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Immacolata Niola » 5.Rischio biologico - Rischio Chimico e variabili che lo influenzano


Rischio Biologico

Concetto di rischio biologico
Per rischio biologico si intende la possibilità di contrarre una malattia infettiva nel corso di attività lavorative che comportano l’esposizione ad agenti biologici. Si stima che ogni anno muoiano nel mondo per questa causa circa 320.000 lavoratori. Si ritiene, inoltre, che il 15% dei nuovi casi di tumore che si sviluppano in tutto il globo siano dovuti a virus, batteri o parassiti.

Definizione di agente biologico
La normativa vigente definisce “agente biologico” qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Rischio Biologico (segue)

Classificazione degli agenti biologici
A seconda del rischio di infezione che può determinarsi, gli agenti biologici vengono distinti in quattro gruppi :

  • gruppo 1: agenti che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • gruppo 2: agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghino nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • gruppo 3: agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • gruppo 4: agenti biologici che possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori; possono presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

L’all. XLVI al D. Lgs. 81/2008 riporta l’elenco degli agenti biologici classificati.

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Sorgenti di rischio
Possono essere costituite da:

  • materiali naturali o di natura organica (terra, argilla, fieno, paglia ecc.);
  • derivati di origine animale (pelo, cuoio, pelle, lana ecc.);
  • generi alimentari (formaggi, yogurt, zuccheri, insaccati, vino, birra ecc);
  • polveri organiche (farina, polveri di origine animale, polveri prodotte dalla carta);
  • rifiuti;
  • acque di scarico.

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Alcune attività lavorative a rischio:

  • industrie farmaceutiche;
  • industrie alimentari e mangimistiche;
  • agricoltura;
  • zootecnia;
  • macellazione e lavorazione delle carni;
  • acquacoltura;
  • florovivaismo;
  • falegnameria;
  • servizi sanitari;
  • trattamento dei rifiuti e delle acque di scarico;
  • sterilizzazione di materiali potenzialmente infetti.

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In relazione all’attività svolta, si può distinguere tra:

  • rischio biologico deliberato: sussiste nel caso di introduzione volontaria dell’agente biologico in un ciclo produttivo, per sfruttarne le proprietà (ad es., produzione di vaccini, di biocombustibili, microorganismi selezionati ecc.);
  • rischio biologico potenziale: riguarda un’esposizione non voluta, ma possibile, a causa della specificità del ciclo produttivo e delle condizioni ambientali in cui esso si svolge (ad es., trattamento dei rifiuti o attività agricole).

Effetti sulla salute
Le patologie che possono essere causate dagli agenti biologici sono riconducibili sostanzialmente alle tre tipologie seguenti:

  • infezioni provocate da parassiti, virus o batteri;
  • allergie scatenate dall’esposizione a muffe, a polveri di origine vegetale (ad es.di farina) o animale, enzimi ed acari;
  • avvelenamento o effetti tossicogenici.

Per un elenco, seppure parziale, delle patologie comunemente associate ad alcuni agenti biologici, consultare le schede tecnico-informative realizzate dall’INAIL.

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Stima della pericolosità e dannosità.
La stima del pericolo dovuto agli agenti biologici è resa complicata da alcuni fattori, quali:

  • la grande varietà e ubiquitarietà dei microrganismi e virus aerodispersi;
  • la varietà di risposta degli organismi umani ospiti;
  • la mancanza di una sicura relazione dose – risposta per i principali agenti infettivi.

Di conseguenza, non è possibile definire una dose – soglia che consenta di esprimere una valutazione sulla presenza o assenza di una situazione di rischio, né, data una certa esposizione, prevedere la frequenza con cui si manifesterà il danno tra i soggetti esposti.

