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Paola Coppola » 16.Regime di tassazione dei gruppi societari: il consolidato


Il consolidato

Artt. 117 TUIR
Soggetti legittimati
Possono usufruire della norma:

  • Spa
  • Srl
  • Società cooperative
  • Società di mutua assicurazione
  • Enti commerciali
  • Società ed enti non residenti se

a) Risiedono in un Paese con il quale esiste un accordo contro le doppie imposizioni.
b) Hanno in Italia una stabile organizzazione nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.

  • Società bancarie, finanziarie e assicurative con alcuni limiti specifici.

NB: a condizione che vi sia un rapporto di controllo di cui all’art. 2359, c. 1, 1) del c.c. con il rispetto dei requisiti di cui
all’art. 21.

Il consolidato (segue)

Artt. 117 TUIR

Soggetti esclusi

  • Le società che non sono soggette a IRES
  • Le società sottoposte a fallimento o liquidazione coatta amministrativa
  • Le società che godono di agevolazioni totali o parziali a fini IRES

N.B.: La norma non chiarisce a quale tipo di agevolazione la norma fa riferimento ai fini dell’esclusione dal regime…Questione aperta!

Il consolidato (segue)

La nozione di controllo
Ai sensi dell’art. 120 le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata si considerano controllate se:

a) la controllante detiene una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale per oltre il 50%, considerando l’effetto demoltiplicativo della catena di controllo ed escludendo le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale di cui all’art. 2364

b) la controllante detiene una partecipazione diretta o indiretta all’ utile per oltre il 50%, considerando l’effetto demoltiplicativo della catena di controllo ed
escludendo le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale
di cui all’art. 2364
Il controllo:

  • può essere diretto o indiretto;
  • deve sussistere all’inizio di ogni esercizio per il quale le società (controllante e controllata) esercitano l’opzione.

N.B.: Il testo di legge non chiarisce se le due condizioni a) e b) debbano o meno sussistere contemporaneamente.

Il consolidato (segue)

La nozione di controllo
Poiché l’art. 117 rimanda ai requisiti di cui all’art. 120, sembra che entrambe le condizioni debbano essere soddisfatte contemporaneamente.

In tal caso sarebbero escluse le partecipazioni:

  • dell’usufruttuario (non è socio);
  • del nudo proprietario (non partecipa all’utile);
  • del creditore pignoratizio.

Il consolidato (segue)


Il consolidato (segue)

Le condizioni per l’esercizio dell’opzione

Una società può esercitare l’opzione solo in qualità di controllante o di controllata.

Ai fini della validità dell’esercizio dell’opzione occorre che:

a) Gli esercizi sociali della controllante e della controllata siano coincidenti
b) L’opzione venga esercitata da controllante e controllata congiuntamente
c) La controllata elegga domicilio presso la controllante
d) L’opzione venga comunicata all’Agenzia delle entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 129

N.B. L’opzione è vincolante per 3 anni.

Il consolidato (segue)

Artt. 121 TUIR

Obblighi società controllate

a) Compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti.

b) Fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto.

c) Fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell’opzione.

Il consolidato (segue)

Artt. 122 TUIR

Obblighi società controllante

  • Presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato
  • Calcola il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato
  • Procede alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi

Per effetto delle modifiche apportate con l’art. 1, comma 33, lett. s), num. 1), L. n. 244/2007 la società od ente consolidante non può più apportare le rettifiche connesse:

  • alla sterilizzazione della quota imponibile dei dividendi infragruppo;
  • al regime di neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo;
  • alla rideterminazione del pro rata patrimoniale.

Ratio delle modifiche: semplificazione procedura consolidamento

Il consolidato (segue)

Le novità sulla deducibilità deglòi interessi passivi

A seguito delle modifiche apportate sempre dalla L. n .244/2007 con rifeirmento alla deducibilità degli interessi passivi (soppressione thin cap e pro rata patrimoniale).

Nuovo Art.. 96 TUIR: gli interessi passivi e gli oneri assimilati, … sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, e che l’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica … (ROL).

Il consolidato (segue)

Le novità sulla deducibilità deglòi interessi passivi

Ne consegue:

  • gli interessi passivi e gli oneri finanziari, al netto di quelli attivi, sono deducibili non oltre la soglia del 30 per cento del ROL;
  • che l’eventuale surplus di interessi, indeducibile può essere riportato a nuovo.

Nuovo Art. 96 , c. 7: in caso di consolidato nazionale l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo ad una consolidata può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente, vale a dire non integralmente sfruttato “in proprio ” per la deduzione.

Il consolidato (segue)

Riportabilità delle perdite

Le perdite fiscali relative a esercizi anteriori alla tassazione di gruppo sono utilizzabili solo dalle società che le hanno prodotte.

Le perdite derivanti dal consolidamento sono utilizzabili dalla controllante.

In caso di mancato rinnovo dell’opzione dopo i 3 anni, ovvero, in caso di decadenza prima del decorso del termine triennale, il riporto spetta alla controllante, salvo una possibilità di ripartizione fra le società del gruppo da definire con successivo decreto.

Il consolidato (segue)

Riportabilità delle eccedenze di imposta

Le eccedenze di imposta anteriori alla tassazione di gruppo possono essere utilizzate indifferentemente:

  • dalla controllante;
  • dalla controllata cui competono.

Durante la tassazione di gruppo, le eccedenze di imposta competono alla controllante.

In caso di mancato rinnovo dell’opzione o di interruzione prima del triennio, le eccedenze di imposta competono alla controllante.

Il consolidato (segue)

Responsabilità società del gruppo consolidanti

Le società partecipanti alla tassazione di gruppo sono responsabili in solido per imposte, sanzioni ed interessi relativi agli esercizi di efficacia dell’opzione.

Il consolidato mondiale: cenni

Facoltà, per un soggetto residente, di includere proporzionalmente nella propria base imponibile, a prescindere dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate non residenti
Possono usufruire della norma:

  • Spa
  • Srl
  • Società cooperative
  • Società di mutua assicurazione
  • Enti commerciali

Con le seguenti caratteristiche:

  • I titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
  • Sono controllati (ex art. 2359, co. 1, n. 1):
    • dallo stato o da altri enti pubblici;
    • da persone fisiche residenti che non siano controllanti (art. 2359,co.1, n. 1 e 2) di altra società o ente, residente e non, considerando anche le partecipazioni detenute da parti correlate.

Il consolidato mondiale: cenni (segue)

Requisito del controllo: si considerano controllare le società ed enti non residenti le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono possedute direttamente o indirettamente dalla società o ente controllante e/o da sue controllate residenti per una percentuale superiore al 50%, tenendo conto della demoltiplicazione derivante dalla catena di controllo.

Condizioni per il consolidamento

  • deve avvenire per tutte le controllate non residenti;
  • li esercizi sociali devono essere identici;
  • bilanci devono essere sottoposto a revisione contabile;
  • deve essere ottenuta risposta positiva da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • attraverso apposito interpello.

NB: l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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