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Maria Elisabetta de Franciscis » 24.L'Iter Legis


Iter legis

In materia di iter della legge, invece, le due Camere si attengono alla stessa procedura, la quale si conforma al modello britannico delle tre letture in cui, tuttavia, la Commissione Permanente competente ratione materiae (alla Camera o al Senato) svolge la funzione referente e redigente e, nella maggioranza dei casi, anche deliberante in quanto la terza lettura consiste nella sola dichiarazione di voto.

Le commissioni del Congresso assumono pertanto la funzione legislativa.

L’iniziativa legislativa spetta a ciascuno dei membri delle due Camere e, soltanto in materia di imposte, essa è riservata ai rappresentanti, pur restando ai senatori il potere di proporre emendamenti quando il testo perviene al loro esame.

Video: Le Lobby in Congresso

Video: L’iter della legge

La sala di lettura della Library of Congress

La sala di lettura della Library of Congress


Iter legis (segue)

Il principio del bicameralismo sostanzialmente perfetto impone che le due Camere votino la legge nello stesso testo e, nel caso siano apportate modifiche:

  • se le modifiche sono marginali si procede col meccanismo della “navetta”
  • se, invece, gli emendamenti apportati da una Camera risultano essere sostanziali, si ricorre alle Conference Committees composte dai presidenti delle commissioni competenti di entrambe le Camere e da una delegazione composta in parti eguali di Senatori e Rappresentanti. La commissione lavora di norma a “porte aperte”, salvo la richiesta da parte dei membri della commissione stessa di procedere a “porte chiuse”, e gode di un ampio margine di discrezionalità. Una volta raggiunto l’accordo, infatti, la legge è votata in blocco da ciascuna Camera

Video: Le commissioni

La commissione per il bilancio della Camera dei Rappresentanti

La commissione per il bilancio della Camera dei Rappresentanti


Iter legis

L’iter della legge. Fonte: Cahsa.info

L'iter della legge. Fonte: Cahsa.info


Iter legis

Approvata dalle due Camere separatamente, la legge ha completato l’iter legis in Congresso ma ancora deve essere sottoposta al Presidente degli Stati Uniti d’America per la firma.

La firma presidenziale alle leggi è tutto meno che un atto dovuto; tale atto, infatti, non costituisce uno strumento di controllo ma rappresenta una vera e propria manifestazione di consenso che, pertanto, può anche essere negato.

Attraverso la firma, dunque, il Presidente influenza con forza l’attività del Congresso condividendo la funzione legislativa che, tuttavia, rimane competenza propria del Congresso.

Il Congresso supera il veto

Il Congresso supera il veto


Iter legis

Il rifiuto della firma non è infrequente e può consistere in:

  • un veto che consiste in un rinvio alle Camere con messaggio motivato e può essere superato con il voto per appello nominale dei 2/3 di ciascuna Camera
  • un pocket veto che, nella prassi, risulta essere un veto assoluto in quanto consiste nel non pronunciarsi a favore (firmando) o contro (veto motivato) la legge entro i dieci giorni sanciti dalla Costituzione, quando questo termine risulta essere in coincidenza col termine della sessione del Congresso
  • un line-item veto che riguarda specifiche disposizioni del progetto di legge, di solito stanziamenti di bilancio; in questo modo le disposizioni interessate vengono bloccate senza compromettere l’intero pacchetto legislativo

Nel ventesimo secolo i Presidenti hanno fatto un elevato ricorso al veto motivato come strumento per implementare l’attuazione dei propri programmi di governo e confermare l’indirizzo politico.

Il veto presidenziale. Fonte: Va Local Government

Il veto presidenziale. Fonte: Va Local Government


La revisione costituzionale

Il procedimento di revisione costituzionale è previsto all’articolo V della Costituzione che stabilisce una procedura aggravata con elevati quorum d’approvazione degli emendamenti.

Si tratta di una procedura molto complessa e ciò è evidenziato dal numero veramente irrisorio di emendamenti apportati alla Costituzione nei suoi 200 anni di applicazione.

Infatti, escludendo i primi dieci emendamenti che compongono il Bill of Rights, entrato in vigore con pochi anni di ritardo rispetto alla Costituzione, ed escludendo il XXI emendamento che ha annullato il XVIII, in tutto sono stati introdotti solo 15 emendamenti, nessuno dei quali ha inciso sulla forma di governo né sulla forma di stato, lasciando sostanzialmente immutato l’impianto originario.

Anche nella procedura di revisione della Costituzione è possibile riscontrare il principio federale per il ruolo attivo svolto nel procedimento dagli Stati membri.

La risoluzione che propose il XIX emendamento

La risoluzione che propose il XIX emendamento


La revisione costituzionale

La procedura di revisione costituzionale. Fonte: This Nation

La procedura di revisione costituzionale. Fonte: This Nation


La revisione costituzionale

La revisione, infatti, può essere proposta:

  • agli Stati dal Congresso con voto favorevole dei due terzi di ciascuna Camera
  • al Congresso dagli Stati con voto favorevole dei due terzi degli organi legislativi di questi. In questo caso il Congresso deve convocare una assemblea costituente che avrà mandato di elaborare e proporre alla ratifica gli emendamenti alla Costituzione. È opportuno rilevare che questa procedura non è mai stata adottata

Successivamente l’emendamento viene sottoposto all’approvazione degli Stati ed è ratificato se è accolto favorevolmente dagli organi legislativi di almeno tre quarti degli Stati o da apposite convenzioni, istituite su base statale.

È da notare, infine, che sussiste un solo limite al potere di revisione costituzionale sancito dallo stesso articolo V, laddove prescrive che “Nessuno Stato, senza il proprio consenso, verrà privato del diritto ad avere un numero di senatori pari a quello degli altri Stati”.

Il procedimento utilizzato per gli emendamenti. Fonte: Instructional Technology Services

Il procedimento utilizzato per gli emendamenti. Fonte: Instructional Technology Services


I materiali di supporto della lezione

Maria Elisabetta de Franciscs, L'Organizzazione della Presidenza negli Stati Uniti d'America per i Rapporti con il Congresso, in <1989> Rivista di Scienze Politiche, Anno II, n. 2/1992, pp. 307-324.

AAVV., Il Decentramento politico negli Stati dell'Unione Europea, II edizione aggiornata, Maggioli editore 2001. Solo il capitolo sugli Stati Uniti d'America, pp. 251-316.

Luca Stroppiana, Si governano così: gli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2006.

Library of Congress

Library of Congress, Thomas

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