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Obblighi del datore di lavoro

Il Titolo X del D. Lgs. 81/2008, relativo all’esposizione professionale ad agenti biologici, impone al datore di lavoro di:

  • comunicare una serie di informazioni all’Organo di Vigilanza, quando intenda svolgere un’attività che comporti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3;
  • ottenere l’autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quando intenda utilizzare per la propria attività un agente biologico del gruppo 4;
  • effettuare la valutazione del rischio, tenendo conto, fra l’altro, della classificazione degli agenti biologici, delle malattie che possono svilupparsi e dell’azione sinergica che può determinarsi fra i diversi gruppi di agenti biologici. Nel documento che stilerà deve anche indicare le fasi del ciclo produttivo in cui può verificarsi l’esposizione e il numero di lavoratori coinvolti.

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Obblighi del datore di lavoro (segue)

  • adottare misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche per evitare l’esposizione dei lavoratori, scegliendo opportunamente, per i processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, fra quelle previste dall’all. XLVIII;
  • informare e formare i lavoratori;
  • attuare, se necessario, la sorveglianza sanitaria;
  • provvedere all’eventuale fornitura di vaccini a lavoratori non immuni;
  • allontanare temporaneamente lavoratori bisognosi di misure speciali di protezione;
  • iscrivere i lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo 3 e 4 in un registro degli esposti e degli eventi accidentali.

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Misure di prevenzione e protezione.
Si basano sulla maggiore riduzione possibile dei livelli di esposizione individuale e di contaminazione ambientale, avendo molta cura della pulizia e disinfezione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
E’ importante l’uso di dispositivi di protezione individuale, costituiti da: guanti, apparecchi di protezione delle vie respiratorie, occhiali protettivi a mascherina avvolgente o visiera, tute intere con cappuccio e chiusura elasticizzata ai polsi e alle caviglie, stivali di gomma o poliuretano.
Nelle attività in cui l’esposizione ad agenti biologici può comportare un rischio per la salute dei lavoratori è previsto l’uso del segnale di rischio biologico (fig. a lato).


Rischio Chimico

Concetto di rischio chimico
E’ il rischio associato all’esposizione ad uno o più agenti chimici in ogni attività lavorativa che ne preveda l’impiego nelle fasi di produzione, manipolazione, stoccaggio, trasporto, eliminazione e trattamento dei rifiuti.
L’esposizione può essere mansionale o accidentale e può riguardare anche gli addetti ad operazioni di manutenzione e pulizia.
Le sostanze chimiche che possono essere presenti nei luoghi di lavoro, in quanto collegate al ciclo produttivo, sono:

  • materie prime;
  • additivi;
  • intermedi di reazione;
  • prodotti finiti;
  • impurezze;
  • sottoprodotti;
  • prodotti di degradazione.

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Agenti chimici pericolosi:

In base al D. Lgs. 81/2008, modificato ed integrato dal D. Lgs. 106/2009, comprendono:

  • agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 52/1997 e successive modificazioni
  • agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 65/2003 e successive modificazioni;
  • agenti chimici che rispondono ai criteri di classificazione di cui ai precedenti decreti;
  • agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base ai criteri precedenti, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Rischio Chimico (segue)

Variabili che possono influenzare i rischi derivanti da agenti chimici:

  • variabili inerenti la sostanza: composizione chimica, caratteristiche e stato fisico, veicolo di diffusione, presenza di impurezze o contaminanti ecc;
  • variabili inerenti le modalità di esposizione: dose o concentrazione, frequenza, luogo, durata, momento ecc;
  • variabili inerenti il soggetto esposto: età, sesso, peso corporeo, stato fisiologico o patologico, abitudine al fumo, predisposizione genetica ecc;
  • variabili inerenti l’ambiente di esposizione ed altri fattori di rischio lavorativi: microclima o condizioni meteorologiche, fatica fisica, rumore, organizzazione del lavoro.

I materiali di supporto della lezione

Tomei F. Opuscolo informativo – formativo per i lavoratori esposti ad agenti biologici in ambiente non sanitario, Uniroma

Pietrangeli B., Il rischio biologico nei luoghi di lavoro: priorità di ricerca per la valutazione del rischio, http://prevenzioneoggi.ispesl.it/pdf/foc2008_01_1_it.pdf

Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Servizio di Prevenzione e Protezione, Rischio biologico nei laboratori. Valutazione del rischio,

Uniroma

Formilano

Nuovo regolamento sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele pericolose

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