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Emilia D'Antuono » 10.Direttive anticipate di trattamento


Etica e Bioetica

Direttive anticipate di trattamento

Il testamento biologico: definizione del Comitato nazionale di bioetica (CNB)

Documento CNB del 2003

Il Testamento biologico è «un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato».

CNB, Dichiarazioni anticipate di trattamento, parere

Il testamento biologico

Per La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea il consenso libero e informato è un diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona (titolo I. Dignità, art. 3. Diritto all’integrità personale).

Da questo diritto fondamentale può essere escluso chi non è in condizioni di farlo valere, per l’impossibilità di esprimere verbalmente la sua volontà, versando, per esempio, in stato di incoscienza? Quale peso hanno volontà pregresse relative agli interventi sul proprio corpo espresse esplicitamente?

Necessità di una legge che l’Italia ancora non ha.

UE, Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, documento


Riferimenti normativi esistenti – Codice di Deontologia medica

Il nuovo Codice di Deontologia Medica del 2006, all’articolo 352 recita «il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente», ed all’art 38: «Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato».


La Convenzione di Oviedo e le direttive anticipate

Un testo fondamentale per il dibattito bioetico: La Convenzione di Oviedo

Con la L. 28 marzo 2001, n. 145, il Parlamento Italiano ratifica La Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo le applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo, 1997) che all’articolo 9 recita : «i desideri precedentemente espressi da un paziente riguardo ad un intervento medico, devono essere tenuti in considerazione, anche se il paziente, al momento dell’intervento, non è in grado di manifestare la propria volontà».

L’articolo 32 della Costituzione italiana

L’articolo 32 della nostra Costituzione riconosce il diritto di rifiutare le cure:

“La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”

Un caso di mancata fruizione di un diritto costituzionale: una donna in stato di incoscienza subisce un trattamento non voluto nonostante la sua documentata volontà

L’incoscienza esclude dal godimento della cittadinanza?

Costituzione italiana, documento

La prospettiva antropologica

CNB: Il documento rimanda «alla cultura che ha introdotto, nel rapporto medico-paziente, il modello del consenso informato», ma con forza afferma che le DAT (direttive anticipate di trattamento) «hanno anche il compito, molto più delicato e complesso, di rendere ancora possibile un rapporto personale tra il medico e il paziente proprio in quelle situazioni estreme in cui non sembra poter sussistere alcun legame tra la solitudine di chi non può esprimersi e la solitudine di chi deve decidere»

Un dialogo tra medico e paziente oltre il limite della sopravvenuta incapacità

«La finalità fondamentale delle dichiarazioni è, quindi, quella di fornire uno strumento per recuperare al meglio, nelle situazioni di incapacità decisionale, il ruolo che ordinariamente viene svolto dal dialogo informato del paziente col medico e che porta il primo, attraverso il processo avente per esito l’espressione del consenso (o del dissenso), a rendere edotto il medico di ogni elemento giudicato significativo al fine di far valere i diritti connessi alla tutela della salute e, più in generale, del bene integrale della persona»

Un «ponte» oltre il muro dell’incomunicabilità

E’ come se, grazie alle dichiarazioni anticipate, il dialogo tra medico e paziente idealmente continuasse anche quando il paziente non possa più prendervi consapevolmente parte.

La metafora del «ponte» oltre il «muro» dell’incomunicabilità per sopraggiunta sofferenza grave.

Problemi giuridici e concettuali

  • In presenza di Dichiarazioni e Carte, nonché di legislazioni già esistenti, quali possono essere i problemi giuridici?
  • Il Legislatore deve decidere il «come»
  • Certezza della corrispondenza tra la volontà espressa dal paziente in condizione di consapevolezza e la volontà del paziente divenuto inconsapevole (validità dell’ «ora per allora»)
  • La discussione su discontinuità o continuità dell’identità umana

Possibili soluzioni

  • Revocabilità delle Dichiarazioni anticipate
  • La «procura sanitaria» ad un fiduciario
  • Introduzione nel testamento biologico dei criteri di valutazione relativi al proprio stato che il sottoscrittore ritiene vincolanti per l’esecuzione testamentaria

Problemi morali

  • Interruzione cure ordinarie?
  • Interruzione solo delle cure straordinarie?
  • La questione della nutrizione ed idratazione artificiali (NIA)
  • Il problema dell’eutanasia: il Comitato Nazionale di Bioetica esclude che il Testamento biologico possa contenere richiesta di eutanasia

F. D’AGOSTINO, Il tam tam mediatico non serve alla bioetica, intervista

La situazione in Italia

In Italia, pur avendo il nostro paese ratificato la Convenzione Oviedo del 1997, il testamento biologico non ha valore giuridico come espressione di volontà.

Attualmente sono all’esame del parlamento italiano alcune proposte di legge sul testamento biologico presentate da diversi esponenti politici.

SENATO DELLA REPUBBLICA, Disegno di legge 687/26 giugno 2006, disegno di legge e relazioni

La legislazione sulle DAT in Europa1

Olanda: secondo la legge, che regola l’eutanasia, nel caso in cui il paziente “non sia in grado di manifestare la sua volontà”, il medico può far riferimento a una “dichiarazione scritta contenente una richiesta di interruzione della vita”

Belgio: la legge del 2002 sui “diritti del paziente” permette di stilare una dichiarazione di volontà sul trattamento che consente la richiesta di non trattamento o di sospensione delle cure

Danimarca: le direttive anticipate hanno valore legale

Svizzera: la legge del 28 marzo 1996 dà valore legale alle DAT

La legislazione sulle DAT in Europa2

Germania: le direttive anticipate hanno valore legale

Regno Unito: una legge del 2005 dà valore legale alle DAT (Mental Capacity Act)

Spagna: una legge approvata nel 2002 dà valore legale alle DAT

Francia: la legge sui”diritti dei malati e la fine della vita” del 22 aprile del 2005 regola le DAT

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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