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Marilena Rispoli » 1.Diritto del mercato finanziario: profili definitori generali e delimitazione della materia


Definizione (economica) di “sistema” finanziario

Dal punto di vista economico, il sistema finanziario può essere definito come un complesso integrato di:
a) istituzioni (intermediari e autorità di controllo)
b) mercati finanziari
c) strumenti finanziari
a) Gli intermediari sono i seguenti:
banche, società finanziarie (106 ss. ecc.), società di intermediazione mobiliare (SIM), Società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), fondi comuni di investimento mobiliari e immobiliari, società di assicurazione, fondi pensione.
Le autorità di controllo sono:
Comitato interministeriale per il credito e il rispermio (CICR), Ministro dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Covip.

Definizione (economica) di “sistema” finanziario (segue)

b) Mercati
I mercati finanziari sono le strutture attraverso le quali circolano i fondi all’interno del sistema economico.
L’analisi dei circuiti di intermediazione pone in evidenza l’esistenza di diverse tipologie di mercati (come si vedrà in seguito).

c) Gli strumenti finanziari sono costituiti dall’insieme di operazioni realizzate dagli intermediari presenti nel sistema finanziario.

Funzioni
Il sistema finanziario costituisce un’infrastruttura essenziale per il funzionamento delle moderne economie in quanto svolge almeno quattro importanti funzioni:

  • Realizza il trasferimento di risorse dal risparmio agli investimenti (funzione creditizia o di allocazione delle risorse)
  • Assicura l’efficiente funzionamento del sistema dei pagamenti (funzione monetaria)
  • Trasmette al sistema economico gli impulsi della politica monetaria ed economica
  • Consente la gestione dei rischi

Il circuito di intermediazione


Le fonti principali della disciplina del mercato finanziario

Venendo alla disciplina del mercato e dell’intermediazione finanziaria, questa si è profondamente evoluta negli ultimi decenni, in Italia e nei Paesi comunitari. Sono numerosi i fattori alla base di questa costante evoluzione:

  • integrazione comunitaria
  • crescente integrazione tra i mercati finanziari di Paesi diversi
  • sviluppo di nuovi prodotti finanziari e nuove tecniche di negoziazione
  • innovazione tecnologica
  • maggiore attenzione verso la tutela di risparmiatori e clienti

Allo stato esiste, in Italia e in Europa, una disciplina del mercato finanziario che concerne tutti i profili della fattispecie:

  • intermediari
  • mercati
  • emittenti
  • strumenti e prodotti finanziari

In Italia tale disciplina è raccolta principalmente nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (in seguito TUF) e, soprattutto nella cospicua normativa secondaria (come si specificherà nel prosieguo).

Le fonti principali della disciplina del mercato finanziario (segue)

Le fonti di riferimento non si limitano al TUF e alla relativa normativa secondaria, ma vanno considerati anche:

  • il d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia (in seguito TUB), e relativi provvedimenti di attuazione
  • disciplina dei fondi pensione
  • disciplina relativa all’introduzione dell’euro
  • disciplina contro il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite
  • norme in materia di tutela dei consumatori
  • disciplina antitrust, e così via

Sono dunque numerosi i settori che presentano profili di disciplina della materia che ci riguarda o interagiscono con essa.

Profili definitori: concetto economico e concetto giuridico di “mercato finanziario”

Nell’analisi economica, tradizionalmente, il mercato finanziario viene considerato come l’insieme di tre settori:

  • bancario e creditizio
  • intermediazione finanziaria non bancaria
  • assicurativo

Dal punto di vista normativo, invece, non si rinviene una definizione di “mercato finanziario” così delineata.
Una definizione normativa di mercato finanziario è quindi individuabile in via interpretativa, in particolare precisando il contenuto e i limiti di altre nozioni che sembrerebbero idonee ad individuare i confini della disciplina del mercato finanziario: la nozione di attività finanziaria, e quella di impresa finanziaria.

Nozione di attività finanziaria
Sia il TUB che il TUF fanno riferimento alla “attività finanziaria” (cfr. art. 10 comma 3, TUB, art. 106; art. 18 TUF) senza però darne una definizione.
Il problema definitorio permane poiché il legislatore ha dedicato scarsa attenzione alla individuazione del novero di attività che possono rientrare tra quelle finanziarie. Situazione giustificata dal fatto che si tratta di materia in permanente evoluzione e che, dunque, definizioni legislative della nozione possono andare incontro a rapida obsolescenza.
È ragionevole, in definitiva, attribuire alla nozione di “attività finanziaria” una accezione ampia tale da ricomprendere ogni attività o servizio che abbiano attinenza con il mercato finanziario e dei capitali in genere.

La nozione di impresa finanziaria

Analoghi problemi si rinvengono nel tentare di delimitare la nozione di “impresa finanziaria”.
A differenza di quanto visto in precedenza, quando viene utilizzata la nozione di impresa finanziaria è spesso definita dal legislatore.
Le definizioni però sono funzionali alle specifiche discipline e alle peculiarità della materia da regolare: art. 106 TUB, il TUF in generale, la disciplina dei gruppi bancari, delle partecipazioni al capitale, ecc.
In sé considerata la nozione di impresa finanziaria non è dunque sufficiente a delimitare la portata della disciplina del mercato finanziario, la quale inoltre non comprende solo le imprese che svolgono attività finanziaria, ma anche i mercati e gli emittenti.

Profili definitori e delimitazione della materia

In sostanza per delimitare i confini della disciplina del mercato finanziario vi sono essenzialmente due soluzioni.

  1. La prima consiste nell’accogliere la nozione economica di mercato finanziario e ritenere quindi il “Diritto del mercato finanziario” riguardi tutto quello che rientri in tale nozione, ricomprendendo la disciplina delle banche, delle attività finanziarie non bancarie, delle mercati, delle assicurazioni ecc.
  2. La seconda soluzione, adottata per queste lezioni, consiste in un approccio più restrittivo, in base al quale nella disciplina del marcato finanziario si può distinguere un particolare segmento che riguarda le attività attinenti al mercato dei capitali diverse da quella bancaria e assicurativa (come regolate dai rispettivi complessi normativi primari e secondari). Segmento che può qualificarsi con l’espressione (atecnica) di “mercato mobiliare”.

Tale disciplina investe attività talora diverse, ma profondamente connesse tra loro:

  • servizi di investimento
  • gestione collettiva del risparmio
  • gestione accentrata di strumenti finanziari
  • mercati regolamentati e non
  • emittenti strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico
  • intermediari finanziari disciplinati dal TUB

I materiali di supporto della lezione

F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2010, part. p. 2 ss.

R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2010.

M. RISPOLI FARINA, G. ROTONDO, Il Mercato finanziario, Giuffrè Milano, 2005.

Letture consigliate:

G. ROSSI, Concorrenza, mercati finanziari e diritto societario, in Riv. soc., 1999, p. 6 ss.

Banca d’Italia

Consob

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