Ipotesi di scioglimento
Recesso del socio.
Esclusione del socio.
Decesso del socio.
Acquisto e riscatto di azioni proprie.
Cessione a titolo oneroso della partecipazione.
Art. 2285 c.c.
Società di persone
Il recesso immotivato (ad nutum) “quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci” (comma 1).
Il recesso straordinario, “quando sussiste una giusta causa” (comma 2).
Il recesso consentito nei casi previsti dal contratto sociale (ipotesi cd. convenzionali), nonché nel caso di proroga tacita di società in nome collettivo (art. 2307, comma 3, c.c.) e società in accomandita semplice (art. 2315 c.c.).
Ratio
Inammissibilità vincoli obbligatori perpetui o indefiniti.
Mezzo di difesa consentito a tutti i soci rivolto a far cessare gli effetti d’un vincolo non più giustificato per sopravvenute circostanze e che è idoneo a non pregiudicare, nel contempo, l’esistenza del contratto originario.
Art. 2437 c.c. e ss
Società di capitali:
Esercitabile per tutte o per parte delle azioni possedute
Esercitabile per:
Ipotesi di recesso ad hoc per i soci delle società a responsabilità limitata (art. 2473 c.c.).
Nuovi criteri di determinazione del valore della partecipazione del socio recedente e regola nuove procedure per l’esercizio del diritto.
Liquidazione della quota società di capitali
Per le società quotate, il rimborso continua ad essere determinato, come in passato, in base alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione, dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
Criteri legal in ogni caso. Derogabili anche per mezzo di clausola statuaria ex art. 2467 – ter
Liquidazione della quota società di capitali
Per le società non quotate, invece, il valore di rimborso è oggi determinato, ai sensi del nuovo criterio indicato al cit. art. 2437-ter, in base al valore attuale della quota di patrimonio da liquidare, comprensiva dei redditi futuri e dell’eventuale avviamento (come già stabilito, anche in passato, per i soci di società a base personale dall’art. 2289 c.c. ) e non più in proporzione al valore del patrimonio contabile di spettanza del socio uscente, come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato (ex previgente art. 2437 c.c.).
Art. 2437-quater c.c.
La sequenza procedurale
Gli amministratori sono tenuti, innanzitutto ad offrire in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Solo se i soci non acquistano in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi (nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi).
In caso di mancato collocamento delle azioni, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni potranno essere rimborsate mediante acquisto di azioni proprie da parte della società, previo utilizzo di riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2357 c.c.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento dell’intera società.
Art. 2437-quater c.c.
Le modalità di liquidazione
“Atipica“, senza annullamento delle azioni o quote possedute dal socio (sorta di vendita forzosa della partecipazione detenuta dal socio uscente verso gli altri soci superstiti o verso terzi, senza riduzione del valore del patrimonio della società) in cui la determinazione del prezzo di vendita è sottratta, peraltro, alla disponibilità del cedente-recedente.
“Tipica” in cui, invece, la liquidazione della quota avviene mediante annullamento delle azioni o quote possedute dal socio e contestuale riduzione di patrimonio netto sociale, previa utilizzazione di utili o di riserve di patrimonio netto disponibili, in mancanza dei quali, la società è tenuta o a deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
Artt. 2286; 2287; 2288; 2473-bis c.c.
Società di persone
L’esclusione più avvenire di diritto, nei casi previsti dall’art. 2288 c.c. o può essere facoltativa, quando avviene per volontà degli altri soci, al verificarsi di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, oppure di accadimenti che riguardano la capacità di agire del socio (interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici: ex art. 2286, comma 1).
L’esclusione può avvenire anche per la sopravvenuta impossibilità del socio ad eseguire il conferimento, per cause a lui non imputabili (art. 2286 cit. commi 2 e 3) ed ancora nel caso di società composta da due soci, nel caso di esclusione di uno di essi pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro (ex art. 2287, comma 3, c.c.).
Artt. 2286; 2287; 2288; 2473-bis c.c.
Società a responsabilità limitata
Nell’ambito dell’ampliamento dell’autonomia contrattuale che da tale riforma è derivato, l’atto costitutivo delle s.r.l. può prevedere specifiche cause di esclusione per giusta causa (art. 2473-bis, c.c.), ulteriori rispetto a quella già prevista dalla legge per la morosità nell’esecuzione dei conferimenti (ex art. 2466 c.c.).
In tali casi, si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 2473 c.c. in tema di recesso comprese, quindi, quelle relative ai criteri di determinazione del valore della quota da liquidare, esclusa, tuttavia, la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
Nel caso in cui non ci siano soci o terzi disposti ad acquistare la quota del socio escluso o riserve tali da consentire il rimborso della quota al recedente la società non potrà procedere a ridurre il capitale sociale (per non ledere l’integrità dello stesso) e sarà costretta a procedere allo scioglimento dell’intera società.
Artt. 2284 c.c.
In caso di decesso del socio si verifica la cosiddetta “triplice opzione” per i soci superstiti :
Nel caso in cui i soci superstiti decidano di continuare o sciogliere la società, gli eredi di quello defunto non possono in alcun modo interferire in questa determinazione, ma solo subire le conseguenze della scelta operata.
