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Carla Masi Doria » 29.Tra aequitas e ius gentium: tracce di un processo popolare in Sall. Iug. 35?


Albero genealogico di Giugurta


Fides publica

La fides Romana si configura non come una vera e propria immunità, ma piuttosto come quella struttura relazionale che si fonda sui comportamenti reciproci dei soggetti coinvolti (Roma ed il deditus).

Giugurta fu condotto a Roma interposita fide publica (con la garanzia della fede pubblica: Sall. Iug. 32.1), affinché con la propria deposizione smascherasse i misfatti dei Romani che si riteneva avessero accettato danaro da lui.

Secondo Sall. Iug. 35.7. Bomilcare … fit reus magis ex aequo bonoque quam ex iure gentium … … diviene reo più in nome dell’equità e della giustizia che secondo il diritto delle genti …

Dunque la prevalenza dell’aequum et bonum (equità e giustizia) sul ius gentium (diritto delle genti) consente che Bomilcare sia formalmente imputato (reus) per la partecipazione all’omicidio (organizzato da Giugurta) di Massiva, profugus a Roma, anche lui protetto dalla fides publica.

Il processo

Sallustio parla di reus, e ciò non costituisce un ostacolo terminologico a tale ricostruzione, poiché esso indica normalmente la posizione dell’imputato in un processo comiziale, qual è quello di perduellio nel periodo in questione. Non sembra verosimile che il termine indichi solamente l’imputato di un procedimento per quaestiones. L’ipotesi di un processo popolare, inoltre, trova sostegno anche in altri dati. Un indizio consistente in tal senso viene offerto dalla menzione che Sallustio fa dei 50 vades, i tipici garanti del processo di perduellio, che Giugurta, per ottemperare ad un ordine tribunizio, mette a disposizione di Bomilcare.

Sall. Iug. 35.9. … in priore actione ex amicis quinquaginta vades… nella prima azione (avesse dato) come garanti 50 amici

Sall. Iug. 61.4. … vadibus datis de Massivae nece … … i garanti dati per l’assassinio di Massiva …

L’incriminazione di Bomilcare


Ius gentium

Polisemia di ius gentium

  • Parte del ius civile che si applica agli stranieri (Gai 3.93)
  • Istituti sorti nella iurisdictio peregrina
  • Istituti e norme, che si fondano sulla naturalis ratio, che si riscontrano presso tutti i popoli (Gai 1.1)
  • Diritto che regola i rapporti tra gentes diverse e tra comunità politiche (almeno formalmente) indipendenti (moderno diritto internazionale pubblico)

Impero Romano dopo il II sec. a.C.

Cartina dell’Impero romano (successiva al II sec. a.C, ma in cui si vede la corrispondenza della Numidia a parte dell’odierna Algeria)

Cartina dell'Impero romano (successiva al II sec. a.C, ma in cui si vede la corrispondenza della Numidia a parte dell'odierna Algeria)


Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

C. Masi Doria,Tra aequitas e ius gentium: tracce di un processo popolare in Sall. Iug. 35?, in Ead., Quaesitor urnam movet e altri studii sul diritto penale romano2, Napoli 2007, 35-75.

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