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Carla Masi Doria » 22.La giurisprudenza nel Principato


Giurisprudenza e politica

Un dato interessante nell’analisi della giurisprudenza classica è la sua stretta connessione con il potere del princeps e con le sue direttive politiche. Già con Augusto si formano infatti degli schieramenti – in ragione della maggiore o minore vicinanza alle sue posizioni – ‘capeggiati’ rispettivamente da Ateio Capitone, e da Antistio Labeone, dedito allo studium iuris e portatore dei valori di una nobilitas aristocratica, che giunse a rifiutare il consolato offertogli da Augusto (Tac. ann. 3.75). Quest’ultimo fu considerato da Pomponio (D. 1.2.2.47) un giurista innovatore, soprattutto nello sviluppare la ricerca di un rigoroso impianto logico dell’interpretazione e nel far prevalere valutazioni equitative sull’ossequio formalistico alle norme.
Di Capitone, publici privatique iuris peritissimus (Gell. NA. 10.20.2), ci sono pervenuti pochi frammenti (scrisse libri di diritto pontificale ed alcuni di diritto pubblico) ed è pertanto difficile considerare le sue tendenze comparativamente con quelle labeoniane.
Il suo insegnamento fu ripreso da Masurio Sabino e Cassio Longino che diedero vita alla scuola sabiniana (o cassiana); quello di Labeone fu proseguito da Cocceio Nerva e Proculo (scuola dei proculiani). Nonostante diversi tentativi di distinguerle in maniera netta, non sembra possibile individuare differenze specifiche tra le Scuole, originate da un contrasto di visioni politiche e destinate a divenire luoghi di aggregazione intellettuale con una precisa missione formativa.

Ius respondendi ex auctoritate principis

Strumento fondamentale del controllo politico sull’attività giurisprudenziale era il cd. ius respondendi ex auctoritate principis, la cd. ‘patente del buon giurista’ (Guarino) prerogativa concessa solo ad alcuni prudentes. Nonostante la libertà delle loro opinioni, il principe, con un potere non formalizzato, ma sostanzialmente molto incisivo, orientava, promovendo l’efficacia dei responsi di quei giuristi, sia le decisioni dei giudici, sia la stessa attività magistratuale, al punto da conferire ai responsi forza di legge in base ad un rescritto di Adriano (Gai. 1.7). Fu proprio quest’imperatore a determinare la decadenza delle concessioni individuali del ius respondendi e a stabilizzare la prassi del consilium principis, organo composto da funzionari che coadiuvavano il principe nelle sue attività pubbliche, al quale appartenevano prevalentemente giuristi che ora divenivano ‘burocrati’.

Giuristi del I secolo d.C.

Masurio Sabino
Succede a Capitone, opera sotto Tiberio. Autore dei Libri tres iuris civilis, opera manualistica, in seguito commentata da molti giuristi.

Cassio Longino
Allievo di Sabino, ricopre cariche significative nell’amministrazione imperiale. Autore di Libri iuris civilis, in certi punti integrativi della trattazione sabiniana.

Giavoleno Prisco
Allievo di Cassio, è molto attivo sia nel rendere responsi e nell’insegnamento sia nella carriera politica. Autore dei Libri ex posterioribus Labeonis, di 15 libri di commento all’opera cassiana, 5 libri di note a Plauzio e 14 libri di epistulae, che contengono soluzioni di problemi teorici. Di lui è ricordata l’affermazione secondo cui ogni definizione è rischiosa nella scienza del diritto: è difficile infatti che non venga sovvertita (D. 50.17.202).

Cocceio Nerva padre
Allievo di Labeone. Gli successe nella direzione della scuola di appartenenza Proculo, autore di Epistulae e Responsa.

Giuristi del II e del III secolo d.C.

Nerazio Prisco
Attivo, anche politicamente, verso la fine del I secolo, muore nel 133. Conservatore, fa parte del consilium di Traiano e quindi di Adriano. Autore di 15 libri di Regulae, 3 di Responsa, altri 7 di responsi scritti su pergamena.

Publio Giuvenzo Celso
Componente del consilium di Adriano, annoverato tra i capiscuola proculiani (D. 1.2.2.53). Utilizza un metodo prevalentemente casistico e non è dato riscontrare una concettualizzazione unitaria nelle sue opere (39 libri digestorum). Frequente l’utilizzazione del procedimento argomentativo della deductio ad absurdum.

