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Maria Elisabetta de Franciscis » 28.La Bill of Rights: i Dieci Emendamenti


La Bill of Rights

La Costituzione degli Stati Uniti d’America, firmata il 17 settembre 1787, venne sottoposta dagli Stati all’esame di apposite convenzioni di ratifica incaricate di approvare o respingere il progetto del nuovo Governo.

L’esame del progetto imponeva di considerare una pluralità di questioni, dalla natura del nuovo Governo ai mezzi costituzionali idonei a garantire i diritti degli uomini inglesi nella libertà americana.

Nel valutare questi e molti altri elementi era naturale che gli americani comparassero il progetto alle costituzioni che erano loro più familiari, quelle dei tredici stati, e la differenza più evidente era l’assenza di una dichiarazione di diritti.

La ratifica del Delaware. Fonte: Delaware.gov

La ratifica del Delaware. Fonte: Delaware.gov


La Bill of Rights

Per molti mesi su questi temi si sviluppò un vigoroso dibattito che non rimase ristretto a queste speciali assemblee ma divenne argomento di discussione privilegiato per gli americani di ogni rango sociale, in ogni sede, dalle piazze alle taverne.

Centinaia di pamphlet e articoli di giornale caratterizzarono un confronto serrato tra federalisti, che appoggiavano il testo costituzionale, e antifederalisti, che si opponevano alla sua ratifica.

La convinzione che le libertà del popolo non potessero essere assicurate senza l’adozione di una Carta dei diritti per tutelare i diritti inalienabili dell’uomo e che imponesse chiari i limiti del Governo federale rese la mancanza di una tale carta nella Costituzione, l’arma più potente nell’arsenale degli argomenti degli antifederalisti.

Le celebrazioni del 4 luglio. Fonte: US Embassy

Le celebrazioni del 4 luglio. Fonte: US Embassy


La Bill of Rights 

A questa richiesta, però, i federalisti replicavano che non fosse necessario un Bill of Rights dal momento che la Costituzione avrebbe creato un Governo con autorità delegata che a differenza dei singoli governi statali avrebbe avuto poteri enumerati; dunque, le restrizioni sarebbero state necessarie solo se al Governo federale fosse stata conferita una sovranità piena.

Secondo Alexander Hamilton, infatti: «i Bill of Rights, in origine, erano stipulazioni tra i re e i loro sudditi, limitazioni di prerogative in favore di privilegi, riserve di diritti non lasciati al re; questo era il senso della Magna Charta, ottenuta dai baroni spada alla mano».

Il Federalist

Il Federalist


La Bill of Rights

Gli antifederalisti fecero ricorso principalmente ad opuscoli e volantini, in questo modo, però, svilupparono un’azione decentrata e priva di un indirizzo unitario che, tuttavia, diede i suoi frutti, il Bill of Rights, infatti, fu la diretta conseguenza della critica antifederalista.

Gli americani, infatti, accordarono un consenso incondizionato alla Costituzione: tra il 7 dicembre 1787 e il 9 gennaio 1788, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia e Connecticut ratificarono la Costituzione senza riserve; il 6 febbraio 1788 anche il Massachusetts ratificò la nuova Costituzione ma con uno stretto margine, mentre il 28 aprile 1788 il Maryland la approvò con una maggioranza quasi assoluta; il 23 maggio South Carolina fu l’ottavo stato a ratificare la Costituzione.

Le Centinel Letters. Fonte: Teaching American History

Le Centinel Letters. Fonte: Teaching American History


La Bill of Rights

Mancava solo una ratifica e la Costituzione sarebbe entrata in vigore (articolo VII della Costituzione) ma qualcosa iniziava a cambiare: il 21 giugno il New Hampshire diventò il nono stato ad approvare la nuova forma di Governo ma la convention di questo stato propose alcuni emendamenti nella risoluzione di ratifica.

