Artt. 117 TUIR
Soggetti legittimati
Possono usufruire della norma:
a) Risiedono in un Paese con il quale esiste un accordo contro le doppie imposizioni.
b) Hanno in Italia una stabile organizzazione nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.
NB: a condizione che vi sia un rapporto di controllo di cui all’art. 2359, c. 1, 1) del c.c. con il rispetto dei requisiti di cui
all’art. 21.
Artt. 117 TUIR
Soggetti esclusi
N.B.: La norma non chiarisce a quale tipo di agevolazione la norma fa riferimento ai fini dell’esclusione dal regime…Questione aperta!
La nozione di controllo
Ai sensi dell’art. 120 le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata si considerano controllate se:
a) la controllante detiene una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale per oltre il 50%, considerando l’effetto demoltiplicativo della catena di controllo ed escludendo le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale di cui all’art. 2364
b) la controllante detiene una partecipazione diretta o indiretta all’ utile per oltre il 50%, considerando l’effetto demoltiplicativo della catena di controllo ed
escludendo le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale
di cui all’art. 2364
Il controllo:
N.B.: Il testo di legge non chiarisce se le due condizioni a) e b) debbano o meno sussistere contemporaneamente.
La nozione di controllo
Poiché l’art. 117 rimanda ai requisiti di cui all’art. 120, sembra che entrambe le condizioni debbano essere soddisfatte contemporaneamente.
In tal caso sarebbero escluse le partecipazioni:
Le condizioni per l’esercizio dell’opzione
Una società può esercitare l’opzione solo in qualità di controllante o di controllata.
Ai fini della validità dell’esercizio dell’opzione occorre che:
a) Gli esercizi sociali della controllante e della controllata siano coincidenti
b) L’opzione venga esercitata da controllante e controllata congiuntamente
c) La controllata elegga domicilio presso la controllante
d) L’opzione venga comunicata all’Agenzia delle entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 129
N.B. L’opzione è vincolante per 3 anni.
Artt. 121 TUIR
Obblighi società controllate
a) Compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti.
b) Fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto.
c) Fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell’opzione.
Artt. 122 TUIR
Obblighi società controllante
Per effetto delle modifiche apportate con l’art. 1, comma 33, lett. s), num. 1), L. n. 244/2007 la società od ente consolidante non può più apportare le rettifiche connesse:
Ratio delle modifiche: semplificazione procedura consolidamento
Le novità sulla deducibilità deglòi interessi passivi
A seguito delle modifiche apportate sempre dalla L. n .244/2007 con rifeirmento alla deducibilità degli interessi passivi (soppressione thin cap e pro rata patrimoniale).
Nuovo Art.. 96 TUIR: gli interessi passivi e gli oneri assimilati, … sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, e che l’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica … (ROL).
Le novità sulla deducibilità deglòi interessi passivi
Ne consegue:
Nuovo Art. 96 , c. 7: in caso di consolidato nazionale l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo ad una consolidata può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente, vale a dire non integralmente sfruttato “in proprio ” per la deduzione.
Riportabilità delle perdite
Le perdite fiscali relative a esercizi anteriori alla tassazione di gruppo sono utilizzabili solo dalle società che le hanno prodotte.
Le perdite derivanti dal consolidamento sono utilizzabili dalla controllante.
In caso di mancato rinnovo dell’opzione dopo i 3 anni, ovvero, in caso di decadenza prima del decorso del termine triennale, il riporto spetta alla controllante, salvo una possibilità di ripartizione fra le società del gruppo da definire con successivo decreto.
Riportabilità delle eccedenze di imposta
Le eccedenze di imposta anteriori alla tassazione di gruppo possono essere utilizzate indifferentemente:
Durante la tassazione di gruppo, le eccedenze di imposta competono alla controllante.
In caso di mancato rinnovo dell’opzione o di interruzione prima del triennio, le eccedenze di imposta competono alla controllante.
Responsabilità società del gruppo consolidanti
Le società partecipanti alla tassazione di gruppo sono responsabili in solido per imposte, sanzioni ed interessi relativi agli esercizi di efficacia dell’opzione.
Facoltà, per un soggetto residente, di includere proporzionalmente nella propria base imponibile, a prescindere dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate non residenti
Possono usufruire della norma:
Con le seguenti caratteristiche:
Requisito del controllo: si considerano controllare le società ed enti non residenti le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono possedute direttamente o indirettamente dalla società o ente controllante e/o da sue controllate residenti per una percentuale superiore al 50%, tenendo conto della demoltiplicazione derivante dalla catena di controllo.
Condizioni per il consolidamento
NB: l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile.
1. I soggetti passivi dell'IRES
2. I soggetti passivi dell'IRES: gli enti non commerciali
3. Il terzo settore: le onlus e l'impresa sociale
5. I soggetti passivi dell'IRES: la società europea
6. I soggetti passivi dell'IRES: il trust
7. Gli utili da partecipazione
8. Distribuzione riserve di patrimonio netto
9. Lo scioglimento del vincolo sociale
10. Dividendi in entrata e in uscita
11. La participation exemption
12. Le imposte differite e anticipate
13. Il disinquinamento del bilancio
14. I principi contabili internazionali: riflessi fiscali
15. Regime di tassazione dei gruppi societari: la trasparenza
16. Regime di tassazione dei gruppi societari: il consolidato
1. I soggetti passivi dell'IRES
2. I soggetti passivi dell'IRES: gli enti non commerciali
3. Il terzo settore: le onlus e l'impresa sociale
5. I soggetti passivi dell'IRES: la società europea
6. I soggetti passivi dell'IRES: il trust
7. Gli utili da partecipazione
8. Distribuzione riserve di patrimonio netto
9. Lo scioglimento del vincolo sociale
10. Dividendi in entrata e in uscita
11. La participation exemption
12. Le imposte differite e anticipate
13. Il disinquinamento del bilancio
14. I principi contabili internazionali: riflessi fiscali
15. Regime di tassazione dei gruppi societari: la trasparenza
16. Regime di tassazione dei gruppi societari: il consolidato
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