Salvio Giuliano
Allievo di Giavoleno, console nel 148. Membro del consilium di Adriano e di quello dei suoi successori fino a Marco Aurelio. Tra il 134 ed il 138 sarebbe incaricato del compito di redigere un testo definitivo dell’editto pretorio (v. lezione 13). Autore di 90 libri digestorum.

Giuristi del II e del III secolo d.C.

Sesto Cecilio Africano
Allievo di Giuliano, è autore di alcuni libri quaestionum.

Sesto Pomponio
Contemporaneo di Giuliano è autore di 150 libri ad edictum, 7 ex Plautio, 39 ad Quintum Mucium, 36 ad Sabinum, nonché del liber singularis enchiridii, in cui è un significativo frammento sulla storia della giurisprudenza romana, riprodotto in D. 1.2.2, che gli studiosi sono propensi a ritenere un autentico esempio della necessaria complementarità tra conoscenza storica ed interpretazione giuridica.

Giuristi del II e del III secolo d.C.

Gaio
Nato sotto Traiano e morto intorno al 178 d.C., è autore delle Institutiones, unica opera della gurisprudenza classica pervenutaci direttamente (al di fuori della compilazione giustinianea) attraverso un codice palinsesto, risalente al V secolo, conservato nella Biblioteca capitolare di Verona e scoperto agli inizi del 1800. Esse costituiscono un manuale di insegnamento dei fondamenti del diritto, divisi per comodità in didattica in personae (I libro), res (II e III) e actiones (IV).

Fiorentino
Scrive nell’età degli Antonini 12 libri di institutiones.

Ulpio Marcello
Membro del consilium di Antonino Pio e Marco Aurelio, è autore di 31 libri digestorum.

Cervidio Scevola
Membro del consilium di Marco Aurelio, è praefectus vigilum nel 178. Autore di 40 libri digestorum, 11 di responsa, 20 di quaestiones e 4 di regulae.

Emilio Papiniano
Di origine provinciale svolse la sua attività politica e giurisprudenziale sotto i Severi. Con la morte di Settimio cadde in disgrazia e fu ucciso sotto Caracalla nel 212. Autore di 37 libri di quaestiones (tra il 192 e il 198), redatti secondo il tipico ordine delle opere casistiche (28 libri sono dedicati all’editto, quindi si tratta delle XII tavole e di altre leggi, con una significativa equiparazione tra costituzioni imperiali e leggi repubblicane) e 19 libri di responsa.

Giuristi del II e del III secolo d.C.

Giulio Paolo
Allievo di Cervidio Scevola. Membro del consilium di Settimio Severo e di quello di Caracalla, diviene praefectus praetorio sotto Alessandro Severo (222-235). Autore di numerose opere (80 libri ad edictum, 23 libri di responsa, 16 libri ad Sabinum), non si coglie in esse una profondità di analisi storica, politica o ideologica.

Domizio Ulpiano
Di origine siriana, adsessor di Papiniano, percorre una brillante carriera politica sotto Alessandro Severo. Autore di 81 libri ad edictum, 51 libri ad Sabinum. Di rilievo alcune opere minori dedicate agli officia dei magistrati imperiali, elaborate sia per conferire certezza nell’esercizio del potere, sia per costruire uno statuto professionale, una serie di regole di comportamento.

Marciano
Autore di 16 libri di institutiones.

Erennio Modestino
Allievo di Ulpiano, praefectus vigilum tra il 224 ed il 244. Autore di diverse opere di casistica.

Materiali di approfondimento

  • D. 1.2.2.47-53. (Pomponius libro singulari enchiridii). Post hunc maximae auctoritatis fuerunt Ateius Capito, qui Ofilium secutus est, et Antistius Labeo, qui omnes hos audivit, institutus est autem a Trebatio. Ex his Ateius consul fuit: Labeo noluit, cum offerretur ei ab Augusto consulatus, quo suffectus fieret, honorem suscipere, sed plurimum studiis operam dedit: et totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret. Itaque reliquit quadringenta volumina, ex quibus plurima inter manus versantur. Hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt: nam Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat, Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit. [48] Et ita Ateio Capitoni Massurius Sabinus successit, Labeoni Nerva, qui adhuc eas dissensiones auxerunt. Hic etiam Nerva Caesari familiarissimus fuit. Massurius Sabinus in equestri ordine fuit et publice primus respondit: posteaque hoc coepit beneficium dari, a Tiberio Caesare hoc tamen illi concessum erat. [49] Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant: neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulebant. Primus divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit. Et ideo optimus princeps Hadrianus, cum ab eo viri praetorii peterent, ut sibi liceret respondere, rescripsit eis hoc non peti, sed praestari solere et ideo, si quis fiduciam sui haberet, delectari se populo ad respondendum se praepararet. …