Le convention dei restanti Stati suggerirono tutte che alla Costituzione dovesse essere aggiunto un Bill of Rights manifestando preoccupazione per la salvaguardia di quei principi repubblicani parte integrante delle dichiarazioni di diritti dei singoli Stati: più della metà degli Stati richiedevano, in particolare, il rafforzamento delle proprie milizie per annullare il potenziale tirannico della Costituzione.

La Virginia, ancora indecisa, era vitale per l’unione in quanto era lo stato più ampio, più ricco e più popoloso.

La Bill of Rights

La convention della Virginia fu molto importante, nessuno Stato, infatti, poteva vantare una più articolata e ben organizzata opposizione antifederalista, e inoltre fu la Convention che influenzò più direttamente il virginiano James Madison che successivamente redasse il Bill of Rights.

La convention della Virginia decise che sarebbe stato saggio imporre restrizioni al potere del Governo Federale prima che si verificassero abusi, così i delegati aggiunsero alla loro risoluzione di ratifica un documento in due parti raccomandato all’attenzione del Congresso.

Nella prima parte il documento conteneva una dichiarazione di principi, nella seconda specifici emendamenti suggeriti per la costituzione destinati ad assicurare quei principi enunciati precedentemente.

La dichiarazione di principi era espressione della filosofia sociale politica degli americani del XVIII secolo, in essa era affermata la teoria del Governo come patto sociale: accanto alla condanna della dottrina anglicana della non resistenza come «assurda, schiavista e lesiva del bene e della felicità dell’umanità», l’affermazione del principio che «il potere di sospendere leggi o l’esecuzione delle leggi da parte di qualsiasi autorità senza il consenso dei rappresentanti del popolo nella legislatura è ingiurioso dei loro diritti e non dovrà essere esercitato».

Con la ratifica da parte della Virginia, gli antifederalisti si trovarono di fronte ad una scelta: continuare ad opporsi alla Costituzione o lavorare all’interno del sistema per operare un valido cambiamento.

La Bill of Rights

Quando il primo Congresso convenne sulla necessità di inserire un Bill of Rights, i delegati ne affidarono la redazione a James Madison.

L’8 giugno 1789, Madison, che inizialmente aveva opposto resistenza all’introduzione di una dichiarazione di diritti, temendo il pericolo di una nuova Convention che avrebbe potuto riconsiderare l’intera struttura di Governo, presentò al Congresso una serie di emendamenti che riprendevano le proposte degli Stati.

Gli emendamenti proposti, però, non erano numerati in quanto non erano destinati ad essere aggiunti alla fine della Costituzione ma avrebbero dovuto integrare la Costituzione, tuttavia, dal dibattito interno alla Camera emerse ancora una volta la necessità di inserire una esplicita dichiarazione di diritti.

James Madison

James Madison


La Bill of Rights

Il compromesso fu trovato nel preambolo del Bill of Rights che introduce una serie di “Articoli in aggiunta ed emendamenti alla Costituzione” da considerare a tutti gli effetti “come parte della Costituzione “.

Il documento venne, quindi sottoposto ad una apposita commissione che il 17 agosto presentò ai delegati un Bill of Rights.

Il 15 dicembre 1791, questi emendamenti entrarono a far parte della Costituzione come Bill of Rights.

È da sottolineare, però, che quando i coloni d’America, vinta la loro battaglia per conservare i diritti degli uomini inglesi, iniziarono a preparare le Costituzioni statali e successivamente quella federale, presero molto in prestito dal modello inglese e il Bill of Rights federale è un chiaro esempio di questo prestito.

I primi dieci Emendamenti alla Costituzione degli Stati Uniti d’America, infatti, trovano la loro origine in antiche fonti Inglesi antecedenti la rivoluzione americana.

La Magna Charta, 1215

La Magna Charta, 1215


Gli Emendamenti (1-10)

Emendamento 1: «Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, per limitare la libertà di parola o di stampa o che limitino il diritto della gente a riunirsi in forma pacifica e a presentare petizioni al governo per riparare alle ingiustizie».

