 1: “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.
    • Art. 405, comma 1, c.p.c.: “L’opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui”.
    • Art. 405, comma 2, c.p.c.: “La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova”.
  • Origine dell’istituto: sentenza additiva della Corte costituzionale n. 177/1995 (est. Caianiello)
    • “Vero è che per ovviare in via preventiva alla possibilità che una sentenza, pronunciata nei confronti di soggetti direttamente contemplati nell’atto impugnato, possa produrre effetti nei confronti di terzi senza che questi siano stati coinvolti nel giudizio perché formalmente non erano considerati controinteressati, la giurisprudenza amministrativa dimostra non solo propensione ad ammettere l’intervento nel processo (talvolta anche con la chiamata in giudizio) di soggetti che abbiamo un qualsiasi interesse nella controversia, ma anche a riconoscere la legittimazione di soggetti che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado ad appellare la sentenza emessa a conclusione di quest’ultimo giudizio”.

Opposizione di terzo (segue)

“Ma se ciò non avvenga, appare indispensabile consentire al terzo, toccato dal giudicato, di far valere le sue ragioni dotandolo di un apposito mezzo di impugnazione equivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze.
La mancanza attuale del rimedio nel processo amministrativo determina, perciò, una situazione di contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per cui deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede l’opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato”.

Opposizione di terzo (segue)

  • Legittimati alla proposizione del rimedio:
    • Problema della esperibilità del rimedio da parte dell’associazione dei consumatori (controinteressati sostanziali) che non abbia partecipato al giudizio di primo grado perché non notiziata di questo;
    • Cons. Stato, Ad. Plen., 11 Gennaio 2007, n. 1 e 2.
  • Termine per la proposizione.
  • Presupposto: esclusivamente il passaggio in giudicato?
    • Consiglio Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4229.
    • “L’opposizione di terzo nel processo amministrativo è possibile non soltanto contro le pronunce passate in giudicato, ma anche contro le sentenze soltanto esecutive, quali quelle emesse dai Tribunali amministrativi regionali, e, pendente il termine per appellare, l’opposizione deve essere proposta davanti al Giudice di secondo grado e non già davanti allo stesso Giudice che ha emesso la sentenza esecutiva, atteggiandosi l’opposizione di terzo come vero e proprio mezzo di impugnazione della sentenza medesima.
    • E non può revocarsi in dubbio che l’attuale opponente sia portatore di una situazione giuridicamente rilevante che trae la sua ragione d’essere dal diniego della richiesta concessione edilizia e che lo legittima, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, ed appellare la sentenza emessa a conclusione di quest’ultimo giudizio”.
  • Problema applicabilità dell’opposizione di terzo revocatoria: art. 404, comma 2,c.p.c.

Problema dell’incompatibilità del giudice che ha emesso la sentenza oggetto di revocazione od opposizione di terzo

  • Consiglio Stato, Ad. plen., 25 marzo 2009, n. 2, in Foro amm. – CDS, 2009, 642 ss.
  • “Ritiene di contro questa Adunanza Plenaria, che, ancorché il ricorso per revocazione possa fondarsi anche solo su errore dei sensi, non di apprezzamento, sussistano le regioni che inducono ad escludere che di tale giudizio possa conoscerne la stessa persona fisica che ha pronunciato la sentenza impugnata, ben potendo la cd. forza della prevenzione svolgere un ruolo decisivo nella fase rescindente.
  • Soluzione diversa deve, invece, attribuirsi al caso di opposizione di terzo, posto che, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice che ha pronunciato la sentenza poi impugnata con la opposizione di terzo di partecipare alla decisione sull’opposizione medesima, non essendo configurabile la situazione di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c., è consentita dalla norma dell’art. 405 dello stesso codice, secondo cui competente a conoscere dell’opposizione, è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta (cfr. CdS, sez. IV, 9 novembre 2005, n. 6238; Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 1999, n. 3608, secondo la quale si tratta, più in particolare, di competenza funzionale inderogabile, che non può subire eccezioni neppure per ragioni di connessione)”.

