Dal punto di vista economico, il sistema finanziario può essere definito come un complesso integrato di:
a) istituzioni (intermediari e autorità di controllo)
b) mercati finanziari
c) strumenti finanziari
a) Gli intermediari sono i seguenti:
banche, società finanziarie (106 ss. ecc.), società di intermediazione mobiliare (SIM), Società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), fondi comuni di investimento mobiliari e immobiliari, società di assicurazione, fondi pensione.
Le autorità di controllo sono:
Comitato interministeriale per il credito e il rispermio (CICR), Ministro dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Covip.
b) Mercati
I mercati finanziari sono le strutture attraverso le quali circolano i fondi all’interno del sistema economico.
L’analisi dei circuiti di intermediazione pone in evidenza l’esistenza di diverse tipologie di mercati (come si vedrà in seguito).
c) Gli strumenti finanziari sono costituiti dall’insieme di operazioni realizzate dagli intermediari presenti nel sistema finanziario.
Funzioni
Il sistema finanziario costituisce un’infrastruttura essenziale per il funzionamento delle moderne economie in quanto svolge almeno quattro importanti funzioni:
Venendo alla disciplina del mercato e dell’intermediazione finanziaria, questa si è profondamente evoluta negli ultimi decenni, in Italia e nei Paesi comunitari. Sono numerosi i fattori alla base di questa costante evoluzione:
Allo stato esiste, in Italia e in Europa, una disciplina del mercato finanziario che concerne tutti i profili della fattispecie:
In Italia tale disciplina è raccolta principalmente nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (in seguito TUF) e, soprattutto nella cospicua normativa secondaria (come si specificherà nel prosieguo).
Le fonti di riferimento non si limitano al TUF e alla relativa normativa secondaria, ma vanno considerati anche:
Sono dunque numerosi i settori che presentano profili di disciplina della materia che ci riguarda o interagiscono con essa.
Nell’analisi economica, tradizionalmente, il mercato finanziario viene considerato come l’insieme di tre settori:
Dal punto di vista normativo, invece, non si rinviene una definizione di “mercato finanziario” così delineata.
Una definizione normativa di mercato finanziario è quindi individuabile in via interpretativa, in particolare precisando il contenuto e i limiti di altre nozioni che sembrerebbero idonee ad individuare i confini della disciplina del mercato finanziario: la nozione di attività finanziaria, e quella di impresa finanziaria.
Nozione di attività finanziaria
Sia il TUB che il TUF fanno riferimento alla “attività finanziaria” (cfr. art. 10 comma 3, TUB, art. 106; art. 18 TUF) senza però darne una definizione.
Il problema definitorio permane poiché il legislatore ha dedicato scarsa attenzione alla individuazione del novero di attività che possono rientrare tra quelle finanziarie. Situazione giustificata dal fatto che si tratta di materia in permanente evoluzione e che, dunque, definizioni legislative della nozione possono andare incontro a rapida obsolescenza.
È ragionevole, in definitiva, attribuire alla nozione di “attività finanziaria” una accezione ampia tale da ricomprendere ogni attività o servizio che abbiano attinenza con il mercato finanziario e dei capitali in genere.
Analoghi problemi si rinvengono nel tentare di delimitare la nozione di “impresa finanziaria”.
A differenza di quanto visto in precedenza, quando viene utilizzata la nozione di impresa finanziaria è spesso definita dal legislatore.
Le definizioni però sono funzionali alle specifiche discipline e alle peculiarità della materia da regolare: art. 106 TUB, il TUF in generale, la disciplina dei gruppi bancari, delle partecipazioni al capitale, ecc.
In sé considerata la nozione di impresa finanziaria non è dunque sufficiente a delimitare la portata della disciplina del mercato finanziario, la quale inoltre non comprende solo le imprese che svolgono attività finanziaria, ma anche i mercati e gli emittenti.
In sostanza per delimitare i confini della disciplina del mercato finanziario vi sono essenzialmente due soluzioni.
Tale disciplina investe attività talora diverse, ma profondamente connesse tra loro:
1. Diritto del mercato finanziario: profili definitori generali e delimitazione della materia
2. Diritto del mercato finanziario: evoluzione della disciplina (aspetti generali)
3. Diritto del mercato finanziario: evoluzione della disciplina (aspetti generali) - Parte seconda
4. La direttiva MiFID. Principi generali
5. La direttiva MiFID: impianto normativo e profili generali di disciplina
6. Le autorità di controllo sui mercati mobiliari e finanziari
7. La vigilanza sui soggetti abilitati - parte prima
8. La vigilanza sui soggetti abilitati - parte seconda
9. Strumenti finanziari, servizi e attività di investimento - parte prima
10. Strumenti finanziari, servizi e attività di investimento - parte seconda
11. Servizi e attività di investimento: riserva di attività e accesso
12. Disciplina degli intermediari. Regole di condotta e di organizzazione interna
13. Disciplina dei contratti e separazione patrimoniale
14. Le specificità dei singoli servizi e attività di investimento
15. L'offerta fuori sede e le tecniche di comunicazione a distanza
F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2010, part. p. 2 ss.
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2010.
M. RISPOLI FARINA, G. ROTONDO, Il Mercato finanziario, Giuffrè Milano, 2005.
Letture consigliate:
G. ROSSI, Concorrenza, mercati finanziari e diritto societario, in Riv. soc., 1999, p. 6 ss.