La legge non stabilisce, peraltro, un termine entro il quale i soci devono manifestare tale scelta.
Solo nel caso in cui essi decidano di liquidare la quota agli eredi, il pagamento del debito deve avvenire entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento (art. 2289, comma 4).
Per evitare che gli eredi rimangano per lungo tempo in tale stato di incertezza si ritiene che spetti agli eredi il potere di fissare un termine entro il quale gli altri debbano pronunciarsi, come avviene, in linea di principio, in tutte le altre ipotesi in cui ad una parte è attribuita la facoltà di effettuare una scelta tra più soluzioni alternative.
Acquisto di azioni proprie: 2 ipotesi
a) Acquisto ex art. 2357 c.c., cui segue la costituzione d’una riserva indisponibile ai sensi del successivo art. 2357-ter;c.c.
Acquisto consentito per le sole azioni liberate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, con l’autorizzazione dell’assemblea che deve fissare anche le modalità dell’acquisto.
Azioni indisponibili per gli amministratori una preventiva autorizzazione dell’assemblea.
Limiti
b) Acquisto ex art. 2357-bis, cui consegue una riduzione di capitale sociale da attuarsi attraverso il riscatto ed annullamento delle azioni acquistate.
Può avere ad oggetto anche azioni non interamente liberate, in quanto l’obbligo dei soci per il versamento del residuo si estingue con l’annullamento delle azioni.
La riduzione può, peraltro, superare la decima parte del capitale sociale che in tale evenienza è considerato esuberante e non è richiesta l’autorizzazione dell’assemblea, che resta assorbita dalla delibera di riduzione del capitale da parte dell’assemblea straordinaria.
Riscatto azioni proprie
La società non opera una ripartizione del patrimonio netto per adempiere ad un obbligo di legge (come nei casi di scioglimento del vincolo sociale in cui sorge un obbligo di pagamento del debito di restituzione sorto nei confronti del socio uscente).
Il riscatto, inoltre, può portare ad una riduzione del capitale sociale che segue solo ad una formale delibera di riduzione, ma non costituisce, di per sé, una riduzione del capitale sociale.
Fiscalmente si rileva un collegamento funzionale:
Art. 47 TUIR, c. 5
Vendita a titolo oneroso della partecipazione:
corrispettivo ricevuto – (minor) “costo” fiscale delle partecipazioni
Possibili plusvalori tassabili
a) Partecipazione ceduta detenuta da persona fisica al di fuori del regime d’impresa:
Plusvalore= plusvalenza tassata secondo il regime dei cd. capital gains (art. 67, comma, 1, lett. c) o c-bis) del TUIR).
b) Partecipazione ceduta detenuta da imprenditore, società di persone o soggetto IRES
Plusvalore= ricavo ex art. 85 TUIR se partecipazione bene merce.
Plusvalenza tassata ex art. 86 o ESENTE ex art. 87 TUIR se immobilizzata.
Art. 47 TUIR, c. 7
Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate
Quantum ricevuto – (minor) “costo” fiscale delle partecipazioni
Plusvalore
A. La parte di “plusvalore” derivante dalla restituzione al socio di utili o di riserve di utili è tassata con il medesimo regime impositivo previsto per i dividendi.
B. La parte di “plusvalore” derivante dalla restituzione al socio delle riserve di capitale è equiparata alla restituzione di capitale. Tuttavia vi è differenza a seconda che si tratti di restituzione di capitale derivante.
Se la restituzione delle riserve deriva:
Fiscalmente equiparati ad una plusvalenza imponibile (art. 86 ) o una plusvalenza esente ex art. 87 (in toto o limitatamente al 50,28% del suo ammontare, ex art. 58, comma 2).
1. I soggetti passivi dell'IRES
2. I soggetti passivi dell'IRES: gli enti non commerciali
3. Il terzo settore: le onlus e l'impresa sociale
5. I soggetti passivi dell'IRES: la società europea
6. I soggetti passivi dell'IRES: il trust
7. Gli utili da partecipazione
8. Distribuzione riserve di patrimonio netto
9. Lo scioglimento del vincolo sociale
10. Dividendi in entrata e in uscita
11. La participation exemption
12. Le imposte differite e anticipate
13. Il disinquinamento del bilancio
14. I principi contabili internazionali: riflessi fiscali
15. Regime di tassazione dei gruppi societari: la trasparenza
16. Regime di tassazione dei gruppi societari: il consolidato
1. I soggetti passivi dell'IRES
2. I soggetti passivi dell'IRES: gli enti non commerciali
3. Il terzo settore: le onlus e l'impresa sociale
5. I soggetti passivi dell'IRES: la società europea
6. I soggetti passivi dell'IRES: il trust
7. Gli utili da partecipazione
8. Distribuzione riserve di patrimonio netto
9. Lo scioglimento del vincolo sociale
10. Dividendi in entrata e in uscita
11. La participation exemption
12. Le imposte differite e anticipate
13. Il disinquinamento del bilancio
14. I principi contabili internazionali: riflessi fiscali
15. Regime di tassazione dei gruppi societari: la trasparenza
16. Regime di tassazione dei gruppi societari: il consolidato
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