Problema dell’incompatibilità del giudice che ha emesso la sentenza oggetto di revocazione od opposizione di terzo (segue)

  • Ufficio giudiziario competente per opposizione di terzo:
  • T.A.R., Roma, Lazio, sez. III, 28 giugno 2006, n. 5306
    • “L’individuazione del giudice competente per l’opposizione di terzo va operata in relazione al passaggio o meno in giudicato della sentenza opponenda: per le sentenze non passate in giudicato si ritiene infatti, anche per evitare eventuale duplicazione di giudizi sullo stesso tema, che l’opposizione vada proposta al Consiglio di Stato; per le sentenza definitive invece, in applicazione dell’art. 405, coma 1, c.p.c., che il giudizio vada proposto dinanzi allo stesso giudice che ha emanato la sentenza.
    • Per completezza va riferito, e ciò a ulteriore confutazione dell’eccezione proposta, che parte della giurisprudenza (CdS, VI, 2 agosto 2004, 5391; id., V, 12 giugno 2003, 3312) propende per un’applicazione integrale della richiamata norma processualcivilistica nel senso che l’opposizione sia proponibile esclusivamente davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza di cui il terzo si duole”.
  • Consiglio di Stato, sez. V, 9 Novembre 2005, n. 6238:
    • “Il rimedio dell’opposizione di terzo (…) (specificatamente, anche nei confronti delle sentenze di primo grado passate in giudicato, come nel caso in esame) va peraltro proposto, a norma dell’art., 405 del codice di rito, davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti allo stesso (…)”.

Esempio di atto di opposizione di terzo avverso sentenza del TAR passata in giudicato da parte del controinteressato pretermesso

  • Ricorso per opposizione di Terzo
  • di …. nato a …. e residente a …. C.F. …. rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale scritta in calce al presente atto, dalllAvv. …., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in …. Via ….
  • contro
  • ….
  • e nei confronti di
  • ….
  • Per  Opporsi
  • alla sentenza di codesto T.A.R., Sez. …., n. …., pubblicata in data …., conosciuta in data ….

Esempio di atto di opposizione di terzo avverso sentenza del TAR passata in giudicato da parte del controinteressato pretermesso (segue)

  • * * * *
  • Fatto e Diritto
  • 1. (Breve sintesi della vicenda)
  • 2. In data il Sig. …. proponeva davanti a codesto T.A.R. ricorso, poi iscritto al n. …. R.G., per l’annullamento del provvedimento n. …. del …. col quale l’Amministrazione ….
  • 2. Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso, statuendo che:
  • a) ….
  • b) ….
  • c) ….
  • 3. La sentenza del T.A.R. è passata in giudicato in data ….

Esempio di atto di opposizione di terzo avverso sentenza del TAR passata in giudicato da parte del controinteressato pretermesso (segue)

  • 4. Con il presente atto si impugna la sentenza perché lesiva dell’interesse dell’odierno ricorrente in opposizione, il quale è da considerare terzo litisconsorte necessario, illegittimamente pretermesso nel giudizio definito con la citata sentenza ….
  • In particolare, all’odierno ricorrente non è non è stato notificato il ricorso di primo grado nonostante rivestisse rispetto ad esso la posizione di controinteressato in senso formale e sostanziale, essendo portatore di un interesse giuridico autonomo e incompatibile con quello dell’originario ricorrente, in quanto, come già esposto in narrativa ….
  • L’odierno opponente avrebbe perciò avuto titolo a partecipare al precedente giudizio, per far ivi valere le sue ragioni.

Esempio di atto di opposizione di terzo avverso sentenza del TAR passata in giudicato da parte del controinteressato pretermesso (segue)

  • L’originario ricorso avrebbe, pertanto, dovuto essere dichiarato irricevibile e/o inammissibile per mancata notifica a litisconsorte necessario.
  • 5. Nel merito, il terzo opponente osserva che il ricorso originario è comunque infondato in quanto ….
  • In particolare, ….
  • P.Q.M.
  • Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, in accoglimento della presente opposizione, voglia annullare la sentenza opposta, siccome il ricorso originario era inammissibile e comunque infondato nel merito.

I materiali di supporto della lezione

Cons. Stato, Ad. Plen., 11 Gennaio 2007, n. 1 e 2

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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