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Paola Coppola » 5.I soggetti passivi dell'IRES: la società europea


La società europea e la società cooperativa europea

Società europea (SE) ex Reg CE 2157/2001

Società cooperativa europea (SCE) ex Reg CE 1435/2003

Art. 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199: le introduce espressamente tra i soggetti IRES, di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) per conformare l’ordinamento interno alla direttiva 2005/19/CE, modificativa della direttiva 90/434/CEE , relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni e altre operazioni di ristrutturazione aziendale concernenti società di Stati membri diversi.

La società Europea ex Reg CE 2157/2001: caratteri peculiari

La SE è una società per azioni di diritto comunitario che si caratterizza, nel panorama delle forme organizzative societarie degli Stati membri, in quanto dotata di un corpus normativo uniforme per tutti i Paesi UE.

Modalità di costituzione:

  • fusione propria o per incorporazione di società per azioni, di cui almeno due devono essere soggette alla legge di Stati membri diversi;
  • scambio di partecipazioni con costituzione di una SE holding: l’operazione si realizza con il conferimento delle partecipazioni delle società promotrici nella costituenda SE, che diventa così controllante delle società fondatrici;
  • costituzione di un’affiliata comune, regolata tramite rinvio alle disposizioni interne dei singoli Stati e si sostanzia in un conferimento delle società residenti promotrici a favore della costituenda SE;
  • trasformazione in SE di una società per azioni di diritto nazionale, che abbia da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro.

La società Europea ex Reg CE 2157/2001: caratteri peculiari

Struttura e funzionamento: la SE è dotata di un’assemblea generale degli azionisti e un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della scelta adottata dallo Statuto.

Coinvolgimento dei lavortori: condizione imposta ai fini della costituzione di detta società; si privilegia il “negoziato”, accordo tra società partecipanti SE ed i rappresentanti dei lavoratori.

Per il resto si applicano le disposizioni nazionali sulle società per azioni.

Attenzione allo shopping legislativo!

La società Europea: gli aspetti fiscali

Il Regolamento 2157/2001 non prevede nessuna disposizione fiscale applicazione delle disposizioni nazionali previste per le società per azioni …

Fiscalmente rilevano solo alcune questioni:

Determinazione della residenza fiscale della società nell’ambito di UNO degli Stati membri UE.

Regime fiscale applicabile in caso di trasferimento della residenza della SE o in caso di SpA nazionale che diventa Società Europea.

La società Europea: la residenza fiscale

Residenza S.E.: In generale, fiscalmente la SE è assoggettata al regime previsto dai singoli Paesi per la tassazione delle società di capitali nello Stato membro in cui ha la sede.

In Italia: ” ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”, art. 73,comma 3 TUIR.

NB: possibili conflitti di residenza tra Stati UE in cui opera la S.E.

Verificare di volta in volta convenzioni contro la doppia imposizione (modello OCSE).

La società cooperativa europea

Introdotta con la Direttiva n. 2003/72/CEE e disciplinata dal Regolamento n. 1435/2003 del Consiglio.

Obiettivi:

  • offrire uno strumento legale adeguato a facilitare le attività transfrontaliere della cooperazione all’interno dell’Unione anche mediante lo strumento della società cooperativa;
  • permettere a società di differenti Stati membri di procedere ad una fusione o di costituire una società holding o una società affiliata senza che questo dia obbligatoriamente luogo a scioglimento.

Modalità di costituzione:

  • una combinazione di cinque o più persone fisiche residenti in almeno due Stati UE e una o più entità giuridiche con sede legale in almeno due Stati UE;
  • fusione di due o più cooperative esistenti con sede legale in almeno due Stati UE;
  • conversione di una cooperativa esistente avente, per i due anni precedenti, una filiale o una succursale in un altro Stato membro.

La società cooperativa europea (segue)

Peculiarità

  • Lo statuto si ispira allo statuto della Società europea, adattato però alle specificità della cooperazione.
  • Obbligo di prevedere nello statuto un sistema di coinvolgimento e partecipazione dei lavorati alla gestione.
  • I diritti di voto sono assegnati secondo il principio: un socio un voto; in alcuni casi si può tenere conto del maggior volume di attività economica svolta con la cooperativa.

La società cooperativa europea ex Reg. CE 1435/2003

Il regolamento CE n. 1435/2003

Conferma la definizione per le cooperative la natura di gruppi di persone fisiche o giuridiche soggetti a peculiari principi, diversi da quelli applicabili agli altri operatori economici.

Favorisce il coinvolgimento dei lavoratori, in applicazione della direttiva 2003/72/CE - favorire l’esercizio del diritto all’informazione.

Applica, nei casi previsti dal regolamento, le norme nazionali sulle cooperative e sulle società per azioni.

Non pregiudica la legislazione dello Stato nel cui territorio la SCE ha stabilito la sede sociale e degli Stati nei quali hanno residenza o sede i singoli soci.

Non prevede una specifica disciplina fiscale.

La società europea e la società cooperativa europea

Vantaggi

Favoriscono la costituzione di entità di maggiori dimensioni che possono operare nel mercato comune, evitandone il preventivo scioglimento.

Possono stabilire liberamente la sede in qualsiasi luogo della Comunità e trasferirla in qualsiasi momento

La società europea e la società cooperativa europea (segue)

Svantaggi

La normativa comunitaria non indica alcuna specifica disposizione concernente il trattamento di tale soggetto.

Molteplici problematiche fiscali riguardano la determinazione del luogo di residenza e delle conseguenti modalità di tassazione degli utili prodotti.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di diritto interno dello Stato membro in cui è fissata la sede legale per la regolamentazione delle fattispecie non previste dal Regolamento comunitario. Possibili disparità di trattamento.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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