Materiali di approfondimento

… [50] Ergo Sabino concessum est a Tiberio Caesare, ut populo responderet: qui in equestri ordine iam grandis natu et fere annorum quinquaginta receptus est. Huic nec amplae facultates fuerunt, sed plurimum a suis auditoribus sustentatus est. Huic successit Gaius Cassius longinus natus ex filia Tuberonis, quae fuit neptis Servii Sulpicii: et ideo proavum suum Servium Sulpicium appellat. Hic consul fuit cum Quartino temporibus Tiberii, sed plurimum in civitate auctoritatis habuit eo usque, donec eum Caesar civitate pelleret. [52] Expulsus ab eo in Sardiniam, revocatus a Vespasiano diem suum obit. Nervae successit Proculus. Fuit eodem tempore et Nerva filius: fuit et alius longinus ex equestri quidem ordine, qui postea ad praeturam usque pervenit. Sed Proculi auctoritas maior fuit, nam etiam plurimum potuit: appellatique sunt partim Cassiani, partim Proculiani, quae origo a Capitone et Labeone coeperat. [53] Cassio Caelius Sabinus successit, qui plurimum temporibus Vespasiani potuit: Proculo Pegasus, qui temporibus Vespasiani praefectus urbi fuit: Caelio Sabino Priscus Iavolenus: Pegaso Celsus: patri Celso Celsus filius et Priscus Neratius, qui utique consules fuerunt, Celsus quidem et iterum: Iavoleno Prisco Aburnius Valens et Tuscianus, item Salvius Iulianus.

  • Traduzione alle schede seguenti

Materiali di approfondimento

[47] Dopo di lui i giuristi più autorevoli furono Ateio Capitone, seguace di Ofilio, e Antistio Labeone, che li ascoltò tutti, ma che fu precipuamente allievo di Trebazio. Fra di essi Ateio fu console; Labeone invece, benché Augusto gli avesse offertola carica di console sostituto, non volle assumere la carica stessa, ma si dedicò soprattutto agli studi; e aveva diviso l’intero anno in modo da restare sei mesi a Roma con gli (altri) studiosi e da allontanarsi poi per altri sei mesi, onde dedicarsi alla stesura delle sue opere. Lasciò così quattrocento volumi, dei quali moltissimi si utilizzano ancora. Questi due per primi diedero vita, in un certo senso, a due diverse scuole: Ateio Capitone, infatti, perseverava negli insegnamenti che gli erano stati impartiti; Labeone, invece, forte del suo ingegno e cosciente della sua cultura, essendosi dedicato anche ad altre attività scientifiche, cominciò ad introdurre moltissime innovazioni. [48] I successori di Ateio Capitone e di Labeone, e cioè rispettivamente Massurio Sabino e Nerva, aumentarono ancor più quelle divergenze. Anche Nerva fu in grande confidenza con l’imperatore. Massurio Sabino fu il primo giurista dell’ordine equestri a dare responsi in nome pubblico; quando si cominciò a dare questo privilegio, glielo concesse (infatti) l’imperatore Tiberio. [49] Prima dell’epoca di Augusto, sia detto per inciso, gli imperatori non avevano mai concesso il diritto di dare responsi in nome pubblico, ma quelli che avevano fiducia nella propria preparazione davano responsi a chi li consultava. Il divino Augusto per primo, onde accrescere l’autorità del diritto, stabilì che i giuristi dessero responsi in base alla sua propria autorità; e da quel momento si cominciò a chiedere ciò a titolo di privilegio. E perciò l’ottimo imperatore Adriano, avendogli domandato alcune persone di rango pretorio di essere autorizzate a dare responsi, rispose ad esse con un rescritto che ciò non si poteva richiedere, ma si soleva soltanto elargire; e che perciò egli si rallegrava se qualcuno, avendo fiducia in sé stesso, si preparava a dare responsi al pubblico. …

