La vigilanza si articola in tre componenti generali più due specifiche.
Quelle generali sono:
a) vigilanza regolamentare
b) vigilanza informativa
c) vigilanza ispettiva
Quelle specifiche sono rappresentate dai c.d. “interventi specifici” e dalla vigilanza sui gruppi. Ancora una volta l’assonanza con la disciplina del TUB è più che evidente.
A differenza del TUB, tuttavia, il TUF deve porsi il problema della ripartizione, all’interno delle singole articolazioni della vigilanza, dei compiti spettanti alla Banca rispetto a quelli della Consob.
È in tali profili che viene ad applicarsi, infatti, il principio generale della ripartizione di competenze per funzioni tra le due autorità, secondo lo schema stabilito dall’art. 5.
La vigilanza regolamentare consiste nell’emanazione di norme secondarie nelle materie di competenza delle autorità di vigilanza, come di volta in volta stabilito dal legislatore.
Nel TUF, ma in generale nella disciplina dei mercati finanziari, la vigilanza regolamentare ha una rilevanza amplissima.
Il TUF esplicita i principi che devono informare la vigilanza regolamentare (art. 6):
a) valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati
b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva del sistema italiano;
d) agevolazione dell’innovazione e della concorrenza
La portata estremamente generica di tali principi solleva qualche dubbio in dottrina circa la effettività del disposto di cui all’art. 6 TUF.
Il TUF dispone poi (art. 6, comma 2) che le autorità di vigilanza possano prevedere obblighi aggiuntivi in capo ai soggetti vigilati, rispetto a quanto disposto dalla MiFID, che – si ricorda – impone un livello di “armonizzazione massima”.
Ai sensi di questa norma, nei propri regolamenti, Consob e Banca d’Italia possono prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi «solo in casi eccezionali in cui tali obblighi sono giustificati e proporzionati», tenuto conto della necessità di far fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori e l’integrità del mercato, e solo se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
Ferme le materie attribuite al Ministro dell’economia, la ripartizione delle funzioni tra Banca d’Italia e Consob segue, anche in questo caso, i criteri generali visti nelle lezioni precedenti, ma questi vengono specificati secondo una individuazione delle singole materie attribuite alle due autorità, sia singolarmente sia in via congiunta.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, la Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, e partecipazioni detenibili
b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di deposito e sub deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela
c) le regole applicabili agli OICR aventi ad oggetto:
- criteri e divieti relativi all’attività di investimento, con riguardo anche ai rapporti di gruppo
- norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio
- schemi tipo e modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le Sicav devono redigere periodicamente
- metodi di calcolo delle azioni o delle quote di OICR
- criteri e modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione
La Consob è competente a disciplinare, sentita la Banca d’Italia, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
La Consob è competente poi a disciplinare gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
Vi sono alcune materie che rientrano nella competenza congiunta di Consob e Banca d’Italia.
Le due autorità disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) requisiti generali di organizzazione
b) continuità dell’attività
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione della funzione di cui alla lettera e)
d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio
e) controllo della conformità alle norme
f) gestione del rischio dell’impresa
g) audit interno
h) responsabilità dell’alta dirigenza
i) trattamento dei reclami
j) operazioni personali
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività
l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti
m) conservazione delle registrazioni
n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi (cfr. art. 6, comma 2-bis)
Nell’ambito della vigilanza regolamentare va segnalato il riferimento che la disciplina del TUF opera in più punti alla “professionalità” o alla competenza dell’investitore.
In tal senso, la disciplina riflette una ben precisa impostazione delle norme comunitarie, in particolare della MiFID, la quale prevede appunto una specifica graduazione della disciplina in funzione della “natura” professionale o meno del cliente.
La MiFID prevede trattamenti differenziati a seconda che l’investitore rientri o meno nella categoria dei c.d. “clienti al dettaglio”, “clienti professionali” o delle c.d. “controparti qualificate”.
Si tratta di una impostazione ormai consolidata che risponde ad una effettiva, e generalmente condivisa, esigenza di calibrazione della regolamentazione in funzione delle reali esigenze di tutela da perseguire.
La vigilanza informativa consiste nel potere, attribuito alle autorità di vigilanza, di chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.
La vigilanza informativa si può esercitare sostanzialmente in due modi:
La norma non pone limiti al potere delle autorità di vigilanza che possono richiedere, quindi, ogni tipo di atti e documenti.
L’unico limite è riferito alle materie di rispettiva competenza di Banca d’Italia e Consob, per cui ciascuna autorità non può chiedere dati e notizie relativi a materie che rientrano nella sfera di competenza dell’altra (v. art. 6, comma 2-ter).
Rientra nella vigilanza informativa anche la materia degli obblighi di comunicazione del collegio sindacale e della società di revisione dei soggetti abilitati che sono destinatari di norme particolari.
