Per O.G.M. si intende
ogni organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura mediante l’accoppiamento e/o la ricombinazione genica naturale.
Art. 2, Direttiva CE 18/2001
Secondo il principio di equivalenza sostanziale:
le valutazioni inerenti la sicurezza d’uso dei prodotti alimentari derivanti dalle biotecnologie devono essere effettuate, laddove possibile, prendendo come base per il confronto la controparte tradizionale.
Reg. CE 1830/2003, Reg. CE 1829/2003 (consideranda),
già previsto nel Reg. CE 258/1997 come procedura semplificata
La normativa cogente definisce immissione in commercio degli OGM:
la messa (di OGM) a disposizione di terzi dietro compenso o gratuitamente (es. importazione, movimentazione, commercializzazione).
Art. 2, Direttiva CE 18/2001, già citato nel Reg. CE 258/1997
La normativa cogente definisce “emissione deliberata” degli OGM:
qualsiasi introduzione intenzionale nell’ambiente di OGM per la quale non sono usate misure specifiche di confinamento (es. coltivazione in campo aperto), al fine di limitare il contatto con la popolazione e con l’ambiente e per garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi.
Art. 2, Direttiva CE 18/2001/ Dir. 220/1990
Il salmone geneticamente modificato è un esempio di prodotto ittico di origine transgenica.
La sua produzione si ottiene in più fasi:
Step 4 – Inserimento del costrutto genico in un plasmide batterico;
Step 5 – Moltiplicazione in miliardi di copie del plasmide modificato mediante inserimento in un ceppo batterico;
Step 6 – Isolamento dal batterio del plasmide modificato e linearizzazione del materiale genico (c.d. “cassette di inserzione”) per il trasferimento nel DNA della specie ittica;
Step 7 – Applicazione di più di un milione di “cassette di inserzione” per ciascun uovo fecondato della specie ittica di interesse;
Step 8 – Incubazione e sviluppo del novellame (avannotti) vitale;
Step 9 – Ricerca e selezione degli esemplari trasformati presentanti le caratteristiche desiderate;
Step 10 – Prediposizione di un piano di “breeding” (accoppiamenti tra soggetti selezionati) per la stabilizzazione della trasformazione genetica apportata;
Step 11 – Ottenimento della licenza al consumo da parte dell’autorità sanitaria e presentazione ai consumatori;
E’ necessario comunque
Limitazioni attuali alla produzione di specie ittiche transgeniche
inserzione random dei costrutti genici:
Inconvenienti
1. Introduzione al corso di Biotecnologie applicate all'ispezione degli alimenti di origine animale
2. Struttura del DNA, estrazione, amplificazione
3. Polymerase chain reaction PCR
5. Evoluzioni della tecnica PCR
6. Introduzione alla proteomica
7. Ricerca di patogeni mediante tecniche biomolecolari Escherichia coli
8. Ricerca di patogeni mediante tecniche biomolecolari Campylobacter
9. Ricerca di virus mediante tecniche biomolecolari: Norovirus
10. Identificazione di specie mediante tecniche biomolecolari
11. O.G.M.