Direttive anticipate di trattamento
Documento CNB del 2003
Il Testamento biologico è «un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato».
Per La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea il consenso libero e informato è un diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona (titolo I. Dignità, art. 3. Diritto all’integrità personale).
Da questo diritto fondamentale può essere escluso chi non è in condizioni di farlo valere, per l’impossibilità di esprimere verbalmente la sua volontà, versando, per esempio, in stato di incoscienza? Quale peso hanno volontà pregresse relative agli interventi sul proprio corpo espresse esplicitamente?
Necessità di una legge che l’Italia ancora non ha.
UE, Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, documento
Il nuovo Codice di Deontologia Medica del 2006, all’articolo 352 recita «il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente», ed all’art 38: «Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato».
Un testo fondamentale per il dibattito bioetico: La Convenzione di Oviedo
Con la L. 28 marzo 2001, n. 145, il Parlamento Italiano ratifica La Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo le applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo, 1997) che all’articolo 9 recita : «i desideri precedentemente espressi da un paziente riguardo ad un intervento medico, devono essere tenuti in considerazione, anche se il paziente, al momento dell’intervento, non è in grado di manifestare la propria volontà».
L’articolo 32 della nostra Costituzione riconosce il diritto di rifiutare le cure:
“La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”
Un caso di mancata fruizione di un diritto costituzionale: una donna in stato di incoscienza subisce un trattamento non voluto nonostante la sua documentata volontà
L’incoscienza esclude dal godimento della cittadinanza?
CNB: Il documento rimanda «alla cultura che ha introdotto, nel rapporto medico-paziente, il modello del consenso informato», ma con forza afferma che le DAT (direttive anticipate di trattamento) «hanno anche il compito, molto più delicato e complesso, di rendere ancora possibile un rapporto personale tra il medico e il paziente proprio in quelle situazioni estreme in cui non sembra poter sussistere alcun legame tra la solitudine di chi non può esprimersi e la solitudine di chi deve decidere»
«La finalità fondamentale delle dichiarazioni è, quindi, quella di fornire uno strumento per recuperare al meglio, nelle situazioni di incapacità decisionale, il ruolo che ordinariamente viene svolto dal dialogo informato del paziente col medico e che porta il primo, attraverso il processo avente per esito l’espressione del consenso (o del dissenso), a rendere edotto il medico di ogni elemento giudicato significativo al fine di far valere i diritti connessi alla tutela della salute e, più in generale, del bene integrale della persona»
E’ come se, grazie alle dichiarazioni anticipate, il dialogo tra medico e paziente idealmente continuasse anche quando il paziente non possa più prendervi consapevolmente parte.
La metafora del «ponte» oltre il «muro» dell’incomunicabilità per sopraggiunta sofferenza grave.
F. D’AGOSTINO, Il tam tam mediatico non serve alla bioetica, intervista
In Italia, pur avendo il nostro paese ratificato la Convenzione Oviedo del 1997, il testamento biologico non ha valore giuridico come espressione di volontà.
Attualmente sono all’esame del parlamento italiano alcune proposte di legge sul testamento biologico presentate da diversi esponenti politici.
SENATO DELLA REPUBBLICA, Disegno di legge 687/26 giugno 2006, disegno di legge e relazioni
Olanda: secondo la legge, che regola l’eutanasia, nel caso in cui il paziente “non sia in grado di manifestare la sua volontà”, il medico può far riferimento a una “dichiarazione scritta contenente una richiesta di interruzione della vita”
Belgio: la legge del 2002 sui “diritti del paziente” permette di stilare una dichiarazione di volontà sul trattamento che consente la richiesta di non trattamento o di sospensione delle cure
Danimarca: le direttive anticipate hanno valore legale
Svizzera: la legge del 28 marzo 1996 dà valore legale alle DAT
Germania: le direttive anticipate hanno valore legale
Regno Unito: una legge del 2005 dà valore legale alle DAT (Mental Capacity Act)
Spagna: una legge approvata nel 2002 dà valore legale alle DAT
Francia: la legge sui”diritti dei malati e la fine della vita” del 22 aprile del 2005 regola le DAT
1. Identità e storia della Bioetica, parte prima
2. Identità e storia della Bioetica, parte seconda
3. Identità e storia della Bioetica, parte terza
4. Identità e storia della Bioetica, parte quarta
5. Identità e storia della Bioetica, parte quinta
6. La procreazione medicalmente assistita
7. Vita nascente: l'embrione, il più enigmatico dei viventi
10. Direttive anticipate di trattamento
11. Vivere la morte - Difficile eutanasia
12. Dis-sensi - Discordanze etiche, disuguaglianze giuridiche
13. Le biotecnologie: introduzione
14. Le biotecnologie per la Salute
15. L'eugenetica I
16. L'eugenetica II
17. New eugenics
FONDAZIONE LANZA, Il testamento biologico, atti convegno (consigliato)
CNB, Dichiarazioni anticipate di trattamento, parere
Costituzione italiana, documento
SENATO DELLA REPUBBLICA, Disegno di legge 687/26 giugno 2006, disegno di legge e relazioni
UE, Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, documento
1. Identità e storia della Bioetica, parte prima
2. Identità e storia della Bioetica, parte seconda
3. Identità e storia della Bioetica, parte terza
4. Identità e storia della Bioetica, parte quarta
5. Identità e storia della Bioetica, parte quinta
6. La procreazione medicalmente assistita
7. Vita nascente: l'embrione, il più enigmatico dei viventi
10. Direttive anticipate di trattamento
11. Vivere la morte - Difficile eutanasia
13. Le biotecnologie: introduzione
14. Le biotecnologie per la Salute
15. L'eugenetica I
16. L'eugenetica II
17. New eugenics
23. Le carte internazionali: il cammino della condivisione
24. Bioetica ed estensione della cittadinanza
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