Materiali di approfondimento

[50] A Sabino, dunque, fu concesso dall’imperatore Tiberio di dare responsi; lo stesso Sabino fu ammesso nell’ordine equestre già piuttosto anziano, quando cioè aveva all’incirca cinquant’anni. Egli non possedeva grandi ricchezze, ma fu molto aiutato dai suoi allievi. [51] A lui succedette Gaio Cassio Longino, nato da una figlia di Tuberone, la quale era (a sua volta) nipote di Servio Sulpicio; egli perciò chiamava Servio Sulpicio suo bisavolo. Egli fu console, insieme a Quartino, all’epoca di Tiberio, e godette di moltissimo prestigio in Roma, fino a quando l’imperatore non lo cacciò dalla città. [52] Da lui esiliato in Sardegna, morì dopo essere stato riammesso a Roma da Vespasiano. A Nerva succedette Proculo. Alla stessa epoca appartiene anche Nerva figlio; e appartiene inoltre anche un altro Longino di rango equestre, che poi giunse anche alla pretura. Proculo godette però di maggior prestigio, ed ebbe infatti anche un grande peso politico; le scuole che avevano preso origine da Capitone e da Labeone si chiamarono perciò, rispettivamente, dei Cassiani e dei Proculiani. [53] A Cassio succedette Celio Sabino, che ebbe molto peso all’epoca di Vespasiano; a Proculo Pegaso, che fu prefetto della città nella stessa epoca; a Celio Sabino Giavoleno Prisco; a Pegaso Celso; a Celso padre Celso figlio e Prisco Nerazio, che furono entrambi consoli, Celso anzi per due volte; a Giavoleno Prisco Aburnio Valente e Tusciano, e ancora Salvio Giuliano.

Materiali di approfondimento

Gaius, Institutiones 2.79. In aliis quoque speciebus naturalis ratio requiritur. Proinde si ex uvis (aut olivis aut spicis) meis vinum aut oleum aut frumentum feceris, quaeritur, utrum meum sit id vinum aut oleum aut frumentum an tuum. Item si ex auro aut argento meo vas aliquod feceris vel ex tabulis meis navem aut armarium aut subsellium fabricaveris, item si ex lana mea vestimentum feceris vel si ex vino et melle meo mulsum feceris sive ex medicamentis meis emplastrum aut collyrium feceris, (quaeritur, utrum tuum sit id, quod ex meo effeceris), an meum. Quidam materiam et substantiam spectandam esse putant, id est, ut cuius materia sit, illius et res, quae facta sit, videatur esse, idque maxime placuit Sabino et Cassio. Alii vero eius rem esse putant, qui fecerit, idque maxime diuersae scholae auctoribus visum est; sed eum quoque, cuius materia et substantia fuerit, furti adversus eum, qui subripuerit, habere actionem; nec minus adversus eundem condictionem ei competere…
Anche in altre ipotesi si fa riferimento ad un principio di ordine naturale. Se perciò con le mie uve, olive o spighe, tu abbia fatto vino, olio o frumento, si chiede se quel vino, olio o frumento, sia mio oppure tuo. Similmente, se con il mio oro o argento tu abbia fatto un certo vaso, oppure con le mie tavole tu abbia costruito una nave, un armadio o un sedile; e così ancora se con la mia lana tu abbia fatto un vestito oppure con il vino e con il miele miei tu abbia fatto del vino melato, o con ingredienti miei tu abbia fatto un impiastro o un collirio, si chiede se quello che hai prodotto con le mie sostanze sia tuo o mio. Certuni pensano che si debba aver riguardo alla materia e alla sostanza, e cioè che il proprietario della materia risulti proprietario anche della cosa fatta, come ritennero soprattutto Sabino e Cassio. Altri invece pensano che la cosa sia di colui che l’ha fatta, come ritennero soprattutto gli autori dell’altra scuola; i quali ritengono anche che il proprietario della materia e della sostanza abbia azione di furto contro colui che gliela sottrasse, e inoltre che gli competa ancora contro lo stesso l’azione di restituzione…

