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Claudio Buccelli » 6.Privacy, riservatezza, segreto professionale


Segreto

È ciò che non deve essere divulgato e, in particolare, quel fatto o notizia, non noti, che un soggetto vuole sottrarre alla conoscenza di altri.

In genere comprende notizie concernenti la sfera intima della persona: stato di salute, famiglia, preferenze sessuali, credo religioso, ideologia politica, ecc.

Riservatezza

Essa “riguarda una sfera più ampia di quella del segreto, una sfera di riserbo, di discrezione, di fatti e notizie, che, pur se possono essere conosciuti da un soggetto, non possono essere rivelati ad altri”.
(Zucchetti)

Privacy (D.Lgs. 196/03)

“Insieme di azioni, comportamenti, opinioni, preferenze, informazioni personali, su cui l’interessato intende mantenere un controllo esclusivo, non solo per garantirne la riservatezza ma per assicurarsi una piena libertà di scelte”.
(Rodotà, 1992)
Per la nozione di privacy vi è stata una progressiva evoluzione dal “diritto ad esser lasciati soli” al diritto di un soggetto di controllare (ed eventualmente impedire) l’uso da parte di altri delle informazioni che lo riguardino.

Il segreto

Segreto naturale: proviene dai rapporti di intimità tra persone per nulla obbligate a scambiarsi confidenza.

Segreto professionale: in ambito sanitario è legato alla posizione del malato il quale si trova nella necessità di rendere noti fatti personali, sui quali in altre circostanze avrebbe preferito tacere.

Particolare attenzione va posta in ambito sanitario alla tutela della privacy per i dati sensibili* del paziente.

*Definizione di dati sensibili (D. lgs. 196/03, art. 4)
Dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Possibili modalità di acquisizione e rivelazione

Il sanitario può venire a conoscenza di informazioni riservate in modo diretto (es. raccogliendo l’anamnesi, esaminando i risultati di esami clinici e/o strumentali) oppure in modo indiretto (mediante le confidenze ricevute dal malato o dai suoi familiari).
La rivelazione di notizie riservate può essere fatta con parole, scritti, cenni, gesti o allusioni, mettendone al corrente persone estranee al rapporto confidenziale: è sufficiente la rivelazione a una sola persona per tradire il segreto.

Segreto professionale e comportamento medico

Il titolare del segreto è solo il paziente.
Il medico deve mantenere il riserbo anche nei confronti dei familiari della persona assistita, la quale potrebbe avere interesse a tenere celati taluni fatti della sua vita privata.
Il medico non è tenuto a rivelare ai genitori oppure al tutore i segreti del minore e non dovrà farlo ove non lo ritenga opportuno (rivelazione resa nell’interesse dell’assistito).

Segreto professionale quale dovere deontologico e giuridico

Il segreto professionale assume massima rilevanza sia da un punto di vista deontologico (dovere inerente al principio di segretezza, che impone alla coscienza del medico di non rivelare tutto ciò che gli è stato confidato o che abbia appreso per ragioni professionali) sia da un punto di vista giuridico (la rivelazione del segreto senza giusta causa è un reato perseguito dal codice penale).

Codice di deontologia medica (16 dicembre 2006) – Art. 10: “Segreto professionale”

“Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale. L’inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri.
La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.
La cancellazione dall’albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo”.

Codice di deontologia medica (16 dicembre 2006) – Art. 11: “Riservatezza dei dati personali “

“Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona”.

Codice di deontologia medica (16 dicembre 2006) – Art. 12: “Trattamento dei dati sensibili”

Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest’ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull’opportunità della rivelazione stessa.
Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell’interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell’ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest’ultima situazione peraltro, sarà necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi”.

Norme giuridiche circa il segreto professionale

Rivelazione di segreti d’ufficio

Art. 326 c.p.: “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Rivelazione di segreto professionale

Art. 622 c.p.: “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Giuste cause di rivelazione del segreto professionale

Circostanze nelle quali la rivelazione trova una giustificazione legale, deontologica o morale:

  • disposizioni di legge (norme imperative);
  • autorizzazione del titolare del segreto, una volta reso edotto dell’opportunità della rivelazione;
  • autorizzazione del legale rappresentante del minore e dell’incapace nell’interesse di questi ultimi.

Norme scriminative o permissive che giustificano la rilevazione del segreto professionale

  • caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.);
  • violenza fisica (art. 46 c.p.);
  • errore fatto in buona fede (art. 47 c.p.);
  • errore per altrui inganno (art.48 c.p.);
  • consenso del soggetto o di chi ne abbia la legale rappresentanza (art. 50 c.p.);
  • rispetto di un proprio diritto o adempimento di un dovere imposto dalla legge o da un ordine legittimo della pubblica autorità (art. 51 c.p.);
  • legittima difesa (art. 52 c.p.);
  • stato di necessità (art. 54 c.p.).

Trasmissione del segreto (segreto ripartito tra più persone)

Consiste nel rendere partecipi del segreto altre persone o enti interessati allo stesso caso, a loro volta vincolati al segreto per ragione di professione o di ufficio.
Il passaggio di notizie è reso necessario da motivi sanitari organizzativi o amministrativi.
La trasmissione si attua con il consenso implicito o esplicito dell’assistito e nel suo esclusivo interesse.
La conoscenza delle notizie trasmesse rimane circoscritta nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali interessati.
La trasmissione avviene tra persone tutte abilitate a conoscere il segreto e tutte vincolate ad esso.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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