(Bill of Rights 5: «è il diritto del suddito a presentare una petizione al Sovrano, e tutte le carcerazione ed i procedimenti giudiziari contro colui il quale ha avanzato una petizione sono illegali»).

Con questa clausola Madison intendeva tutelare i diritti relativi alla coscienza vietando l’interferenza del governo nella condotta religiosa dei cittadini e alla libertà di espressione ritenendo il potere di censura un potere attribuito esclusivamente al popolo.

Freedom of assembly. Fonte: US Citizen Pod

Freedom of assembly. Fonte: US Citizen Pod


Gli Emendamenti (1-10)

Emendamento 2: «Essendo una milizia ben organizzata necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, il diritto del popolo a possedere e a portare armi non sarà infranto».

(Bill of Rights 7:«che i sudditi possano avere armi per la loro difesa adeguate alle loro condizioni, così come è consentito dalla legge»).

Questo emendamento, oggi più che mai, è oggetto di controversie negli Stati Uniti. In particolare si oppongono due teorie la “State’s right view del II Emendamento secondo la quale il secondo emendamento accorda agli individui un diritto ad armarsi solo nel contesto della milizia statale e solo nella misura in cui lo Stato lo permette e la l’individual right view secondo la quale il secondo emendamento protegge un diritto individuale sul quale non è concesso intervenire né al governo federale né agli Stati.

Il porto d’armi negli Stati Uniti. Fonte: Brady Campaign

Il porto d'armi negli Stati Uniti. Fonte: Brady Campaign


Gli Emendamenti (1-10)

Per lungo tempo la Corte Suprema, nelle sue pronunce, ha contribuito ad avvalorare la “State’s right view” del II Emendamento sostenendo che l’Emendamento accordasse un diritto a possedere un’arma non per uso privato ma solo connesso al servizio effettivo nella milizia e solo per difendere gli Stati contro un Governo Federale tirannico e, confortato dall’interpretazione giudiziaria, il Congresso ha cercato di rispondere all’emergenza di un tasso di crimini straordinariamente elevato negli Stati Uniti, imponendo grandi limitazioni al possesso e al porto d’armi, approvando leggi sulla registrazione nazionale e finanche proponendo progetti di legge per la completa proibizione delle armi da fuoco.

Questa linea giurisprudenziale consolidata, però, nel 2008 è stata completamente ribaltata: in District of Columbia v. Heller, infatti, la Corte Suprema ha sentenziato che il II Emendamento proteggeva un diritto individuale al porto d’armi e ha dichiarato incostituzionale una legge del D.C. emanata per limitare la diffusione di pistole e fucili in un’area urbana con tassi di criminalità in crescita.

Manifesto della campagna per la regolamentazione del porto d’armi. Fonte: Brady Campaign

Manifesto della campagna per la regolamentazione del porto d'armi. Fonte: Brady Campaign


Gli Emendamenti (1-10)

Emendamento 3: «In tempo di pace nessun soldato sarà acquartierato in una casa senza il consenso del proprietario; e neppure in tempo di guerra, se non secondo modalità che verranno prescritte per legge».

Petition of Rights 4,10: «E mentre là dove i soldati e i marinai delle ultime grandi unità sono stati suddivisi …. e gli abitanti contro la loro volontà sono stati obbligati a riceverli nelle loro case…… il parlamento chiede che Sua Maestà si piaccia di rimuover i detti soldati e marinai, e che la sua gente non sia più così gravata nei tempi avvenire…».

Emendamento 4: «Non sarà violato il diritto dei cittadini di godere della sicurezza personale, della loro casa, delle loro carte e dei loro beni, di fronte a perquisizioni e sequestri ingiustificati; e non si rilasceranno mandati di perquisizione se non per motivi sostenuti da giuramento o da dichiarazione solenne e con descrizione precisa del luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare».