Si tratta di disposizioni che mutano la prospettiva tradizionale in cui collocano gli organi di controllo interni delle società di capitali, in quanto la loro azione viene ad orientarsi anche verso la tutela degli interessi perseguiti dall’autorità di vigilanza.
Il TUF (art. 8, comma 2) stabilisce che la Banca d’Italia e la Consob possono esercitare i propri poteri di richiesta di dati, notizie, atti e documenti nei confronti della società incaricata della revisione contabile.
Il TUF prevede poi (art. 8 comma 3) che l’organo di controllo (a seconda del modello societario adottato) deve informare senza indugio la Banca d’Italia o la Consob di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività dei soggetti abilitati.
Un’analoga norma (comma 4) è prevista per le società di revisione, mentre gli stessi compiti sono stabiliti anche in capo agli organi di controllo interno e alle società di revisione dei soggetti che controllano intermediari abilitati.
Il TUF prevede che la Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati (art. 10).
Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all’altra, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.
Ulteriori norme riguardano i poteri ispettivi nei confronti di succursali di soggetti esteri, sia comunitari, sia extracomunitari.
Anche in quest’ambito, il TUF esprime la chiara esigenza di assicurare il coordinamento tra le due autorità.
Rilevante è, altresì, il riferimento alle disposizioni comunitarie, che viene posto quale criterio generale (o limite) allo svolgimento dell’attività ispettiva.
In sede di recepimento della MiFID, è stata aggiunta una norma in base alla quale la Consob può richiedere alla società di revisione contabile di effettuare verifiche ispettive, con spese a carico del soggetto ispezionato (art. 10, comma 1-bis).
Accanto alle norme in materia di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, si colloca la disciplina dei c.d. “interventi sui soggetti abilitati”.
Obiettivo di questa disciplina è riconoscere alle autorità di vigilanza poteri specifici che non rientrano negli altri tre filoni della vigilanza. Si tratta, per la maggior parte, di poteri che incidono direttamente sull’attività degli organi sociali dei soggetti vigilati.
Dunque la Banca d’Italia e la Consob possono:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti abilitati
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lett. b) (cfr. art. 7)
Il potere delle autorità di vigilanza si ferma, almeno sul piano formale, alla convocazione degli organi, mentre l’assunzione delle relative delibere resta affidata agli organi competenti.
Infine, uno specifico potere di intervento è attribuito alla Banca d’Italia che può emanare disposizioni di carattere particolare, aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 6 e imporre provvedimenti restrittivi o limitazioni concernenti i servizi e le attività svolte dai soggetti abilitati.
La vigilanza comprende poi le norme relative alla supervisione sui gruppi finanziari.
Il TUF affida alla Banca d’Italia il potere di definire la nozione di gruppo rilevante ai fini della disciplina in questione. Anche questa disciplina risente fortemente, e per ovvi motivi, della normativa dettata dal TUB per i gruppi bancari.
La Banca d’Italia può impartire ai soggetti abilitati al vertice del gruppo, disposizioni riferite al complesso dei soggetti che fanno parte del medesimo.
La capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia.
Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione ai fini del rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ai soggetti facenti parte del gruppo, la trasmissione anche periodica di dati e notizie.
La Banca d’Italia può impartire disposizioni nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo e imporre loro l’applicazione delle norme del TUF in materia di revisione contabile.
Si consiglia di consultare le fonti normative citate:
Altri siti per la consultazione dei materiali indicati nelle lezioni 7 e 8:
Tra gli organismi deputati a forme di collaborazione istituzionale si ricordano, tra gli altri:
1. Diritto del mercato finanziario: profili definitori generali e delimitazione della materia
2. Diritto del mercato finanziario: evoluzione della disciplina (aspetti generali)
3. Diritto del mercato finanziario: evoluzione della disciplina (aspetti generali) - Parte seconda
4. La direttiva MiFID. Principi generali
5. La direttiva MiFID: impianto normativo e profili generali di disciplina
6. Le autorità di controllo sui mercati mobiliari e finanziari
7. La vigilanza sui soggetti abilitati - parte prima
8. La vigilanza sui soggetti abilitati - parte seconda
9. Strumenti finanziari, servizi e attività di investimento - parte prima
10. Strumenti finanziari, servizi e attività di investimento - parte seconda
11. Servizi e attività di investimento: riserva di attività e accesso
12. Disciplina degli intermediari. Regole di condotta e di organizzazione interna
13. Disciplina dei contratti e separazione patrimoniale
14. Le specificità dei singoli servizi e attività di investimento
15. L'offerta fuori sede e le tecniche di comunicazione a distanza
F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2008.
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2010.
M. RISPOLI FARINA, G. ROTONDO, Il Mercato finanziario, Giuffrè Milano, 2005.
Letture consigliate:
F. VELLA, Le autorità di vigilanza. Non è solo questione di architetture, in Dir. banc., 2007, I, p. 195