Materiali di approfondimento

Gaius, Institutiones 2.123. Item qui filium in potestate habet, curare debet, ut eum vel heredem instituat vel nominatim exheredet; alioquin si eum silentio praeterierit, inutiliter testabitur, adeo quidem, ut nostri praeceptores existiment, etiamsi vivo patre filius defunctus sit, neminem heredem ex eo testamento existere posse, scilicet quia statim ab initio non constiterit institutio. Sed diversae scholae auctores, siquidem filius mortis patris tempore uiuat, sane impedimento eum esse scriptis heredibus et illum ab intestato heredem fieri confitentur; si vero ante mortem patris interceptus sit, posse ex testamento hereditatem adiri putant, nullo iam filio inpedimento; quia scilicet existimant (non) statim ab initio inutiliter fieri testamentum filio praeterito.
Parimenti chi ha un figlio in potestà deve avere cura o di istituirlo erede o di diseredarlo nominativamente; altrimenti, se lo avrà passato sotto silenzio, farà testamento inutilmente, al punto che i nostri maestri ritengono che, anche se il figlio sia premorto al padre, in base a quel testamento non possa esserci alcun erede, in quanto appunto fin dall’inizio l’istituzione non avrebbe avuto valore. Ma gli autori dell’altra scuola ammettono che il figlio sia di impedimento agli eredi scritti e diventi lui stesso erede intestato soltanto se sia ancora vivo al momento della morte del padre; se invece egli venga a meno prima della morte del padre, ritengono che si possa adire l’eredità in base al testamento, senza che il figlio sia ormai di impedimento; poiché evidentemente pensano che il testamento non sia divenuto inutile fin dall’inizio a causa della preterizione del figlio.

Materiali di approfondimento

Cicero, Brutus 41.152-153. Hic Brutus: «ain tu?» inquit. «Etiamne Q. Scaevolae Servium nostrum anteponis?». «Sic enim», inquam, «Brute, existimo, iuris civilis magnum usum et apud Scaevolam et apud multos fuisse, artem in hoc uno; quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem quae doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam qua vera et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia. [153] Hic enim adtulit hanc artem omnium artium maximam quasi lucem ad ea, quae confuse ab aliis aut respondebantur aut agebantur». «Dialecticam mihi videris dicere», inquit. «Recte», inquam, «intellegis; sed adiunxit etiam et litterarum scientiam et loquendi elegantiam, quae ex scriptis eius, quorum similia nulla sunt, facillime perspici potest.
Allora Bruto: «Dici davvero? Tu anteponi il nostro Servio perfino a Q. Scevola?». Ed io risposi: «Sono convinto, o Bruto, che in Scevola e molti altri ci sia stata una grande conoscenza pratica del diritto civile: ma una vera conoscenza teorica la troviamo solo in Sulpicio. Egli non avrebbe ottenuto ciò col solo studio del diritto, se non avesse appreso anche quella scienza che insegna a suddividere in parti l’intera materia, a chiarire con la definizione ciò che non è stato ancora espresso e a spiegare con l’interpretazione ciò che è oscuro e, per ciò che è dubbio, insegna prima a esaminarlo, poi a distinguerlo e infine a fissare un criterio, su cui giudicare il vero e il falso, e a stabilire quali conseguenze possano o non possano derivare, date certe premesse. [153] Sulpicio si è servito di quest’arte, che è la più grande di tutte, come luce per quei concetti che prima erano trattati confusamente dagli altri sia nei consulti legali che nelle cause». E Bruto: «Tu vuoi alludere, credo, alla dialettica». «Esattamente», io risposi. «Ma vi ha aggiunto anche la cultura letteraria e l’eleganza del linguaggio, come si può facilmente vedere dalle sue opere, delle quali non trovo nulla di simile.

Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

G.L. Falchi, Le Controversie tra Sabiniani e Proculiani, Milano 1981.

F. Gallo, Sulle tracce di indirizzi sabiniani e proculiani nella materia contrattuale, in Per la storia del pensiero giuridico romano da Augusto agli Antonini. Atti del seminario di S. Marino, 12- 14 Gennaio 1995, Torino 1996, 15- 38.

M.G. Scacchetti, Note sulle differenze di metodo fra Sabiniani e Proculiani, in Studi per A. Biscardi V, Milano 1984, 369-404

R. Astolfi, I libri tres iuris civilis di Sabino, Padova 2001.

G. Falcone, Appunti sul IV commentario delle Istituzioni di Gaio, Torino 2003.

E. Stolfi, Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. I. Trasmissione e fonti, Napoli 2002.

A. D'Ors, Las “Quaestiones” de Africano, Roma 1997.

T. Masiello, Le “Quaestiones” di Cervidio Scevola, Bari 2000.

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