Anche questo emendamento ha una sua motivazione storica: gli inglesi, infatti, avevano violato questo diritto con perquisizioni e sequestri ingiustificati.

Il diritto alla privacy. Fonte: Truthdig

Il diritto alla privacy. Fonte: Truthdig


Gli Emendamenti (1-10)

I quattro emendamenti successivi riguardano il sistema della giustizia.

Emendamento 5: «Nessuno sarà obbligato a rispondere di reato, che comporti la pena capitale o che comunque sia grave, se non per denuncia o accusa fatta da un Grand Jury, a meno che il caso non riguardi membri delle forze armate o della milizia in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per uno stesso reato, ad un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in una causa penale, a deporre contro se stesso, né potrà essere privato della vita, libertà, o proprietà senza due process of law e nessuna proprietà privata potrà essere destinata ad uso pubblico senza equo indennizzo».
Magna Carta cap. 29: «Nessun libero cittadino (uomo libero) sarà preso, imprigionato, espropriato … o in nessun modo danneggiato, né noi … procederemo giudiziariamente contro di lui eccetto che …tramite leggi della nazione».
Magna Carta cap. 19: «Nessuna delle nostre guardie o altri ufficiali giudiziari prenderà il grano, o altri beni, o il bestiame di alcuno ….. senza pagarli immediatamente in denaro».

Emendamento 6: «In ogni processo penale, l’accusato avrà il diritto ad un procedimento pubblico e sollecito, con una giuria imparziale di persone dello Stato e del distretto in cui il delitto sia stato commesso; il quale distretto dovrà essere previamente determinato dalla legge; e avrà il diritto di essere informato della natura e del motivo dell’accusa; Di esser posto a confronto coi testi a suo carico; Di avere strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore, e di avere l’assistenza di un avvocato per la sua difesa».
Magna Carta cap. 14: «Un uomo libero non subirà un procedimento giudiziario se non dopo il giuramento di uomini di legge del vicinato».

Gli Emendamenti (1-10)

Emendamento 7: «Nei processi di common law, in cui il valore della controversia ecceda i venti dollari, sarà preservato il diritto al giudizio per mezzo di giuria, e nessun fatto giudicato da una giuria potrà essere riesaminato in qualsiasi corte degli Stati Uniti se non secondo le regole del common law».

Emendamento 8: «Non sarà richiesta un’eccessiva cauzione, né una eccessiva multa sarà imposta, né sarà inflitta una pena crudele ed inconsueta».
Bill of Rights 10: «Che un’eccessiva cauzione non deve essere richiesta, né imposte multe onerose; né inflitte pene crudeli o inconsuete».

Gli Emendamenti (1-10)

Gli ultimi due emendamenti contengono dichiarazioni di autorità costituzionale.

Emendamento 9: «Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà intendersi nel senso di negare o di deprezzare altri diritti che il popolo si sia riservato».

Emendamento 10: «I poteri che la Costituzione non attribuisce agli Stati Uniti e che non proibisce agli Stati, sono riservati ai singoli Stati o al popolo».

Immagine simbolo dell’unione delle colonie prima e degli Stati poi. Fonte: lcweb4.loc.gov

Immagine simbolo dell'unione delle colonie prima e degli Stati poi. Fonte: lcweb4.loc.gov


I materiali di supporto della lezione

Cogan Neil H., The Complete Bill of Rights: The Drafts, Debates Sources, and Origins, Oxford University Press, New York, 1997.

Amar Akhil, The Bill of Rights, Creation and Reconstruction, Yale University Press, New Haven, 2000.

District of Columbia v. Heller, 554 U.S. (2008)

Dred Scott v. Sanford, 60 U.S. (19 How) 393 (1857)

Presser v. Illinois, 116 U.S. 252 (1886)

U.S. v. Cruikshank et Al., 92 U.S. 542 (1875)

U.S. v. Miller, 307 U.S. 174 (1939)

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